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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08047/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19378/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata– e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - intimato– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 179/2016, depositata il 12.5.2016, N.R.G. 36/2015.

Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto ad essere destinato, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], nelle operazioni di mobilità per l’anno 2011/2012, al posto presso la scuola primaria disponibile presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Spinoso.

La Corte territoriale riteneva che il computo del punteggio attribuito in graduatoria alla Racioppi fosse legittimo, in quanto, per il riconoscimento dell’anno di servizio pre-ruolo (qui, 1999/2000) era sufficiente che vi fosse stato servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come risultava comprovato esservi stato, mentre non avevano rilievo le norme sul diritto alla retribuzione estiva, in quanto destinate solo ai profili economici.

Irrilevante era ritenuto altresì il fatto che l’anno scolastico terminasse il 10 giugno, mentre gli scrutini erano stati ultimati il 9 giugno, in quanto – affermava la Corte di merito - il 10 era domenica.

Quanto al punteggio attribuito alla Racioppi per il corso di lingue, anch’esso determinante per la prevalenza della Racioppi, la Corte potentina osservava come il CCNL integrativo non facesse riferimento all’ottenimento di un qualche titolo, ma soltanto alla frequenza, in sé comprovata.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 tre motivi, mentre la Racioppi e il Ministero sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. 124/1999, del d. lgs. 297/1994, del d.l. 463/1983, dell’art. 6 d. lgs. 35/1993, dell’art. 37 CCNL, dell’art. 63 ss. d. lgs. 165/2001 e del d.p.r. 3/1957.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., del d.p.r. 3/1957, della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1999, dell’art. 192, co. 7, t.u.p.i., del DM 131/2007 (regolamento delle supplenze), dell’art. 527 e 528 d. lgs. 197/1994 e del d.l. 253/1995.

2. I due motivi, di cui il primo è articolato in diverse ed autonome argomentazioni, vanno esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni sollevate e che si vanno di seguito a riepilogare.

3. Da un primo punto di vista, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, non ritenendo necessario il diritto alla retribuzione estiva, dopo il termine delle attività didattiche, al fine di riconoscere l’anno di servizio 1999/2000 come intero per i fini di cui alla graduatoria dei trasferimenti, avrebbe violato l’art. 11, co. 14, della L. 124/1999. 3.1 il motivo è infondato. 3.2 Il rinvio del CCNL sulla mobilità, nel calcolo dei punteggi attribuibili, alle regole per la ricostruzione della carriera comporta in effetti l’applicazione dell’art. 11, co. 14, cit.

Tale norma riguarda infatti la ricostruzione della carriera e stabilisce che «il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale», così interpretando autenticamente ed integrando il disposto dell’art. 489, d. lgs 297/1994, secondo cui ai fini della ricostruzione della carriera «il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».

Se ciò è vero non vi è stato però alcun errore denunciato, perché la Corte territoriale ha affermato che andava computato il servizio «riconoscibile», per tale intendendo quello dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, esattamente come prevede la norma citata. 3.3 La Corte d’Appello ha in effetti accertato che nel 1999 la Racioppi prestò servizio dal 25 gennaio ininterrottamente fino alle operazioni di scrutinio finale del 7-8-9 giugno e quindi concludendole, in quanto – rileva la Corte stessa - il giorno 10, data che a dire del ricorrente avrebbe segnato il termine di quell’anno scolastico, era giorno festivo.

Poiché la normativa sopra citata indica come termine di riferimento, al fine del computo dell’annualità, quello del termine delle operazioni di scrutinio finale, anche in questo caso non vi sono elementi per affermare che la Corte abbia commesso una qualsiasi violazione di norme giuridiche.

Anche perché il termine utilizzato dall’art. 11, co. 14, cit. («operazioni») fa chiaro riferimento all’ultimazione materiale degli scrutini per le classi ove il servizio era svolto e non ad una qualche data da ricostruirsi su basi giuridiche diverse.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 3.4 A fronte del chiaro accertamento in fatto compiuto dalla Corte Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 territoriale in ordine al perdurare ininterrotto del servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale è poi ininfluente l’insistenza del ricorrente sul fatto che il contratto della Racioppi sarebbe terminato prima degli scrutini e che il mantenimento in servizio avrebbe imposto la stipula di un nuovo contratto temporaneo per i soli giorni dello scrutinio.

Infatti, eventuali irregolarità in tal senso, ammesso e non concesso che esse fossero tale e vi siano state, non escludono che il servizio sia stato ininterrottamente prestato, come accertato dalla Corte di merito e non consentono di certo, riguardando l’ipotetico vizio solo il rapporto di lavoro e non la prestazione del servizio, di determinare effetti sfavorevoli sulla lavoratrice che, lavorando nei termini di cui si è detto, ha integrato i requisiti richiesti dalla norma sul computo dell’annualità. 3.5 Il ricorrente afferma poi la mancanza di documentazione della nomina per la partecipazione agli scrutini, ma tale rilievo è inammissibile.

A parte che esso è dedotto senza precisare se, come e quando la corrispondente questione fosse stata introdotta già nei gradi di merito, come era necessario al fine di impedire la considerazione di essa come nuova e dunque inammissibile in sede di legittimità (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) in ogni caso in tal modo il ricorrente intenderebbe contestare la ricostruzione della Corte d’Appello in ordine alla continuità del servizio, va da sé in coerenza con quanto voluto dagli organi scolastici, fino al termine degli scrutini, il che intercetta un’ulteriore ragione di inammissibilità perché il rilievo sarebbe tale da introdurre una diversa valutazione di un punto di fatto deciso in senso conforme in primo ed in secondo grado (art. 348-ter, co. 4, c.p.c.).

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 3.6 Ininfluenti, come ha giustamente rilevato anche la Corte Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 territoriale, sono altresì i richiami del ricorrente alle norme che fissano le regole affinché sia attribuita o meno la retribuzione estiva ai supplenti a vario titolo incaricati durante l’anno.

Infatti, le norme che rilevano, sono quelle sul servizio, in quanto sono esse che fissano i periodi rilevanti, nei termini sopra detti, e non quelle sul trattamento economico estivo dei supplenti, che quindi non interessa.

4. Il ricorrente adduce altresì un ulteriore argomento con il quale egli intende valorizzare il decreto di ricostruzione della carriera adottato nel 2009, ai sensi degli artt. 485 ss d. lgs. 297/1994, nei riguardi della Racioppi e nel quale non era stato conteggiato in favore della stessa l’anno scolastico 1999/2000, senza che quell’atto fosse stato mai contestato ed impugnato. 4.1 Anche tale censura è infondata. 4.2 Il decreto di ricostruzione della carriera, almeno dopo la privatizzazione dell’impiego pubblico, è atto di gestione del rapporto di lavoro, di portata meramente ricognitiva.

Esso, quindi, non soggiace a regole impugnatorie che ne condizionino la sindacabilità e non dispiega quindi alcun effetto preclusivo rispetto all’accertamento dei diritti ed obblighi reciproci, i quali dipendono dalla effettiva consistenza di essi quale si accerti in concreto tra le parti in giudizio.

Pertanto, la mancanza di impugnazione di quel decreto, anche a prescindere che in appello sarebbe stato poi prodotto un successivo atto di rettifica, non comporta alcuna preclusione, come rilevato anche dalla Corte territoriale, rispetto all’accertamento, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, dell’effettiva entità del servizio computabile per i fini volta a volta rilevanti.

5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l’errata interpretazione delle lettere H, tabella III del CCNL, sostenendo che alla Racioppi sarebbe stato F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 ingiustamente attribuito il punteggio per la frequenza al corso di Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 lingua, senza che fosse stata data prova del superamento di un esame finale o dell’ottenimento di un titolo e affermandosi altresì che il corso non sarebbe stato svolto completamente, ma solo limitatamente ad un “modulo”.

La Corte territoriale, sul punto, ha affermato che il CCNL Integrativo richiedeva solo la “frequenza” dei corsi e che un’interpretazione letterale – ritenuta doverosa – non consentiva di pretendere il conseguimento di un titolo.

Ciò anche perché – ha precisato ancora la Corte territoriale - le parti sociali, in altre occasioni, quando lo avevano ritenuto necessario, avevano richiesto espressamente il conseguimento di un titolo ed inoltre perché l’intento era quello di valorizzare le attività di aggiornamento-formazione rispetto alle quali era funzionale anche la sola frequenza ai corsi. 5.1 Rispetto a tale articolata argomentazione, quella sviluppata del motivo di ricorso costituisce la mera proposizione di una diversa valutazione di merito, non veicolata, come doveroso (Cass. 9 giungo 2017, n. 14449) trattandosi di contrattazione integrativa, attraverso una qualche censura nell’utilizzazione dei criteri interpretativi (art. 1362 c.c.) tra l’altro, si osserva, debitamente applicati dalla Corte territoriale attraverso un ragionamento strutturato che ha coinvolto la lettera della clausola, in una con lo scopo di essa e il raffronto con le diverse formulazioni negoziali proprie di altri casi. 5.2 Sono poi prospettati dal ricorrente, in sequenza, rilievi in ordine all’asserita assenza di produzione dell’attestato del compimento del corso di lingua o in ordine al completamento di un solo modulo del corso stesso.

Si tratta di rilievo con cui si mira ad inficiare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte di merito rispetto alla frequenza del corso utile all’ottenimento del punteggio contestato.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 A fronte di un accertamento sul punto di tale frequenza che è stato Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 svolto in senso conforme, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso per cassazione, in primo ed in secondo grado, tali rilievi sono inammissibili (art. 348-ter, co. 4, c.p.c.), senza contare che essi appaiono altresì del tutto generici, ove si assume la frequenza ad un solo modulo, non essendo per nulla chiarito cosa ciò significhi e perché ne deriverebbe una inidoneità ad integrare l’estremo dell’avvenuta frequentazione di un corso di formazione.

6. L’impugnazione va quindi rigettata e ciò esime, per ragioni di celerità processuale, dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Ministero, invalidamente eseguita presso l’Avvocatura distrettuale.

7. Nulla sulle spese, attesa la mancanza di attività difensiva ad opera delle parti vittoriose.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022.

Il Consigliere est.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19378/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata– e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - intimato– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 179/2016, depositata il 12.5.2016, N.R.G. 36/2015. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto ad essere destinato, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], nelle operazioni di mobilità per l’anno 2011/2012, al posto presso la scuola primaria disponibile presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Spinoso. La Corte territoriale riteneva che il computo del punteggio attribuito in graduatoria alla Racioppi fosse legittimo, in quanto, per il riconoscimento dell’anno di servizio pre-ruolo (qui, 1999/2000) era sufficiente che vi fosse stato servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come risultava comprovato esservi stato, mentre non avevano rilievo le norme sul diritto alla retribuzione estiva, in quanto destinate solo ai profili economici. Irrilevante era ritenuto altresì il fatto che l’anno scolastico terminasse il 10 giugno, mentre gli scrutini erano stati ultimati il 9 giugno, in quanto – affermava la Corte di merito - il 10 era domenica. Quanto al punteggio attribuito alla Racioppi per il corso di lingue, anch’esso determinante per la prevalenza della Racioppi, la Corte potentina osservava come il CCNL integrativo non facesse riferimento all’ottenimento di un qualche titolo, ma soltanto alla frequenza, in sé comprovata. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 tre motivi, mentre la Racioppi e il Ministero sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della L. 124/1999, del d. lgs. 297/1994, del d.l. 463/1983, dell’art. 6 d. lgs. 35/1993, dell’art. 37 CCNL, dell’art. 63 ss. d. lgs. 165/2001 e del d.p.r. 3/1957. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., del d.p.r. 3/1957, della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 1999, dell’art. 192, co. 7, t.u.p.i., del DM 131/2007 (regolamento delle supplenze), dell’art. 527 e 528 d. lgs. 197/1994 e del d.l. 253/1995. 2. I due motivi, di cui il primo è articolato in diverse ed autonome argomentazioni, vanno esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni sollevate e che si vanno di seguito a riepilogare. 3. Da un primo punto di vista, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, non ritenendo necessario il diritto alla retribuzione estiva, dopo il termine delle attività didattiche, al fine di riconoscere l’anno di servizio 1999/2000 come intero per i fini di cui alla graduatoria dei trasferimenti, avrebbe violato l’art. 11, co. 14, della L. 124/1999. 3.1 il motivo è infondato. 3.2 Il rinvio del CCNL sulla mobilità, nel calcolo dei punteggi attribuibili, alle regole per la ricostruzione della carriera comporta in effetti l’applicazione dell’art. 11, co. 14, cit. Tale norma riguarda infatti la ricostruzione della carriera e stabilisce che «il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale», così interpretando autenticamente ed integrando il disposto dell’art. 489, d. lgs 297/1994, secondo cui ai fini della ricostruzione della carriera «il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione». Se ciò è vero non vi è stato però alcun errore denunciato, perché la Corte territoriale ha affermato che andava computato il servizio «riconoscibile», per tale intendendo quello dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, esattamente come prevede la norma citata. 3.3 La Corte d’Appello ha in effetti accertato che nel 1999 la Racioppi prestò servizio dal 25 gennaio ininterrottamente fino alle operazioni di scrutinio finale del 7-8-9 giugno e quindi concludendole, in quanto – rileva la Corte stessa - il giorno 10, data che a dire del ricorrente avrebbe segnato il termine di quell’anno scolastico, era giorno festivo. Poiché la normativa sopra citata indica come termine di riferimento, al fine del computo dell’annualità, quello del termine delle operazioni di scrutinio finale, anche in questo caso non vi sono elementi per affermare che la Corte abbia commesso una qualsiasi violazione di norme giuridiche. Anche perché il termine utilizzato dall’art. 11, co. 14, cit. («operazioni») fa chiaro riferimento all’ultimazione materiale degli scrutini per le classi ove il servizio era svolto e non ad una qualche data da ricostruirsi su basi giuridiche diverse. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 3.4 A fronte del chiaro accertamento in fatto compiuto dalla Corte Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 territoriale in ordine al perdurare ininterrotto del servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale è poi ininfluente l’insistenza del ricorrente sul fatto che il contratto della Racioppi sarebbe terminato prima degli scrutini e che il mantenimento in servizio avrebbe imposto la stipula di un nuovo contratto temporaneo per i soli giorni dello scrutinio. Infatti, eventuali irregolarità in tal senso, ammesso e non concesso che esse fossero tale e vi siano state, non escludono che il servizio sia stato ininterrottamente prestato, come accertato dalla Corte di merito e non consentono di certo, riguardando l’ipotetico vizio solo il rapporto di lavoro e non la prestazione del servizio, di determinare effetti sfavorevoli sulla lavoratrice che, lavorando nei termini di cui si è detto, ha integrato i requisiti richiesti dalla norma sul computo dell’annualità. 3.5 Il ricorrente afferma poi la mancanza di documentazione della nomina per la partecipazione agli scrutini, ma tale rilievo è inammissibile. A parte che esso è dedotto senza precisare se, come e quando la corrispondente questione fosse stata introdotta già nei gradi di merito, come era necessario al fine di impedire la considerazione di essa come nuova e dunque inammissibile in sede di legittimità (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) in ogni caso in tal modo il ricorrente intenderebbe contestare la ricostruzione della Corte d’Appello in ordine alla continuità del servizio, va da sé in coerenza con quanto voluto dagli organi scolastici, fino al termine degli scrutini, il che intercetta un’ulteriore ragione di inammissibilità perché il rilievo sarebbe tale da introdurre una diversa valutazione di un punto di fatto deciso in senso conforme in primo ed in secondo grado (art. 348-ter, co. 4, c.p.c.). F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 3.6 Ininfluenti, come ha giustamente rilevato anche la Corte Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 territoriale, sono altresì i richiami del ricorrente alle norme che fissano le regole affinché sia attribuita o meno la retribuzione estiva ai supplenti a vario titolo incaricati durante l’anno. Infatti, le norme che rilevano, sono quelle sul servizio, in quanto sono esse che fissano i periodi rilevanti, nei termini sopra detti, e non quelle sul trattamento economico estivo dei supplenti, che quindi non interessa. 4. Il ricorrente adduce altresì un ulteriore argomento con il quale egli intende valorizzare il decreto di ricostruzione della carriera adottato nel 2009, ai sensi degli artt. 485 ss d. lgs. 297/1994, nei riguardi della Racioppi e nel quale non era stato conteggiato in favore della stessa l’anno scolastico 1999/2000, senza che quell’atto fosse stato mai contestato ed impugnato. 4.1 Anche tale censura è infondata. 4.2 Il decreto di ricostruzione della carriera, almeno dopo la privatizzazione dell’impiego pubblico, è atto di gestione del rapporto di lavoro, di portata meramente ricognitiva. Esso, quindi, non soggiace a regole impugnatorie che ne condizionino la sindacabilità e non dispiega quindi alcun effetto preclusivo rispetto all’accertamento dei diritti ed obblighi reciproci, i quali dipendono dalla effettiva consistenza di essi quale si accerti in concreto tra le parti in giudizio. Pertanto, la mancanza di impugnazione di quel decreto, anche a prescindere che in appello sarebbe stato poi prodotto un successivo atto di rettifica, non comporta alcuna preclusione, come rilevato anche dalla Corte territoriale, rispetto all’accertamento, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, dell’effettiva entità del servizio computabile per i fini volta a volta rilevanti. 5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l’errata interpretazione delle lettere H, tabella III del CCNL, sostenendo che alla Racioppi sarebbe stato F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 ingiustamente attribuito il punteggio per la frequenza al corso di Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 lingua, senza che fosse stata data prova del superamento di un esame finale o dell’ottenimento di un titolo e affermandosi altresì che il corso non sarebbe stato svolto completamente, ma solo limitatamente ad un “modulo”. La Corte territoriale, sul punto, ha affermato che il CCNL Integrativo richiedeva solo la “frequenza” dei corsi e che un’interpretazione letterale – ritenuta doverosa – non consentiva di pretendere il conseguimento di un titolo. Ciò anche perché – ha precisato ancora la Corte territoriale - le parti sociali, in altre occasioni, quando lo avevano ritenuto necessario, avevano richiesto espressamente il conseguimento di un titolo ed inoltre perché l’intento era quello di valorizzare le attività di aggiornamento-formazione rispetto alle quali era funzionale anche la sola frequenza ai corsi. 5.1 Rispetto a tale articolata argomentazione, quella sviluppata del motivo di ricorso costituisce la mera proposizione di una diversa valutazione di merito, non veicolata, come doveroso (Cass. 9 giungo 2017, n. 14449) trattandosi di contrattazione integrativa, attraverso una qualche censura nell’utilizzazione dei criteri interpretativi (art. 1362 c.c.) tra l’altro, si osserva, debitamente applicati dalla Corte territoriale attraverso un ragionamento strutturato che ha coinvolto la lettera della clausola, in una con lo scopo di essa e il raffronto con le diverse formulazioni negoziali proprie di altri casi. 5.2 Sono poi prospettati dal ricorrente, in sequenza, rilievi in ordine all’asserita assenza di produzione dell’attestato del compimento del corso di lingua o in ordine al completamento di un solo modulo del corso stesso. Si tratta di rilievo con cui si mira ad inficiare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte di merito rispetto alla frequenza del corso utile all’ottenimento del punteggio contestato. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19378/2016 Numero sezionale 706/2022 A fronte di un accertamento sul punto di tale frequenza che è stato Numero di raccolta generale 8047/2022Data pubblicazione 11/03/2022 svolto in senso conforme, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso per cassazione, in primo ed in secondo grado, tali rilievi sono inammissibili (art. 348-ter, co. 4, c.p.c.), senza contare che essi appaiono altresì del tutto generici, ove si assume la frequenza ad un solo modulo, non essendo per nulla chiarito cosa ciò significhi e perché ne deriverebbe una inidoneità ad integrare l’estremo dell’avvenuta frequentazione di un corso di formazione. 6. L’impugnazione va quindi rigettata e ciò esime, per ragioni di celerità processuale, dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Ministero, invalidamente eseguita presso l’Avvocatura distrettuale. 7. Nulla sulle spese, attesa la mancanza di attività difensiva ad opera delle parti vittoriose. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23.2.2022. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4
Sentenza Cassazione n. 08047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris