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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 agosto 2022

Cassazione n. 31746/2023

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pposizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5953/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di VENEZIA -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Venezia n. 2353/2020 depositata il29/8/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, presentava ricorso al Giudice di pace di Venezia avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giugno 2020.

Il giudice di pace rigettava il ricorso con ordinanza depositata in data 29 agosto 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimatoPrefetto della Provincia di Venezia non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

3. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti discussi fra le parti e decisivi ai fini della verifica di legittimità dell’atto prefettizio impugnato, costituiti dalla pendenza di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 35-bis d. lgs. 25/2008 al Tribunale di Venezia avverso la decisione negativa assunta dalla commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale presentata dall’Hajjaj e dalla sua conseguente condizione di inespellibilità,ex art. 7 del medesimo decreto.

Il giudice di pace ha sostenuto che l’opponente non aveva fornito la prova della regolarità della propria permanenza nel territorio dello Stato, pur essendone onerato, senza valutare il “fatto” dedotto, ovvero che, prima ancora della notifica del decreto di espulsione, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia, che era dotato di effetto sospensivo ex lege.

4. Il motivo è fondato.

Il giudice di merito, benché parte opponente avesse espressamente prospettato la questione dell’efficacia sospensiva automatica del provvedimento impugnato in conseguenza della proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008, non ha in alcun modo preso in considerazione questa circostanza, né si è preoccupato di offrire alcuna compiuta risposta alla tesi che una simile rappresentazione in fatto sottendeva.

Ciò nonostante che parte ricorrente avesse depositato nel corso del giudizio, a ulteriore conforto della propria prospettazione, il decreto del Tribunale di Venezia con cui il giudice designato aveva reputato che non sussistessero i presupposti per provvedere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in quanto si doveva ritenere che la stessa operasse ex lege, alla luce del disposto di cui all’art. 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008.

La totale omissione dell’esame dei fatti discussi fra le parti, i quali erano potenzialmente idonei – nel caso in cui il giudice di merito avesse ravvisato il ricorrere dei presupposti di legge perché la proposizione del ricorso giurisdizionale avesse comportato la sospensione del a prendere in esame le circostanze rappresentante e offra una compiuta risposta in ordine alla questione giuridica ad esse sottesa.

Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, cassato, con rinvio al Giudice di pace di Venezia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Venezia in diversa composizione, cui de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pposizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5953/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di VENEZIA -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Venezia n. 2353/2020 depositata il29/8/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, presentava ricorso al Giudice di pace di Venezia avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giugno 2020. Il giudice di pace rigettava il ricorso con ordinanza depositata in data 29 agosto 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimatoPrefetto della Provincia di Venezia non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti discussi fra le parti e decisivi ai fini della verifica di legittimità dell’atto prefettizio impugnato, costituiti dalla pendenza di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 35-bis d. lgs. 25/2008 al Tribunale di Venezia avverso la decisione negativa assunta dalla commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale presentata dall’Hajjaj e dalla sua conseguente condizione di inespellibilità,ex art. 7 del medesimo decreto. Il giudice di pace ha sostenuto che l’opponente non aveva fornito la prova della regolarità della propria permanenza nel territorio dello Stato, pur essendone onerato, senza valutare il “fatto” dedotto, ovvero che, prima ancora della notifica del decreto di espulsione, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia, che era dotato di effetto sospensivo ex lege. 4. Il motivo è fondato. Il giudice di merito, benché parte opponente avesse espressamente prospettato la questione dell’efficacia sospensiva automatica del provvedimento impugnato in conseguenza della proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008, non ha in alcun modo preso in considerazione questa circostanza, né si è preoccupato di offrire alcuna compiuta risposta alla tesi che una simile rappresentazione in fatto sottendeva. Ciò nonostante che parte ricorrente avesse depositato nel corso del giudizio, a ulteriore conforto della propria prospettazione, il decreto del Tribunale di Venezia con cui il giudice designato aveva reputato che non sussistessero i presupposti per provvedere sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in quanto si doveva ritenere che la stessa operasse ex lege, alla luce del disposto di cui all’art. 35-bis, comma 3, d. lgs. 25/2008. La totale omissione dell’esame dei fatti discussi fra le parti, i quali erano potenzialmente idonei – nel caso in cui il giudice di merito avesse ravvisato il ricorrere dei presupposti di legge perché la proposizione del ricorso giurisdizionale avesse comportato la sospensione del a prendere in esame le circostanze rappresentante e offra una compiuta risposta in ordine alla questione giuridica ad esse sottesa. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, cassato, con rinvio al Giudice di pace di Venezia, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Venezia in diversa composizione, cui de
Decreto Cassazione n. 31746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris