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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 29742/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorsoinammissibile;letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse delricorrente, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 28/05/2025, con la quale il Tribunale di Roma avevacondannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reatiprevisti dagli artt. 81-337 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 582-585 cod. pen. (capoLa Corte di appello – oltre a rigettare i motivi di appello relativiall’affermazione di responsabilità penale – ha ritenuto infondate le doglianzerelative alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Nell’atto di appello, l’imputato aveva contestato l’esito del giudizio dibilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, evidenziando che il reato più grave del cumulogiuridico (la resistenza a pubblico ufficiale) si presentava in forma non aggravata(a differenza del delitto satellite, trattandosi di lesioni personali aggravate).Conseguentemente, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto entrarein bilanciamento solo con la recidiva e si sarebbe imposto un diverso esito di talegiudizio.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice,ritenendo corretto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche el’aggravante contestata.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.

Il ricorrente deduce cumulativamente violazione della legge penale e vizio dimotivazione (con riferimento alla disciplina del bilanciamento tra circostanzedivieto di reformatio in peius).

Secondo il ricorrente, lo specifico motivo di appelloè stato respinto con motivazione non aderente alla lamentela; il fatto che la Corteterritoriale abbia evocato nel giudizio di valenza ex art. 69 cod. pen. la sola recidivaavrebbe dovuto dare un maggior peso alle attenuanti, «aumentando l’effettoriduttivo delle concesse circostanze attenuanti generiche».3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareil ricorso inammissibile.

Ha replicato il ricorrente con una memoria, nella qualerichiama i motivi già proposti.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

È manifestamente infondata la censura di violazione del divieto direformatio in pejus.

La Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenzain tutti i capi e punti della decisione appellata.

Sicché, non viene in rilievo il dettatodell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (in un caso non dissimile, cfr. Sez. 2, n.33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 - 01).3.

È, invece, inammissibile la censura di violazione di legge penale e vizio dimotivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segnoeterogeneo.Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accordato all’imputato leall’imputato e riconosciuta sussistente dal giudice.

Tra circostanze attenuantigeneriche e recidiva si impone il giudizio di bilanciamento.

Sicché non sussiste ladedotta violazione di legge penale.

Sul punto, la censura è manifestamenteinfondata.La censura relativa al dedotto vizio di motivazione, invece, è inammissibileperché del tutto generica.

Il ricorrente non àncora la propria doglianza ad alcunelemento di fatto che avrebbe imposto un diverso esito del giudizio dibilanciamento.Va peraltro ribadito al riguardo che il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti «costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazioneadoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02; conf.n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).Ciò premesso, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, seppur conmotivazione estremamente concisa, ha illustrato in modo adeguato i criteri chehanno guidato i giudici di merito nelle scelte relative al trattamento sanzionatorioe al giudizio di bilanciamento: i giudici di merito hanno valutato le precariecondizioni sociali dell’imputato, da un lato, e, considerando le complessivemodalità di commissione dei reati, le hanno poste in comparazione con l’esistenzadel precedente penale che fonda la recidiva, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica.4.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 emessa dalla Corte di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorsoinammissibile;letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell’interesse delricorrente, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 28/05/2025, con la quale il Tribunale di Roma avevacondannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reatiprevisti dagli artt. 81-337 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 582-585 cod. pen. (capoLa Corte di appello – oltre a rigettare i motivi di appello relativiall’affermazione di responsabilità penale – ha ritenuto infondate le doglianzerelative alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Nell’atto di appello, l’imputato aveva contestato l’esito del giudizio dibilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente ritenuto le circostanze attenuanti genericheequivalenti alle aggravanti, evidenziando che il reato più grave del cumulogiuridico (la resistenza a pubblico ufficiale) si presentava in forma non aggravata(a differenza del delitto satellite, trattandosi di lesioni personali aggravate).Conseguentemente, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto entrarein bilanciamento solo con la recidiva e si sarebbe imposto un diverso esito di talegiudizio.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice,ritenendo corretto il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche el’aggravante contestata.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen. Il ricorrente deduce cumulativamente violazione della legge penale e vizio dimotivazione (con riferimento alla disciplina del bilanciamento tra circostanzedivieto di reformatio in peius). Secondo il ricorrente, lo specifico motivo di appelloè stato respinto con motivazione non aderente alla lamentela; il fatto che la Corteterritoriale abbia evocato nel giudizio di valenza ex art. 69 cod. pen. la sola recidivaavrebbe dovuto dare un maggior peso alle attenuanti, «aumentando l’effettoriduttivo delle concesse circostanze attenuanti generiche».3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareil ricorso inammissibile. Ha replicato il ricorrente con una memoria, nella qualerichiama i motivi già proposti.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È manifestamente infondata la censura di violazione del divieto direformatio in pejus. La Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenzain tutti i capi e punti della decisione appellata. Sicché, non viene in rilievo il dettatodell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (in un caso non dissimile, cfr. Sez. 2, n.33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917 - 01).3. È, invece, inammissibile la censura di violazione di legge penale e vizio dimotivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segnoeterogeneo.Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accordato all’imputato leall’imputato e riconosciuta sussistente dal giudice. Tra circostanze attenuantigeneriche e recidiva si impone il giudizio di bilanciamento. Sicché non sussiste ladedotta violazione di legge penale. Sul punto, la censura è manifestamenteinfondata.La censura relativa al dedotto vizio di motivazione, invece, è inammissibileperché del tutto generica. Il ricorrente non àncora la propria doglianza ad alcunelemento di fatto che avrebbe imposto un diverso esito del giudizio dibilanciamento.Va peraltro ribadito al riguardo che il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti «costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazioneadoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02; conf.n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).Ciò premesso, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, seppur conmotivazione estremamente concisa, ha illustrato in modo adeguato i criteri chehanno guidato i giudici di merito nelle scelte relative al trattamento sanzionatorioe al giudizio di bilanciamento: i giudici di merito hanno valutato le precariecondizioni sociali dell’imputato, da un lato, e, considerando le complessivemodalità di commissione dei reati, le hanno poste in comparazione con l’esistenzadel precedente penale che fonda la recidiva, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica.4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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