CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti i ricorsi proposti ricill'inire si- -esise di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,-• sentenza in epigtare; esar;,--)Ai e provvedimiente vinpugnato; oste d -H3 cr; ,;:iadicchia è inammissibiie perii:né deduce un moti:i:ai:i: aifferente 2J i ;:1-1 e !•H n e de; -l_.ratl.:;--irnento punitivo benché la sentenza impugnata i sorretta da sufficiente d nc;fl iliGgiCA motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensi ,sui punto (si vedano le pagine 0 e ;- ;e:-., :.;;;-7) che r C [OSCURATO:PERSONA] ;',-; inammissibile ;n quanto •deduce un motivo pentuale t- inenciaziond delleeaon di diritto che !o giustificano e dei correlati rfnde:t rUa motivazione deil'atto impugnato; ritenuto che alliinarbreissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese '..'n me enro tremila ciascuno da ;vbre della Cassa- •rieile ammende,. non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi stin: versare in colpa nella determilnazione della causa di inarnmissibilità (Corte cost. n. 186 de; iIchlorà inammissibili i icui s, urendunna i ricorrenti ai pagamento delle spese processidtii: dalla ,iorrimai di eurin iri-Crni favore della Cassa delle ammende. C05.1 CleCHSG 25 i-uaggici 2C,26 ;; ConswIllr, es1:ensare il [OSCURATO:PERSONA] C n7o IN I J1 2026 ti Fuiz afr