CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2703/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. NAZ. DISTRIBUTORI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Amore con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1326/2024 depositata il 19/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal la consiglieraAnnamaria Casadonte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il presente ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha ad oggetto la sentenza n. 1326 del 26 marzo 2024 con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato in appello il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quote associative arretrate ( anni 2012,2013,2014,2015,2016) a favore di [OSCURATO:PERSONA], associazione che raggruppa imprese che svolgono l’attività di distribuzione del gas metano. 2.Assingas aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestandone la legittimità e la fondatezza nel merito. In particolare aveva evidenziato sotto il profilo formale che il potere di amministrare e di decidere l’azione giudiziaria spettasse al [OSCURATO:PERSONA] e non al Presidente di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe agito quindi senza la necessaria autorizzazione. 3.Assingas ha pure contestato di essere mai stata socia di [OSCURATO:PERSONA] dato che la scheda socio prodotta unitamente al ricorso per ingiunzione non recava alcuna firma per Assingas e comunque di non esserlo più dal 2011; contestava inoltre la validità delle delibere di approvazione dei bilanci (2013-2016), sostenendo di non essere stata convocata regolarmente, poiché lo Statuto richiederebbe comunicazioni “certificabili” tramite PEC e non semplici email. 4.Il Tribunale di Bologna con la sentenza 1860/2019 respingeva l’opposizione argomentando che l'opposta aveva dato prova dell'iscrizione a socia dell’Assingas e che quest'ultima non aveva dimostrato di avere trasmesso dichiarazione di recesso valida ai sensi dell'articolo 5 dello statuto,che risultavano approvati tanto lo statuto che i bilanci dal 2012 al 2015 e che non vi era il dedotto difetto di legittimazione in capo all'ente opposto. 5.Avverso detta sentenza spiegava appello Assingas sulla base di due motivi riguardanti rispettivamente la legittimazione del presidente di [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta illegittimità delle delibere di approvazione dei bilanci. 6.La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto l’infondatezza della doglianza atteso che dallo Statuto non emergono i poteri che l’appellante attribuisce al comitato esecutivo. Il presidente ha la rappresentanza legale “a tutti gli effetti” (art. 15 Statuto) e può esercitare il potere-dovere di riscuotere i contributi associativi, indispensabili per il funzionamento dell’ente. Nessun difetto di legittimazione, neppure sostanziale, è stato ravvisato in capo al Presidente. 7.La Corte ha rilevato con riguardo alla eccepita illegittimità dei bilanci che: a) Assingas non ha proposto impugnazione ex art. 23 cod.civ. contro le delibere, né ha chiesto specificamente l’annullamento nel giudizio di opposizione; b) l’art. 11 dello Statuto ammette convocazioni via lettera, fax o comunicazione informatica “purché certificabile”, e la mail è considerata mezzo idoneo perché consente di identificare mittente, destinatario e invio/ricezione; c) non risultano contestazioni da altri soci e la documentazione in atti dimostra che le assemblee si sono regolarmente tenute. 8.La Corte ha pure confermato l’iscrizione di Assingas a [OSCURATO:PERSONA] dal 1999, con rinnovo automatico in assenza di disdetta formale (art. 5 Statuto) ed il conseguente obbligo di pagamento delle quote associative per le annualità richieste. 9.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Assingas con ricorso notificato il 20/1/2025 ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del collegio. 10.1. Si denuncia che la sentenza di appello è stata deliberata da un collegio diverso da quello che aveva trattenuto la causa in decisione, in violazione degli artt. 276, 350 e 352 cod.proc.civ. Questo vizio comporterebbe la nullità insanabile della sentenza. 10.2. La censura è inammissibile. Come previsto dall’art. 132, comma 2, cod. proc. civ. la sentenza è sottoscritta solo da presidente e dal giudice estensore. Nel regime normativo vigente alla data di pubblicazione della sentenza in oggetto e cioè il 26 marzo 2024, e corrispondente a quello precedente all’introduzione della c.d. pubblicazione automatica introdotta con il d.lgs. 164/2024 ed applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28/2/2023, era poi prevista dall’art. 133 comma 2 cod. proc. civ. anche l’apposizione della firma del cancelliere. 10.3. Ebbene nel caso di specie, soggetto a detto ultimo regime normativo, la terza firma, a nome di [OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’identità del funzionario di cancelleria che ha apposto la firma digitale ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. . Pertanto non vi è alcuna nullità. 11.Con il secondo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) l’erroneità della sentenza per difetto di titolarità dell’azione esattiva in capo al presidente di [OSCURATO:PERSONA], in violazione degli artt. 36, 16 cod. civ. , 1393 cod. civ. 11.1.Secondo lo statuto, il potere di amministrare e quindi di decidere di agire in giudizio spetta al comitato esecutivo, non al presidente. Quest’ultimo ha solo la rappresentanza legale, ma non può formare la volontà dell’ente. Poiché non è stata prodotta alcuna delibera del comitato esecutivo che autorizzi l’azione, manca la prova della volontà dell’associazione di agire, con conseguente vizio sostanziale. 11.2.La doglianza è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. . 11.3.Per costante e consolidata giurisprudenza lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.6683/1982;id. 8435/2000; id.11756/2006). 11.4.Ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha inteso che il presidente di Federmetanotitolare per statuto della rappresentanza legale abbia la rappresentanza “a tutti gli effetti” ai sensi dell’art. 15 dello statuto e che l’art. 13 dello statuto relativo alle competenze del comitato esecutivo non fosse idoneo ad incidere su tali prerogative là dove prevede alla lett. b) il compito di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale, come invece diversamente sostenuto dall’appellante. 11.5. A fronte di tale conclusione in linea con la previsione dell’art. 36, comma 2 cod. civ. secondo la quale le associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, il ricorrente si limita a ribadire la sua tesi senza offrire argomenti di carattere interpretativo per mutare il sopra richiamato costante orientamento. 12.Con il terzo motivo si censura in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., l’erronea e falsa applicazione degli artt. 23 , 1442 cod. civ., 167 cod. proc. civ. per avere dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione riconvenzionale di annullamento delle delibere di bilancio. 12.1. La corte d’appello ha ritenuto che Assingas avrebbe dovuto proporre una separata azione ex art. 23 cod. civ. per impugnare le delibere assembleari. Il ricorrente sostiene invece che l’annullamento poteva essere fatto valere in via di eccezione riconvenzionale, anche ai sensi dell’art. 1442 cod.civ., per paralizzare la pretesa creditoria. 12.2. Il motivo è inammissibile perché non correlato alla motivazione della decisione impugnata. 12.3.La corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la doglianza sul punto fosse inammissibile oltre che infondata: inammissibile perché nessuna impugnazione delle delibere era stata richiesta né in via principale né in via incidentale da parte di Assingas, come evidenziato dal giudice di prime cure. La contestazione svolta dall’opponente era poi infondata perché riguardava la mancata ricezione dell’invito nella forma della lettera scritta, mentre l’art. 11 dello statuto, ha osservato il giudice d’appello, statuisce che “La convocazione dell'assemblea è fatta mezzo di lettera, fax, comunicazione informatica, purché la ricezione sia “certificabile”, senza prevedere quell’esclusiva modalità e peraltro osservando che non era state allegate contestazioni da parte degli associati circa la modalità della convocazione tramite mail. 12.4.Ciò posto, la censura non specifica dove l’impugnazione sarebbe stata ritualmente svolta neppure nella forma incidentale, indicando cioè quali specifiche delibere sarebbero state impugnate né il motivo dell’impugnazione, non potendo essere rimesso al giudice del merito di ravvisare nelle contestazioni, parzialmente trascritte nel ricorso, gli estremi del richiesto accertamento incidentale. 13.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. , la violazione delle norme statutarie e dell’art. 2729 cod. civ. sulle presunzioni in relazione alla modalità di convocazione delle assemblee 13.1.Si contesta la validità delle delibere di approvazione dei bilanci perché Assingas non sarebbe mai stata ritualmente convocata. [OSCURATO:PERSONA] richiede comunicazioni “certificabili”, ossia tramite PEC, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato semplici email prive di prova di consegna. La corte ha erroneamente equiparato la mail ordinaria alla PEC, in contrasto con il DPR 68/2005 e con le regole tecniche sulla posta elettronica certificata. Inoltre, ha fatto ricorso a presunzioni (art. 2729 c.c.) basate sulla partecipazione di altri soci. 13.2.Anche questa censura è inammissibile. 13.3.Come sopra evidenziato la corte d’appello ha ritenuto con accertamento di fatto non sindacabile da questa corte di legittimità che fra le modalità previste per la convocazione dell’assemblea vi fosse anche la mail purché “certificabile”. Dalla documentazione in atti risultava poi che le mail inviate erano state ricevute dal momento che le assemblee risultavano essersi regolarmente svolte in presenza del numero sufficiente di soci e senza alcuna impugnazione da parte dei soci su talee modalità di convocazione. 13.4.Ebbene la censura non specifica l’error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice d’appello ma sollecita inammissibilmente una diversa conclusione dell’accertamento in fatto. 14. Il ricorso è dunque inammissibile. 15.In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 16.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente eliquidate in euro 2200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali,oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di co