CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16783-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16783/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] COMUNE SCIACCA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/05/2016 R.G.N. 513/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 361/16, decidendo sull'appello proposto dal Comune di Sciacca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , avverso la sentenza n. 33/2014 emessa inter partes dal Tribunale di Sciacca, l o accoglieva e per l’effetto rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era doluta, in relazione all’incarico di reggenza del 2° [OSCURATO:PERSONA] demografici, che non fosse stata esaminata , nonostante il diramato interpello ex art. 27 del Regolamento comunale , la propria posizione in termini comparativi con l’aspirante [OSCURATO:PERSONA], anch’essa impiegata di Cat. D, cui poi era stata conferita (con decorrenza dal 1.10.2010 al 30.12.2010 e successivo rinnovo fino al 30.6.2011) la direzione del Servizio in parola;A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 2. la C orte territoriale riformava il dictum del Tribunale che, constatata la violazione del diritto della ricorrente, aveva condannato il Comune di Sciacca al risarcimento del danno (i.e. , con ordine di pagamento di una somma pari al 50% della differenza tra quanto percepito dal Fazio per tutti i mesi di espletamento dell’incarico e quanto percepito dalla ricorrente in analogo periodo); 3. la Corte di merito riteneva legittimoil procedimento poiché non si era in presenza di una procedura concorsuale, trattandosi di incarico di reggenza , caratterizzato da «straordinarietà e temporaneità» e mirante all’immediata copertura (per soli 9 mesi complessivi) del posto vacante, non «sottopost o alla regolamentazione dettata per l’ordinario conferimento degli incarichi dirigenziali»; 4. in definitiva, la lamentata inosservanza di un iter procedimentale non obbligatorio non poteva costituire motivo di illegittimità del provvedimento e fonte di obbligazione risarcitoria nei confronti dell’appellata; 5. per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando un solo articolato motivo di impugnazione illustrato da memoria, cui il Comune di Sciacca si oppone con controricorsoillustrato anch’esso con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con unico motivo si deduce: i) « omesso esame della clausola di valenza decisiva (« previa comparazione delle domande ») inserita negli avvisi di incarico ed oggetto di discussione fra le parti , ii) nonché error in iudicando ( art. 360 n. 3 c od. proc. civ . ) per «violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1336, 1175 e 1375 cod. civ.»; sostiene, in particolare , la ricorrente che la Corte territ oriale non avrebbe considerato la clausola sulla «previa comparazione delle A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] domande» contenuta nei due avvisi /interpelli del 4 marzo e del 30 luglio 2010 con cui l’ente locale aveva autonomamente assunto un vincolo negoziale, sotto forma di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., aspetto (questo) avente carattere di assoluta decisività; invero, l’accettazione di tale offerta al pubblico costituiva evento perfezionativo del contratto, sicché l’incarico andava necessariamente conferito nel rispetto dell’interpello e dei principi di correttezza e buona fede nonché di imparzialità ex art. 97 Cost.: disposizione, quest’ultima, che implica d i per sé «l’obbligo di valutazione comparativa delle domande esternando le ragioni giustificatrici della scelta adottata», pena, in difetto, l’insorgenza di un obbligo risarcitorio; 3. il motivo, che si sottrae ai rilievi di inammissibilità, è fondat o nei sensi di seguito precisati; 4. l'art. 27del Regolamento dei S ervizi e degli U ffici approvato dal Comune di Sciacca con deliberazione della G.M. n. 139 del 19.9.2002, stabilisce, al punto 1 , che « Nelle ipotesi di vacanza delle posizioni dirigenziale, il Sindaco può affidarne la reggenza “ad interim” ad altro dirigente appartenente alla medesima area amministrativa, contabile o tecnica. In assenza di dirigente appartenente alla medesima area la reggenza può essere affidata ad un funzionario con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo»; i l punto 2 dispon e poi che «In caso di assenza o impedimento il Sindaco individua, sentito il dirigente di settore, un funzionario di categoria D, preferibilmente operante nel medesimo settore, che lo sostituisca autonomamente. Il funzionario dovrà essere dotato della necessaria esperienza, oltreché di competenza e professionalità[...]»; 5. orbene, l'interpello in questione, disposto con avvisi del 4 marzo e del 30 luglio 2010,ricomprendeva, com’è incontestato fra le parti, l’indicazione «previa comparazione dei candidati» , e la A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] determinazione sindacale conclusiva (recante n. 135 del 30.9.2010, cui seguì la proroga dell’incarico con determina n. 197 del 21.12.2020), richiamati in premessa gli art t . 109 d. lgs. n. 267/2000 e 19 d. lgs. n. 165/2000 nonché gli artt. 25-27 del Regolamento citato, conferiva l’incarico di reggenza alla Fazio precisando tuttavia , con formula (evidentemente) di stile, che erano state «valutate, come prudentemente possibile, le superiori condizioni in relazione ai titoli ed alle esperienze curriculari rappresentate ed alle specifiche della direzione conferenda»; 6. ciò posto, costituisce orientamento consolidato quello per cui «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. c iv .), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile» (così Cass. 9 marzo 2021, n. 6485; v. altresì Cass. 14 aprile 2008, n. 9814, cui hanno poi fatto seguito, in senso conforme, Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088, Cass. S.U., 23 settembre 2013, n. 21671 e, più di recente, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603). D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] per essere soddisfatto necessiti l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati; 7. nella specie, c ome affermato dalla Corte d' a ppello nella sentenza impugnata non viene in rilievo una procedura concorsualein senso stretto; e tuttavia, atteso il tenore del bando avente ad oggetto l'interpello, l'Amministrazione si è nondimeno vincolata a una valutazione comparativa di tutti gli aspiranti. Pertanto, in ragione di correttezza e buona fede e ai fini del buon andamento dell'Amministrazione, l’ente locale doveva procedere , con provvedimento motivato, alla valutazione del la ricorrente comunicandone l'esito, avendo quest'ultima interesse ad una valutazione comparativa della propria posizione. Il corretto espletamento della procedura di interpello, secondo quanto previsto dal bando, richiede, quindi che l'Amministrazione abbia proceduto alla valutazione degli aspiranti tra cui, per quanto qui d'interesse , la ricorrente, diversamente violandosi i principi di correttezza e buona fede, nonché il principio di buon andamento dell'Amministrazione (v. Cass. 3 febbraio 2017, n. 2971), venendo disattesa la lex specialis stabilita dal bando per l'interpello medesimo, in relazione all'art. 27 del Regolamento citato; 8. al di là dei rilievi dianzi esposti, aventi portata assorbente, giova altresì evidenziare, per completezza, che ove l’Amministrazione adotti, come nella specie, un atto di interpello in cui si auto - vincola , prevedendo, ai fini dell’individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale, una preventiva « comparazione » tra i diversi profilidei concorrenti , non può poi recedere ad libitum dall’iter procedimentale che si è essa stessa auto-imposta e a cui gli aspiranti hanno mostrato, rispondendo all’interpello, di voler aderire, A.C. 16.6.2022 n. 16783–2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di determinazioni negoziali sulle modalità di attribuzione dell’incarico che , saldandosi fra loro, delineano anche la forma d’adozione dell’atto e ne condizionan o l’ efficacia e la validità ( v. art.1352 cod. civ.); 9. seguepertanto l’accoglimento del ricorso ; non può infine procedersi – come propugna l a difesa del controricorrente – alla decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., essendo ( invero ) necessari ulteriori accertamenti di fatto, anchein relazione a i dedotti profili risarcitori legati a perdita di chances; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizi