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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 38376/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in relazione al reato associativo mafioso di cui al capo 1) della rubrica.

2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata è stata ritenuta in relazione all'attività di supporto concreto del sodalizio facente capo al fratello [OSCURATO:PERSONA] avendo la ricorrente garantito a quest'ultimo la possibilità di mantenere il ruolo direttivo e quindi rafforzato l'attività delinquenziale del gruppo.

In particolare, è stata giudicata raggiunta la gravità indiziaria in relazione alla condotta consistita nell'avere la donna messo a disposizione del fratello il proprio esercizio commerciale per favorire gli incontri dello stesso con altri esponenti del contesto criminale cittadino e svolto il ruolo di intermediaria tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli affiliati, occupandosi anche di coadiuvare l'attività di aiuto ai familiari dei sodali detenuti.

2.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale distrettuale ha evidenziato come le risultanze valorizzate siano state il frutto della complessa indagine, avente ad oggetto, principalmente, la figura di [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ricorrente), all'esito della quale è stata ritenuta la perduranza di un'associazione mafiosa la cui esistenza era stata precedentemente accertata con sentenze della Corte di Appello di Messina e della Corte di Assise di Appello di Messina irrevocabili il 20 giugno 2008 ed il 26 giugno 2012.

In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere figura di spicco del contesto delinquenziale mafioso operante nella Città di Messina in occasione di altre indagini di [OSCURATO:PERSONA] per estorsioni commesse ai danni di discoteche ed altri locali. [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente operato nell'ambito di uno stabile sodalizio criminale dotato di una rigida ripartizione di ruoli e di modalità operative tipiche delle associazioni mafiose.

A tale proposito i giudici di merito hanno assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (proprio il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti (gestita particolarmente dalla [OSCURATO:PERSONA]), la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune.

2.2. Il bar della ricorrente, nella prospettiva condivisa dal Tribunale, costituiva la vera e propria base operativa dell'associazione ed il «principale luogo di aggregazione del gruppo" ove la [OSCURATO:PERSONA] organizzava gli incontri del fratello utilizzando le cautele per evitare eventuali controlli delle Forze dell'Ordine.

In tale locale, inoltre, veniva gestita dalla ricorrente l'attività illecita dei giochi e delle scommesse.

A tale proposito ha valorizzato un cospicuo compendio intercettivo costituito da diverse conversazioni attestanti la circostanza che della [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva il fratello per mantenere i detenuti ed i loro familiari.

In particolare, ha riportato alcune intercettazioni dalle quali si evince che destinatari di tale attività di assistenza, nella quale la compagna del [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolo di mediazione, erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali emergenze hanno fatto ritenere al Collegio che l'attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale alle esigenze non solo del fratello, ma anche del sodalizio al cui vertice egli era posto.

Tanto più che gli incontri del [OSCURATO:PERSONA] presso il bar con i vari interlocutori erano preceduti da messaggi tra la ricorrente ed il fratello; messaggi che avevano proprio lo scopo di pianificare ed organizzare quegli incontri.

A tale proposito, è stata valorizzata anche una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato la sorella di prelevare dalla cassa comune una somma da consegnare a [OSCURATO:PERSONA].

Infine, è stata richiamata una conversazione del 27 marzo 2018 avente ad oggetto il sostegno ad un candidato alle elezioni comunali del 2018 nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato il sostegno del gruppo affermando che «noi le cose non ce le dimentichiamo» con ciò attestando, ulteriormente, l'intraneità all'associazione.

2.3. In relazione alle esigenze cautelari ed alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la piena operatività del sodalizio, non contraddetta da alcun elemento ed il concreto rischio di recidiva per la dimostrata vicinanza con il vertice del gruppo (costituito dal fratello della stessa ricorrente); rischio rispetto al quale eventuali misure più gradate, quali gli arresti domiciliari, non potrebbero costituire adeguato presidio.

3. Avverso la predetta ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica.

In primo luogo, la ricorrente ha contestato la tesi del Tribunale del riesame secondo cui sarebbe emerso il contributo materiale fornito dalla stessa al sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'indagata).

Nell'ordinanza si è fatto riferimento alla trasmissione di messaggi e direttive a fronte di una quadro istruttorio che ha permesso di accertare solo che la [OSCURATO:PERSONA] consentiva al fratello di prendere appuntamenti nei pressi del bar dalla stessa gestito insieme ad altri.

Il Tribunale non si è posto neppure il problema di motivare sulla consapevolezza della ricorrente circa la natura ed il significato delle relazioni intrattenute dal fratello con i soggetti da lui incontrati.

Altro elemento messo in rilievo dalla ricorrente è la mancata contestazione di alcun reato fine, coerentemente con il fatto che la stessa era soggetto tenuto all'oscuro degli affari del fratello.

Nè la consapevolezza di quegli affari poteva desumersi dalla consegna di derrate alimentari destinate al sostegno dei detenuti, trattandosi di circostanza non significativa al fine di dimostrare la conoscenza degli illeciti della cosca.

2.2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riguardo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente.

Il Tribunale ha omesso di considerare la rescissione, da parte della ricorrente, dei legami con il fratello Giovanni sin dal 2018 (epoca dell'arresto del germano).

La ricorrente ha ritenuto meramente assertive le considerazioni del Tribunale in punto di possibilità di sostituire il fratello sul territorio e la mancanza di qualsiasi prova circa un ruolo effettivo e dinamico della donna che si limitava a «smistare» gli appuntamenti del fratello senza mai entrare nel merito degli stessi.4.

La difesa dell'indagata ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza viene censurata attraverso argomentazioni che tendono ad evidenziarne la carenza motivazionale e la violazione di legge in punto di elementi valorizzati al fine di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.

Quanto al primo profilo, si osserva che risale a Sez.

U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).

2.2. Nel caso di specie, in premessa, il Tribunale ha adeguatamente illustrato sia gli elementi indiziari posti a fondamento della tesi dell'esistenza dell'associazione mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (profilo non oggetto di contestazione alcuna da parte della difesa) sia gli elementi dai quali desumere la condotta di partecipazione dell'indagata al predetto sodalizio.Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è consistito nella valorizzazione di pregnanti ragioni puntualmente esposte.

Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il luogo degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed i personaggi di rilievo della criminalità organizzata locale fosse proprio il bar dell'indagata che organizzava gli incontri per conto del fratello, in base a quanto emerso dal compendio intercettivo riportato nell'ordinanza impugnata e dall'intenso scambio di messaggi riscontrato tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello proprio in prossimità di tali incontri.

Nel luogo predetto veniva anche gestita l'attività delle scommesse e dei giochi nell'interesse del sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA], per conto del fratello, gestiva i contatti con i familiari degli associati destinatari dell'aiuto economico nei periodi di detenzione dei sodali.

Peraltro, l'indagata aveva accesso alla cassa del sodalizio e, si occupava di mantenere rapporti e contatti anche in funzione delle elezioni comunali del 2018 avendo garantito l'appoggio ad alcuni candidati a nome del gruppo affermando, in occasione di una captazione, che «noi alcune cose non le dimentichiamo» alludendo così, inequivocabilmente, ai benefici che il gruppo aveva tratto o avrebbe potuto trarre dalla politica.

3. La motivazione, per come sin qui riassunta, appare manifestamente esente dalle censure, versate in punto di motivazione, mosse dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] che pretende di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell'ordinanza smentendo la portata indiziaria di ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito attraverso un'operazione tesa a segnalare la mancanza di consapevolezza della ricorrente circa la natura illeciti degli affari gestiti dal fratello.

A tale proposito valorizza la circostanza che alla [OSCURATO:PERSONA] non sia stato contestato alcun reato fine e che i colloqui che il fratello dell'indagata ha intrattenuto nei pressi del bar siano avvenuti all'esterno dello stesso senza che, quindi, la donna fosse a conoscenza del relativo contenuto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere integrata la condotta di partecipazione all'associazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] poiché la stessa non solo offriva la disponibilità del proprio locale a tali convegni, ma li organizzava.

Ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] temeva di essere sottoposto a controlli di polizia o ad intercettazioni e quindi delegava alla sorella anche attività operative funzionali all'organizzazione degli incontri.

Il Tribunale, nel motivare in termini coerenti e logici le proprie conclusioni, ha evitato di operare una lettura parcellizzata delle emergenze istruttorie desumendo così dall'insieme del compendio indiziario l'esistenza di una condotta di fattiva e precisa collaborazione dell'indagata tesa a portare vantaggi all'intero gruppo.

L'insieme degli indizi è stato oggetto di una lettura unitaria e complessiva e non viene inficiata da alcuna delle frammentarie critiche sollevate dalla difesa che pretende di rileggere alcuni dei dati emersi offrendone una lettura di merito (inammissibile in questa sede) di natura alternativa.

4. Del pari deve negarsi qualsiasi violazione di legge atteso che non rileva la circostanza che non sia stato contestato alla ricorrente alcun reato fine in ragione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale)» (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).

Rileva, ulteriormente, l'altro arresto secondo cui «il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d.

«messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, per integrare gli estremi del reato, l'affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche)» (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, PMT C/Geraci, Rv. 276897 richiamata e condivisa da Sez. 1, n. 30416 del 2020 cit.).

E' evidente, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sin qui illustrati avendo correttamente desunto la condotta di partecipazione da significativi e pregnanti comportamenti (si ricordano, a mero titolo esemplificativo, l'accesso alla cassa comune e l'interesse alle elezioni comunali) sintomatici della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e non di un mero sostegno al singolo appartenente o al capo.

5. Il secondo motivo riferito alle esigenze cautelari è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Le esigenze cautelar' sono state adeguatamente motivate attraverso la valorizzazione della circostanza che si procede per reati associativi, che è emersa la continuità del rapporto tra l'indagata ed i vertici del gruppo mafioso, nonché la spiccata conoscenza delle dinamiche delinquenziali del sodalizio.

La valutazione non risulta, in alcun modo, incrinata dalla dedotta interruzione del vincolo associativo sin dal 2018 atteso che se ciò è avvenuto è stato dovuto solo ad operazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali non risulta, né è dedotto, l'effettivo disgregamento del gruppo mafioso.

Pertanto la sola circostanza dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 non vale, sola, a ritenere rescisso il vincolo associativo della sorella non assumendo tale circostanza rilievo decisivo per smentire le ampie argomentazioni sviluppate dai giudici di merito in punto di esigenze cautelari.

D'altra pare, si segnala che si procede per il reato associativo mafioso e che gli elementi valorizzati per ritenere esistenti le esigenze sono stati illustrati in termini logici ed indicativi della mancata rescissione del vincolo associativo.

Pertanto, sussiste la presunzione relativa, non vinta da alcun elemento probatorio di segno contrario, in merito all'esistenza delle esigenze cautelari, mentre, vedendosi in materia di associazione mafiosa, ricorre la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.

Da quanto esposto ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto più volte espresso dalla Corte di cassazione secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283, del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

In tal senso, più recentemente, anche Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021 in motivazione e Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, in motivazione).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in relazione al reato associativo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. 2. La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata è stata ritenuta in relazione all'attività di supporto concreto del sodalizio facente capo al fratello [OSCURATO:PERSONA] avendo la ricorrente garantito a quest'ultimo la possibilità di mantenere il ruolo direttivo e quindi rafforzato l'attività delinquenziale del gruppo. In particolare, è stata giudicata raggiunta la gravità indiziaria in relazione alla condotta consistita nell'avere la donna messo a disposizione del fratello il proprio esercizio commerciale per favorire gli incontri dello stesso con altri esponenti del contesto criminale cittadino e svolto il ruolo di intermediaria tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli affiliati, occupandosi anche di coadiuvare l'attività di aiuto ai familiari dei sodali detenuti. 2.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale distrettuale ha evidenziato come le risultanze valorizzate siano state il frutto della complessa indagine, avente ad oggetto, principalmente, la figura di [OSCURATO:PERSONA] (fratello della ricorrente), all'esito della quale è stata ritenuta la perduranza di un'associazione mafiosa la cui esistenza era stata precedentemente accertata con sentenze della Corte di Appello di Messina e della Corte di Assise di Appello di Messina irrevocabili il 20 giugno 2008 ed il 26 giugno 2012. In punto di gravità indiziaria relativa al reato associativo, il Tribunale del riesame ha ripercorso le emergenze investigative dalle quali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere figura di spicco del contesto delinquenziale mafioso operante nella Città di Messina in occasione di altre indagini di [OSCURATO:PERSONA] per estorsioni commesse ai danni di discoteche ed altri locali. [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente operato nell'ambito di uno stabile sodalizio criminale dotato di una rigida ripartizione di ruoli e di modalità operative tipiche delle associazioni mafiose. A tale proposito i giudici di merito hanno assegnato rilievo a significativi elementi risultanti dalle intercettazioni dalle quali sono emersi plurimi indizi dell'esistenza dell'associazione mafiosa quali la ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo, l'esistenza di un consueto locale (proprio il bar della sorella del [OSCURATO:PERSONA]) ove gli associati erano soliti incontrarsi e concordare le strategie delinquenziali, il timore della compagna del [OSCURATO:PERSONA] per le imprese criminali dello stesso, l'esistenza di un vero e proprio sistema di «giustizia alternativa» gestita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], lo stabile controllo del territorio e le richieste al capo di autorizzazioni a commettere reati, l'assistenza ai familiari degli associati detenuti (gestita particolarmente dalla [OSCURATO:PERSONA]), la dedizione del gruppo al recupero di somme di denaro da destinare alla cassa comune. 2.2. Il bar della ricorrente, nella prospettiva condivisa dal Tribunale, costituiva la vera e propria base operativa dell'associazione ed il «principale luogo di aggregazione del gruppo" ove la [OSCURATO:PERSONA] organizzava gli incontri del fratello utilizzando le cautele per evitare eventuali controlli delle Forze dell'Ordine. In tale locale, inoltre, veniva gestita dalla ricorrente l'attività illecita dei giochi e delle scommesse. A tale proposito ha valorizzato un cospicuo compendio intercettivo costituito da diverse conversazioni attestanti la circostanza che della [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva il fratello per mantenere i detenuti ed i loro familiari. In particolare, ha riportato alcune intercettazioni dalle quali si evince che destinatari di tale attività di assistenza, nella quale la compagna del [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolo di mediazione, erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali emergenze hanno fatto ritenere al Collegio che l'attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale alle esigenze non solo del fratello, ma anche del sodalizio al cui vertice egli era posto. Tanto più che gli incontri del [OSCURATO:PERSONA] presso il bar con i vari interlocutori erano preceduti da messaggi tra la ricorrente ed il fratello; messaggi che avevano proprio lo scopo di pianificare ed organizzare quegli incontri. A tale proposito, è stata valorizzata anche una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato la sorella di prelevare dalla cassa comune una somma da consegnare a [OSCURATO:PERSONA]. Infine, è stata richiamata una conversazione del 27 marzo 2018 avente ad oggetto il sostegno ad un candidato alle elezioni comunali del 2018 nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato il sostegno del gruppo affermando che «noi le cose non ce le dimentichiamo» con ciò attestando, ulteriormente, l'intraneità all'associazione. 2.3. In relazione alle esigenze cautelari ed alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, il Tribunale ha evidenziato la piena operatività del sodalizio, non contraddetta da alcun elemento ed il concreto rischio di recidiva per la dimostrata vicinanza con il vertice del gruppo (costituito dal fratello della stessa ricorrente); rischio rispetto al quale eventuali misure più gradate, quali gli arresti domiciliari, non potrebbero costituire adeguato presidio. 3. Avverso la predetta ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica. In primo luogo, la ricorrente ha contestato la tesi del Tribunale del riesame secondo cui sarebbe emerso il contributo materiale fornito dalla stessa al sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'indagata). Nell'ordinanza si è fatto riferimento alla trasmissione di messaggi e direttive a fronte di una quadro istruttorio che ha permesso di accertare solo che la [OSCURATO:PERSONA] consentiva al fratello di prendere appuntamenti nei pressi del bar dalla stessa gestito insieme ad altri. Il Tribunale non si è posto neppure il problema di motivare sulla consapevolezza della ricorrente circa la natura ed il significato delle relazioni intrattenute dal fratello con i soggetti da lui incontrati. Altro elemento messo in rilievo dalla ricorrente è la mancata contestazione di alcun reato fine, coerentemente con il fatto che la stessa era soggetto tenuto all'oscuro degli affari del fratello. Nè la consapevolezza di quegli affari poteva desumersi dalla consegna di derrate alimentari destinate al sostegno dei detenuti, trattandosi di circostanza non significativa al fine di dimostrare la conoscenza degli illeciti della cosca. 2.2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riguardo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente. Il Tribunale ha omesso di considerare la rescissione, da parte della ricorrente, dei legami con il fratello Giovanni sin dal 2018 (epoca dell'arresto del germano). La ricorrente ha ritenuto meramente assertive le considerazioni del Tribunale in punto di possibilità di sostituire il fratello sul territorio e la mancanza di qualsiasi prova circa un ruolo effettivo e dinamico della donna che si limitava a «smistare» gli appuntamenti del fratello senza mai entrare nel merito degli stessi.4. La difesa dell'indagata ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza viene censurata attraverso argomentazioni che tendono ad evidenziarne la carenza motivazionale e la violazione di legge in punto di elementi valorizzati al fine di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1. Quanto al primo profilo, si osserva che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 2.2. Nel caso di specie, in premessa, il Tribunale ha adeguatamente illustrato sia gli elementi indiziari posti a fondamento della tesi dell'esistenza dell'associazione mafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (profilo non oggetto di contestazione alcuna da parte della difesa) sia gli elementi dai quali desumere la condotta di partecipazione dell'indagata al predetto sodalizio.Il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito è consistito nella valorizzazione di pregnanti ragioni puntualmente esposte. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il luogo degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed i personaggi di rilievo della criminalità organizzata locale fosse proprio il bar dell'indagata che organizzava gli incontri per conto del fratello, in base a quanto emerso dal compendio intercettivo riportato nell'ordinanza impugnata e dall'intenso scambio di messaggi riscontrato tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello proprio in prossimità di tali incontri. Nel luogo predetto veniva anche gestita l'attività delle scommesse e dei giochi nell'interesse del sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA], per conto del fratello, gestiva i contatti con i familiari degli associati destinatari dell'aiuto economico nei periodi di detenzione dei sodali. Peraltro, l'indagata aveva accesso alla cassa del sodalizio e, si occupava di mantenere rapporti e contatti anche in funzione delle elezioni comunali del 2018 avendo garantito l'appoggio ad alcuni candidati a nome del gruppo affermando, in occasione di una captazione, che «noi alcune cose non le dimentichiamo» alludendo così, inequivocabilmente, ai benefici che il gruppo aveva tratto o avrebbe potuto trarre dalla politica. 3. La motivazione, per come sin qui riassunta, appare manifestamente esente dalle censure, versate in punto di motivazione, mosse dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] che pretende di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell'ordinanza smentendo la portata indiziaria di ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito attraverso un'operazione tesa a segnalare la mancanza di consapevolezza della ricorrente circa la natura illeciti degli affari gestiti dal fratello. A tale proposito valorizza la circostanza che alla [OSCURATO:PERSONA] non sia stato contestato alcun reato fine e che i colloqui che il fratello dell'indagata ha intrattenuto nei pressi del bar siano avvenuti all'esterno dello stesso senza che, quindi, la donna fosse a conoscenza del relativo contenuto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere integrata la condotta di partecipazione all'associazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] poiché la stessa non solo offriva la disponibilità del proprio locale a tali convegni, ma li organizzava. Ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] temeva di essere sottoposto a controlli di polizia o ad intercettazioni e quindi delegava alla sorella anche attività operative funzionali all'organizzazione degli incontri. Il Tribunale, nel motivare in termini coerenti e logici le proprie conclusioni, ha evitato di operare una lettura parcellizzata delle emergenze istruttorie desumendo così dall'insieme del compendio indiziario l'esistenza di una condotta di fattiva e precisa collaborazione dell'indagata tesa a portare vantaggi all'intero gruppo. L'insieme degli indizi è stato oggetto di una lettura unitaria e complessiva e non viene inficiata da alcuna delle frammentarie critiche sollevate dalla difesa che pretende di rileggere alcuni dei dati emersi offrendone una lettura di merito (inammissibile in questa sede) di natura alternativa. 4. Del pari deve negarsi qualsiasi violazione di legge atteso che non rileva la circostanza che non sia stato contestato alla ricorrente alcun reato fine in ragione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale)» (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). Rileva, ulteriormente, l'altro arresto secondo cui «il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, per integrare gli estremi del reato, l'affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche)» (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, PMT C/Geraci, Rv. 276897 richiamata e condivisa da Sez. 1, n. 30416 del 2020 cit.). E' evidente, che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sin qui illustrati avendo correttamente desunto la condotta di partecipazione da significativi e pregnanti comportamenti (si ricordano, a mero titolo esemplificativo, l'accesso alla cassa comune e l'interesse alle elezioni comunali) sintomatici della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e non di un mero sostegno al singolo appartenente o al capo. 5. Il secondo motivo riferito alle esigenze cautelari è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le esigenze cautelar' sono state adeguatamente motivate attraverso la valorizzazione della circostanza che si procede per reati associativi, che è emersa la continuità del rapporto tra l'indagata ed i vertici del gruppo mafioso, nonché la spiccata conoscenza delle dinamiche delinquenziali del sodalizio. La valutazione non risulta, in alcun modo, incrinata dalla dedotta interruzione del vincolo associativo sin dal 2018 atteso che se ciò è avvenuto è stato dovuto solo ad operazioni di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali non risulta, né è dedotto, l'effettivo disgregamento del gruppo mafioso. Pertanto la sola circostanza dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel 2018 non vale, sola, a ritenere rescisso il vincolo associativo della sorella non assumendo tale circostanza rilievo decisivo per smentire le ampie argomentazioni sviluppate dai giudici di merito in punto di esigenze cautelari. D'altra pare, si segnala che si procede per il reato associativo mafioso e che gli elementi valorizzati per ritenere esistenti le esigenze sono stati illustrati in termini logici ed indicativi della mancata rescissione del vincolo associativo. Pertanto, sussiste la presunzione relativa, non vinta da alcun elemento probatorio di segno contrario, in merito all'esistenza delle esigenze cautelari, mentre, vedendosi in materia di associazione mafiosa, ricorre la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. Da quanto esposto ricorrono i presupposti per applicare il principio di diritto più volte espresso dalla Corte di cassazione secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283, del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). In tal senso, più recentemente, anche Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021 in motivazione e Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, in motivazione). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro