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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 41320/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seetéte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021 della Corte di appello di Trento che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a quattro reati di falsità materiale commessa da un privato in atti pubblici, ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen., commessi in data antecedente o prossima al 27 novembre 2007 in Roma, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 9 febbraio 2018, definitiva il 30 settembre 2019; 2) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso tra il 3 e il 18 dicembre 2009 in Trento, giudicato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 19 ottobre 2018, definitiva il 14 settembre 2021.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le modalità esecutive delle condotte accertate dai giudici della cognizione erano diverse tra loro, tanto da non poter ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di appello, infatti, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che nei reati sub 1 il condannato aveva agito per il perseguimento di un interesse individuale e diretto, non avendo concorso nelle condotte di falso con l'amministratore della società coinvolta, al quale aveva invece provocato un pregiudizio patrimoniale, mentre nel reato di bancarotta aveva invece operato di concerto con gli amministratori di due società al depauperamento delle relative risorse.

Gli unici elementi analoghi ai reati erano costituiti, quindi, dal fatto che il condannato avesse formato falsi moduli di pagamento e che vi fosse contiguità temporale tra le condotte, circostanze che però non erano idonee da sole a giustificare l'accoglimento della richiesta.

Irrilevante ai fini del riconoscimento della disciplina della continuazione, inoltre, era il fatto che il giudice di primo grado sub 2 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati da lui giudicati e i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA, associazione per delinquere e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ai sensi degli artt. 8 e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 416 e 319 cod. pen., giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 5 febbraio 2009, definitiva il 26 marzo 2009: secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, le condotte poste in essere in Trento, a differenza di quelle commesse in Roma, presentavano una connotazione unitaria. 2.1 Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valorizzare il fatto che il condannato aveva agito sempre nel contesto professionale correlato alla propria attività e nel medesimo periodo temporale.

La Corte di appello di Trento con sentenza del 19 ottobre 2018 e il G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 5 febbraio 2009, infatti, avevano accertato che il condannato aveva fornito agli imprenditori coinvolti nei procedimenti falsi documenti F24 attestanti il pagamento dell'Iva, formati da funzionari dell'Agenzia delle entrate di Roma, o false quietanze di pagamento intestate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, quindi, considerando che il giudice sub 1 aveva accertato la formazione di falsi modelli di pagamento delle imposte con la compiacenza di pubblici ufficiali infedeli, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto considerare diverse le modalità esecutive delle condotte.

Nel ricorso, infine, si evidenzia che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva chiaramente che i reati erano stati realizzati nel medesimo contesto temporale e per il medesimo fine.

2.2. Il ricorrente con atto del 9/05/2022 ha depositato una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, evidenziando che le attività delittuose poste in essere fossero caratterizzate dal fine di profitto perseguito nell'esercizio della professione di commercialista, alla quale tutti i reati sono riconducibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha argomentato sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le modalità delle condotte accertate dai giudici della cognizione erano diverse tra loro, considerando che Grassi aveva agito da solo nei reati sub 1, mentre i reati fallimentari erano stati da lui posti in essere in accordo con gli amministratori delle due società, con la complicità di funzionari infedeli che avevano omesso o ritardato i controlli.

Nel primo caso, quindi, il condannato aveva agito per perseguire un interesse individuale e diretto, non concorrendo con l'amministratore della società interessata dalle condotte, al quale aveva invece procurato un pregiudizio patrimoniale.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seetéte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021 della Corte di appello di Trento che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a quattro reati di falsità materiale commessa da un privato in atti pubblici, ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen., commessi in data antecedente o prossima al 27 novembre 2007 in Roma, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 9 febbraio 2018, definitiva il 30 settembre 2019; 2) al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso tra il 3 e il 18 dicembre 2009 in Trento, giudicato dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 19 ottobre 2018, definitiva il 14 settembre 2021. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le modalità esecutive delle condotte accertate dai giudici della cognizione erano diverse tra loro, tanto da non poter ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di appello, infatti, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che nei reati sub 1 il condannato aveva agito per il perseguimento di un interesse individuale e diretto, non avendo concorso nelle condotte di falso con l'amministratore della società coinvolta, al quale aveva invece provocato un pregiudizio patrimoniale, mentre nel reato di bancarotta aveva invece operato di concerto con gli amministratori di due società al depauperamento delle relative risorse. Gli unici elementi analoghi ai reati erano costituiti, quindi, dal fatto che il condannato avesse formato falsi moduli di pagamento e che vi fosse contiguità temporale tra le condotte, circostanze che però non erano idonee da sole a giustificare l'accoglimento della richiesta. Irrilevante ai fini del riconoscimento della disciplina della continuazione, inoltre, era il fatto che il giudice di primo grado sub 2 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati da lui giudicati e i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA, associazione per delinquere e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ai sensi degli artt. 8 e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 416 e 319 cod. pen., giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 5 febbraio 2009, definitiva il 26 marzo 2009: secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, le condotte poste in essere in Trento, a differenza di quelle commesse in Roma, presentavano una connotazione unitaria. 2.1 Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 671 e 666 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valorizzare il fatto che il condannato aveva agito sempre nel contesto professionale correlato alla propria attività e nel medesimo periodo temporale. La Corte di appello di Trento con sentenza del 19 ottobre 2018 e il G.u.p. del Tribunale di Trento con sentenza del 5 febbraio 2009, infatti, avevano accertato che il condannato aveva fornito agli imprenditori coinvolti nei procedimenti falsi documenti F24 attestanti il pagamento dell'Iva, formati da funzionari dell'Agenzia delle entrate di Roma, o false quietanze di pagamento intestate a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, quindi, considerando che il giudice sub 1 aveva accertato la formazione di falsi modelli di pagamento delle imposte con la compiacenza di pubblici ufficiali infedeli, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto considerare diverse le modalità esecutive delle condotte. Nel ricorso, infine, si evidenzia che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva chiaramente che i reati erano stati realizzati nel medesimo contesto temporale e per il medesimo fine. 2.2. Il ricorrente con atto del 9/05/2022 ha depositato una memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, evidenziando che le attività delittuose poste in essere fossero caratterizzate dal fine di profitto perseguito nell'esercizio della professione di commercialista, alla quale tutti i reati sono riconducibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha argomentato sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le modalità delle condotte accertate dai giudici della cognizione erano diverse tra loro, considerando che Grassi aveva agito da solo nei reati sub 1, mentre i reati fallimentari erano stati da lui posti in essere in accordo con gli amministratori delle due società, con la complicità di funzionari infedeli che avevano omesso o ritardato i controlli. Nel primo caso, quindi, il condannato aveva agito per perseguire un interesse individuale e diretto, non concorrendo con l'amministratore della società interessata dalle condotte, al quale aveva invece procurato un pregiudizio patrimoniale. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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