CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 191, 247, 352, 354, cod. proc. pen., per illegittimità della perquisizione e inutilizzabilità del sequestro, non è consentito dalla legge in questa sede, non essendo stato previamente dedotto in appello (come risulta dal riepilogo dei motivi di gravame di cui a pag. 2 della impugnata sentenza, che si sarebbe dovuto specificatamente contestare nell'odierno ricorso) e involgente accertamenti di fatto che non possono per la prima volta essere sottoposti all'esame della Suprema Corte; ritenuto che tanto il secondo motivo di ricorso - con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen. quanto il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 291-bis, comma 2 del D.P.R. n. 43 del 1973, che riferita alla specifica condotta del caso di specie risulta oggi depenalizzata - sono privi di specificità, poiché riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e lineare motivazione, con cui le argomentazioni difensive omettono un effettivo e puntuale confronto, limitandosi ad evidenziare ragioni in fatto per giungere ad una diversa conclusione sul giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza, ove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto in ordine alla configurabilità della fattispecie di reato contestata, non versandosi nella diversa ipotesi di contrabbando di prodotti genuini, trattandosi di sigarette contraffatte sia nel marchio apposto, sia nella loro stessa consistenza, essendo diverse dalle originali per rivestimento del filtro e diverso processo applicativo del codice identificativo); osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazione all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la valutazione circa i presupposti di fatto per la sussistenza dell'attenuante in parola sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito il quale, nel caso di specie, ha motivato in maniera non illogica avendo fatto riferimento al valore dei prodotti ed al potenziale pericolo per la salute dei consumatori, dovuto ad una commercializzazione priva di un previo controllo di qualità della composizione degli stessi (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec