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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35386/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza i precedenti penali, la gravitò del reato oggetto della condanna in espiazione, l'assenza di una attività lavorativa, elemento questo apprezzato negativamente in ragione dello specifico quadro di pericolosità, segnato anche da un insufficiente sviluppo del percorso di revisione critica rispetto allo stile di vita anteatta e ai reati commessi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 on igliere estensore Il preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della misura alternativa ponendo in evidenza i precedenti penali, la gravitò del reato oggetto della condanna in espiazione, l'assenza di una attività lavorativa, elemento questo apprezzato negativamente in ragione dello specifico quadro di pericolosità, segnato anche da un insufficiente sviluppo del percorso di revisione critica rispetto allo stile di vita anteatta e ai reati commessi; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 on igliere estensore Il preside
Sentenza Cassazione n. 35386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris