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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12345/2026

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ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado Toscana n. 397/2025, depositata il 28 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 27 ottobre 2022 l’Agenzia delle entrate notificavaalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T8F030200433/2022 per l’anno d’imposta 2016, con il qualevenivano contestate violazioni sostanziali in materia di IVA e, inNumero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026particolare, la violazione degli obblighi di fatturazione e diregistrazione di operazioni imponibili (art. 21 d.P.R. 633/1972)effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA].

L’avviso di accertamento aveva adoggetto il corretto inquadramento giuridico, contabile e fiscale degliincentivi e/o contributi erogati da [OSCURATO:PERSONA] alla società nell’ambitodi alcune campagne promozionali per la vendita di autovetture(denominate “MENOMILLE” e “MENO/500”), in cui lo scontopraticato al cliente finale veniva sostanzialmente restituito alconcessionario da parte della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di provvigioneper prestazioni di intermediazione su operazioni di finanziamentoesenti da imposta IVA.

Tale condotta consentiva al concessionariodi detrarre tutta l’IVA all’atto dell’acquisto dell’autovettura presso lacausa costruttrice, addebitando al cliente un’imposta IVA calcolatasu un prezzo di vendita (base imponibile) decurtato dello scontoconnesso al finanziamento.

Il differenziale di prezzodell’autovettura non addebitato al cliente finale veniva recuperatodal concessionario fatturando alla [OSCURATO:PERSONA] una parte dello sconto(al netto IVA) a titolo di provvigione per intermediazionefinanziaria, in esenzione di IVA ex art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R.633/72.

Per tali ragioni, veniva contestato alla concessionarial’omessa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sulle fatturazionidelle predette prestazioni per un imponibile pari ad euro163.934,00 ed una maggior imposta di euro 36.065,48.La contribuente impugnava l’avviso di accertamento.Con sentenza n. 63/2024, depositata il 4 marzo 2023, la Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Grosseto rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.L'Agenzia delle entrate resisteva con proprie controdeduzioni.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026Con sentenza n. 397/2025, depositata il 28 marzo 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana ha accoltol'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Resiste la contribuente con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n.633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dall’art. 7,comma 5 bis del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma1 n. 3 c.p.c.

Secondo quanto prospettato, chi vuole avvalersi di unregime impositivo derogatorio o agevolativo (esenzione), rispetto aquello ordinario (imponibilità IVA), deve fornire la dimostrazionedell’esistenza dei presupposti legittimanti tale regime.

Posto che ilregime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R.n. 633/1972 relativo alle attività finanziarie e/o di intermediazione,rappresenta un’eccezione agevolativa rispetto al regime ordinariodell’imposizione IVA sulle prestazioni di servizio consistenti inprovvigioni commerciali, spetta al soggetto che intende fare valeretale regime speciale, dimostrare, nel caso di contestazione, ipresupposti che ne legittimano l’applicazione.

L’avere addossatol’onere della prova totalmente in capo all’Ufficio avrebbecomportato la violazione delle norme indicate.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione artt. 3 e 13 e dell’art. 10, comma 1, n. 9 d.P.R.n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026evidenzia che la FCA Bank rientra nella categoria delle cd.

“captivebank”, ossia un istituto finanziario strettamente integrato in ungruppo industriale (nella specie Fiat), con il compito di sostenere levendite dei veicoli del gruppo, oltre a offrire prodotti finanziari.Questa peculiarità la distingue dalle società finanziarieindipendenti, che non hanno l’obiettivo primario di incrementare ilvolume delle vendite del gruppo di appartenenza.

La censura sifonda sul rilievo che il meccanismo adottato nelle campagnepromozionali, come la “MENO 1000”, consentiva ai concessionari direcuperare lo sconto praticato al cliente finale attraversoprovvigioni fatturate alla captive bank in regime di esenzione IVA,ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R. 633/1972.

Talesistema permetteva di ridurre la base imponibile IVA sulla venditadel veicolo, generando un credito IVA crescente per ilconcessionario e favorendo una politica di prezzi più competitiva.Parte ricorrente contesta che le provvigioni riconosciute dallacaptive bank rappresentassero una vera attività di intermediazionefinanziaria, bensì che fossero collegate al volume delle vendite dispecifici modelli, in funzione delle strategie commerciali del gruppo.Inoltre, si evidenzia che il compenso non era correlato ai parametritipici dei finanziamenti (importo, tasso, durata), ma variava in basealle campagne promozionali e ai modelli di autovetture.

La censurasi focalizza sull’omesso raffronto tra il prospetto dell’accertamentoe le fatture emesse dalla concessionaria alla captive bank.

Secondola ricorrente, tale confronto avrebbe permesso di verificare lasistematicità del meccanismo, dimostrando che ogni volta che ilcliente usufruiva dello sconto, la captive bank erogava uncontributo quasi equivalente (il cliente otteneva lo sconto di euro1.000 e la captive bank erogava un contributo di euro 971),realizzando così le condizioni per l’assoggettamento ad IVA delloNumero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026sconto praticato.

Si sostiene che anche lo sconto concesso alcliente finale dovrebbe essere incluso nella base imponibiledell’operazione di vendita, e che il Collegio avrebbe dovutoriconoscere l’applicabilità degli articoli 3 e 13 del d.P.R. 633/1972,assoggettando ad IVA lo sconto usufruito.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

Si evidenziache i giudici non avrebbero compiutamente esaminato i documentiallegati in giudizio dai quali avrebbero dovuto rilevare che in tutti icasi in cui la cessione interveniva nella campagna “MENO1000” allaconcessionaria veniva corrisposto l’importo di euro 971 e chequindi, serviva a coprire in gran parte lo sconto concesso al clientedi default di euro 1.000 per la suddetta campagna.

Se avessetenuto conto delle fatture oggetto di recupero — dove vi èsostanziale coincidenza tra la campagna meno 1000 e l’importodella provvigione di 971 — il giudice di merito non sarebbepervenuto alla conclusione in base al quale “…nella stragrandemaggioranza dei casi lo sconto di ammontare largamenteeccedente rispetto a quello della provvigione, mentre, sia pure inun limitatissimo numero di casi, lo sconto è addirittura inferiore aquello della stessa provvigione...

".

Anzi, al contrario, il giudice dimerito avrebbe dovuto prendere atto che le fatture recuperate atassazione, in relazione alle quali la società ha indicato il titolo diesenzione, riguardano l’erogazione del contributo da parte di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la c.d.

“captive bank", come ristoro dellademinutio di prezzo proposta in sede di cessione dell’automezzo,nel contesto delle campagne promozionali sopra riportate1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026In via preliminare vanno respinte le eccezioni diinammissibilità formulate nel controricorso sotto il profilo dellagenericità dell’enunciazione delle ragioni dell’impugnazione -risultando chiaro e dettagliato il contenuto delle censure secondo idettami di specificità riconosciuti da questa S.C. - non ravvisandosiquindi alcuna violazione del diritto di difesa della parte resistente.Sotto altro profilo deve escludersi che i motivi siano finalizzatia una rivalutazione del giudizio di merito, venendo in contestazionela corretta applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art.10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n. 633/1972 relativo alle attivitàfinanziarie e/o di intermediazione, il regime dell'onere della prova el'omesso esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio.

Né si ravvisauna contraddittorietà tra il secondo e il terzo motivo riguardo aglielementi dedotti, rilevanti invero sotto una diversa prospettiva.L’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 prevede che la baseimponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alcedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresigli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneriverso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentatodelle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovutida altri soggetti.Essendo il regime di esenzione IVA relativo alle attivitàfinanziarie e/o di intermediazione, di cui all’art. 10, comma 1, n.9), del d.P.R. n. 633/1972, un’eccezione agevolativa rispetto alregime ordinario, spetta al contribuente, che intende avvalersene,dimostrare, nel caso di contestazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ipresupposti che ne legittimano l’applicazione (Cass. n.24581/2022; Cass. n. 7124/2003).Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026Nel caso di specie, la sentenza non ha affrontato le questioniposte dall'Agenzia in merito alle fatture contestate e oggetto direcupero, da cui emerge - in relazione alla campagna promozionale“MENO1000”, in cui la fruizione dello sconto sull’acquisto delleautovetture da parte dei consumatori era subordinatoall’accensione di un finanziamento erogato da FCA Bank – che, intutti i casi in cui interveniva la cessione, alla concessionaria venivacorrisposto l’importo di euro 971, corrispondente in gran parte allosconto concesso al cliente di euro 1.000 per la suddetta campagnae che l’imponibile recuperato di euro 819,37 era pari a € 1.000meno IVA al 22%.

Tali dati non risultano essere stati consideratinella motivazione, nonostante figurassero tra la documentazioneallegata (pp. 21-25 del ricorso che riportano ampi stralci degliallegati che contengono un elenco di dettaglio dal quale è possibilerilevare il numero della pratica, la tariffa dell’incentivo, il numero ditelaio, il nominativo del cliente e l’importo del contributo che lacaptive bank erogava).

In questo modo si prospetta un’incidenzasulla base imponibile, diversamente da quanto risultante dallamotivazione.In tema di IVA, la sovvenzione erogata da un terzo assumerilevanza ai fini dell'imposta che deve assolvere il sovvenzionatoquando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazionia monte e a valle, da intendersi anche come correlazione diretta edesclusiva all'attività economica del sovvenzionante, purché il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione debbono pagaresia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allasovvenzione concessa al venditore del bene o del servizio; sicchénon rileva, di per sé, il contributo erogato al fine di alleggerire icosti che la sovvenzionata abbia programmato di sostenere e che inconcreto non ha sostenuto (Cass. n. 16660/2020).Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026L'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva(corrispondente all'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633),tuttavia, nell'includere nella base imponibile dell'IVA le sovvenzioniversate ai soggetti passivi, mira ad assoggettare all'imposta l'interovalore dei beni o delle prestazioni di servizi e dunque a evitare cheil versamento di una sovvenzione provochi un gettito d'impostainferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione/Germania, punto 26).La sovvenzione acquista quindi rilievo anzitutto quando siadirettamente connessa col prezzo dell'operazione; il che accade sesia versata all'operatore sovvenzionato perché questi fornisca unbene o presti un servizio determinati.E comunque occorre che gli acquirenti del bene o i destinataridel servizio traggano profitto dalla sovvenzione, nel senso che ilprezzo che l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizidevono pagare sia fissato in modo tale da diminuireproporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del beneo al prestatore del servizio: è in questo senso che essa va acostituire un elemento di determinazione del prezzo richiesto datale venditore o prestatore (Cass. n. 5195/2016; Cass. n.16827/2007).In sede di rinvio la questione dovrà essere riesaminata, allaluce della documentazione prodotta dalle parti, per appurare sel’importo che veniva corrisposto alla concessionaria corrispondessea un rimborso per la vendita dell’auto o a una provvigione perl’intermediazione finanziaria.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaterritorialmente competente anche per la liquidazione delle spese dilite.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 dicembre 2025.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado Toscana n. 397/2025, depositata il 28 marzo 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 27 ottobre 2022 l’Agenzia delle entrate notificavaalla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.T8F030200433/2022 per l’anno d’imposta 2016, con il qualevenivano contestate violazioni sostanziali in materia di IVA e, inNumero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026particolare, la violazione degli obblighi di fatturazione e diregistrazione di operazioni imponibili (art. 21 d.P.R. 633/1972)effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso di accertamento aveva adoggetto il corretto inquadramento giuridico, contabile e fiscale degliincentivi e/o contributi erogati da [OSCURATO:PERSONA] alla società nell’ambitodi alcune campagne promozionali per la vendita di autovetture(denominate “MENOMILLE” e “MENO/500”), in cui lo scontopraticato al cliente finale veniva sostanzialmente restituito alconcessionario da parte della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di provvigioneper prestazioni di intermediazione su operazioni di finanziamentoesenti da imposta IVA. Tale condotta consentiva al concessionariodi detrarre tutta l’IVA all’atto dell’acquisto dell’autovettura presso lacausa costruttrice, addebitando al cliente un’imposta IVA calcolatasu un prezzo di vendita (base imponibile) decurtato dello scontoconnesso al finanziamento. Il differenziale di prezzodell’autovettura non addebitato al cliente finale veniva recuperatodal concessionario fatturando alla [OSCURATO:PERSONA] una parte dello sconto(al netto IVA) a titolo di provvigione per intermediazionefinanziaria, in esenzione di IVA ex art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R.633/72. Per tali ragioni, veniva contestato alla concessionarial’omessa applicazione dell’aliquota IVA ordinaria sulle fatturazionidelle predette prestazioni per un imponibile pari ad euro163.934,00 ed una maggior imposta di euro 36.065,48.La contribuente impugnava l’avviso di accertamento.Con sentenza n. 63/2024, depositata il 4 marzo 2023, la Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Grosseto rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.L'Agenzia delle entrate resisteva con proprie controdeduzioni.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026Con sentenza n. 397/2025, depositata il 28 marzo 2025, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado Toscana ha accoltol'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Resiste la contribuente con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n.633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dall’art. 7,comma 5 bis del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma1 n. 3 c.p.c. Secondo quanto prospettato, chi vuole avvalersi di unregime impositivo derogatorio o agevolativo (esenzione), rispetto aquello ordinario (imponibilità IVA), deve fornire la dimostrazionedell’esistenza dei presupposti legittimanti tale regime. Posto che ilregime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R.n. 633/1972 relativo alle attività finanziarie e/o di intermediazione,rappresenta un’eccezione agevolativa rispetto al regime ordinariodell’imposizione IVA sulle prestazioni di servizio consistenti inprovvigioni commerciali, spetta al soggetto che intende fare valeretale regime speciale, dimostrare, nel caso di contestazione, ipresupposti che ne legittimano l’applicazione. L’avere addossatol’onere della prova totalmente in capo all’Ufficio avrebbecomportato la violazione delle norme indicate.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione artt. 3 e 13 e dell’art. 10, comma 1, n. 9 d.P.R.n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026evidenzia che la FCA Bank rientra nella categoria delle cd. “captivebank”, ossia un istituto finanziario strettamente integrato in ungruppo industriale (nella specie Fiat), con il compito di sostenere levendite dei veicoli del gruppo, oltre a offrire prodotti finanziari.Questa peculiarità la distingue dalle società finanziarieindipendenti, che non hanno l’obiettivo primario di incrementare ilvolume delle vendite del gruppo di appartenenza. La censura sifonda sul rilievo che il meccanismo adottato nelle campagnepromozionali, come la “MENO 1000”, consentiva ai concessionari direcuperare lo sconto praticato al cliente finale attraversoprovvigioni fatturate alla captive bank in regime di esenzione IVA,ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9 del d.P.R. 633/1972. Talesistema permetteva di ridurre la base imponibile IVA sulla venditadel veicolo, generando un credito IVA crescente per ilconcessionario e favorendo una politica di prezzi più competitiva.Parte ricorrente contesta che le provvigioni riconosciute dallacaptive bank rappresentassero una vera attività di intermediazionefinanziaria, bensì che fossero collegate al volume delle vendite dispecifici modelli, in funzione delle strategie commerciali del gruppo.Inoltre, si evidenzia che il compenso non era correlato ai parametritipici dei finanziamenti (importo, tasso, durata), ma variava in basealle campagne promozionali e ai modelli di autovetture. La censurasi focalizza sull’omesso raffronto tra il prospetto dell’accertamentoe le fatture emesse dalla concessionaria alla captive bank. Secondola ricorrente, tale confronto avrebbe permesso di verificare lasistematicità del meccanismo, dimostrando che ogni volta che ilcliente usufruiva dello sconto, la captive bank erogava uncontributo quasi equivalente (il cliente otteneva lo sconto di euro1.000 e la captive bank erogava un contributo di euro 971),realizzando così le condizioni per l’assoggettamento ad IVA delloNumero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026sconto praticato. Si sostiene che anche lo sconto concesso alcliente finale dovrebbe essere incluso nella base imponibiledell’operazione di vendita, e che il Collegio avrebbe dovutoriconoscere l’applicabilità degli articoli 3 e 13 del d.P.R. 633/1972,assoggettando ad IVA lo sconto usufruito.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. Si evidenziache i giudici non avrebbero compiutamente esaminato i documentiallegati in giudizio dai quali avrebbero dovuto rilevare che in tutti icasi in cui la cessione interveniva nella campagna “MENO1000” allaconcessionaria veniva corrisposto l’importo di euro 971 e chequindi, serviva a coprire in gran parte lo sconto concesso al clientedi default di euro 1.000 per la suddetta campagna. Se avessetenuto conto delle fatture oggetto di recupero — dove vi èsostanziale coincidenza tra la campagna meno 1000 e l’importodella provvigione di 971 — il giudice di merito non sarebbepervenuto alla conclusione in base al quale “…nella stragrandemaggioranza dei casi lo sconto di ammontare largamenteeccedente rispetto a quello della provvigione, mentre, sia pure inun limitatissimo numero di casi, lo sconto è addirittura inferiore aquello della stessa provvigione... ". Anzi, al contrario, il giudice dimerito avrebbe dovuto prendere atto che le fatture recuperate atassazione, in relazione alle quali la società ha indicato il titolo diesenzione, riguardano l’erogazione del contributo da parte di [OSCURATO:PERSONA], ovvero la c.d. “captive bank", come ristoro dellademinutio di prezzo proposta in sede di cessione dell’automezzo,nel contesto delle campagne promozionali sopra riportate1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026In via preliminare vanno respinte le eccezioni diinammissibilità formulate nel controricorso sotto il profilo dellagenericità dell’enunciazione delle ragioni dell’impugnazione -risultando chiaro e dettagliato il contenuto delle censure secondo idettami di specificità riconosciuti da questa S.C. - non ravvisandosiquindi alcuna violazione del diritto di difesa della parte resistente.Sotto altro profilo deve escludersi che i motivi siano finalizzatia una rivalutazione del giudizio di merito, venendo in contestazionela corretta applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art.10, comma 1, n. 9) del d.P.R. n. 633/1972 relativo alle attivitàfinanziarie e/o di intermediazione, il regime dell'onere della prova el'omesso esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio. Né si ravvisauna contraddittorietà tra il secondo e il terzo motivo riguardo aglielementi dedotti, rilevanti invero sotto una diversa prospettiva.L’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 prevede che la baseimponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ècostituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alcedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresigli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneriverso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentatodelle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovutida altri soggetti.Essendo il regime di esenzione IVA relativo alle attivitàfinanziarie e/o di intermediazione, di cui all’art. 10, comma 1, n.9), del d.P.R. n. 633/1972, un’eccezione agevolativa rispetto alregime ordinario, spetta al contribuente, che intende avvalersene,dimostrare, nel caso di contestazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ipresupposti che ne legittimano l’applicazione (Cass. n.24581/2022; Cass. n. 7124/2003).Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026Nel caso di specie, la sentenza non ha affrontato le questioniposte dall'Agenzia in merito alle fatture contestate e oggetto direcupero, da cui emerge - in relazione alla campagna promozionale“MENO1000”, in cui la fruizione dello sconto sull’acquisto delleautovetture da parte dei consumatori era subordinatoall’accensione di un finanziamento erogato da FCA Bank – che, intutti i casi in cui interveniva la cessione, alla concessionaria venivacorrisposto l’importo di euro 971, corrispondente in gran parte allosconto concesso al cliente di euro 1.000 per la suddetta campagnae che l’imponibile recuperato di euro 819,37 era pari a € 1.000meno IVA al 22%. Tali dati non risultano essere stati consideratinella motivazione, nonostante figurassero tra la documentazioneallegata (pp. 21-25 del ricorso che riportano ampi stralci degliallegati che contengono un elenco di dettaglio dal quale è possibilerilevare il numero della pratica, la tariffa dell’incentivo, il numero ditelaio, il nominativo del cliente e l’importo del contributo che lacaptive bank erogava). In questo modo si prospetta un’incidenzasulla base imponibile, diversamente da quanto risultante dallamotivazione.In tema di IVA, la sovvenzione erogata da un terzo assumerilevanza ai fini dell'imposta che deve assolvere il sovvenzionatoquando sia ravvisabile un nesso immediato e diretto tra operazionia monte e a valle, da intendersi anche come correlazione diretta edesclusiva all'attività economica del sovvenzionante, purché il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione debbono pagaresia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allasovvenzione concessa al venditore del bene o del servizio; sicchénon rileva, di per sé, il contributo erogato al fine di alleggerire icosti che la sovvenzionata abbia programmato di sostenere e che inconcreto non ha sostenuto (Cass. n. 16660/2020).Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026L'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva(corrispondente all'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633),tuttavia, nell'includere nella base imponibile dell'IVA le sovvenzioniversate ai soggetti passivi, mira ad assoggettare all'imposta l'interovalore dei beni o delle prestazioni di servizi e dunque a evitare cheil versamento di una sovvenzione provochi un gettito d'impostainferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione/Germania, punto 26).La sovvenzione acquista quindi rilievo anzitutto quando siadirettamente connessa col prezzo dell'operazione; il che accade sesia versata all'operatore sovvenzionato perché questi fornisca unbene o presti un servizio determinati.E comunque occorre che gli acquirenti del bene o i destinataridel servizio traggano profitto dalla sovvenzione, nel senso che ilprezzo che l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizidevono pagare sia fissato in modo tale da diminuireproporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del beneo al prestatore del servizio: è in questo senso che essa va acostituire un elemento di determinazione del prezzo richiesto datale venditore o prestatore (Cass. n. 5195/2016; Cass. n.16827/2007).In sede di rinvio la questione dovrà essere riesaminata, allaluce della documentazione prodotta dalle parti, per appurare sel’importo che veniva corrisposto alla concessionaria corrispondessea un rimborso per la vendita dell’auto o a una provvigione perl’intermediazione finanziaria.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaterritorialmente competente anche per la liquidazione delle spese dilite.Numero registro generale 11540/2025Numero sezionale 8629/2025Numero di raccolta generale 12345/2026Data pubblicazione 03/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 dicembre 2025.Il PresidenteLucio Luciotti