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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17242/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata rapina impropria.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di rD, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, in due diversi motivi ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, e 628, comma secondo, e 54 cod. pen.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento all'assenza di un pericolo attuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e alla violenza esercitata nell'immediatezza nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha dato atto della inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

In tal modo, infatti, il giudice di appello -conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in merito al tentativo di rapina impropria (configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità", così Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153) e circa l'esimente dello stato di necessità (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] jrf e Estensore [OSCURATO:PERSONA] /l 1 , • • • Il Presidente D [OSCURATO:PERSONA],h1 _ RIP, 919~51/91-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata rapina impropria. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di rD, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, in due diversi motivi ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, e 628, comma secondo, e 54 cod. pen. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento all'assenza di un pericolo attuale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e alla violenza esercitata nell'immediatezza nei confronti dell'addetto alla sicurezza del supermercato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - ha dato atto della inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. In tal modo, infatti, il giudice di appello -conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in merito al tentativo di rapina impropria (configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità", così Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153) e circa l'esimente dello stato di necessità (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] jrf e Estensore [OSCURATO:PERSONA] /l 1 , • • • Il Presidente D [OSCURATO:PERSONA],h1 _ RIP, 919~51/91-
Sentenza Cassazione n. 17242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris