CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 aprile 2022 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dei provvedimenti di indulto concessi a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 11 settembre 2006, con ordinanza del 17 gennaio 2007, con sentenza del Tribunale di Pescara del 10 giugno 2009, con ordinanza del 12 febbraio 2014/con sentenza del Tribunale di Pescara del 4 luglio 2011. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro/cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare si tratta della condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Roma il 7 gennaio 2021, irrevocabile il 23 maggio 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocato l'indulto nonostante 913r . la causa ostaWa fosse già b5(Z-• conosciuta dalla Corte d'appello di Roma nel momento in cui Ira pronunciato la sentenza del 7 gennaio 2021 e e, ciò nonostante, non aveva revocato l'indulto. 3. Non risultano pervenute le conclusioni del Procuratore Generale (vi è solo la lettera di trasmissione). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso fa leva sulla possibilità di applicare al caso in esame la giurisprudenza di legittimità secondo cui, se il giudice della cognizione applica un beneficio pur conoscendo l'esistenza di cause ostative, lo stesso non può essere revocato in esecuzione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381). L'orientamento di legittimità si è formato sulla revoca della sospensione condizionale della pena, il ricorso ne sostiene l'estendibilità anche alla revoca dell'indulto. Va anche aggiunto, peraltro, che l'orientamento di legittimità si è formato sulla conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione che concede il beneficio', il ricorso ne vorrebbe l'estensione anche al diverso caso della conoscenza della causa ostativa da parte del giudice della cognizione che non concede il beneficio, ma si limita a non revocarlo già in fase di pronuncia di cognizione. Inoltre, va anche ricordato che il principio di diritto della sentenza Longo è stato affermato, in realtà, soltanto con riferimento alla revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 4, cod. pen., e non con riferimento alle due cause di revoca obbligatoria della stessa previste dall'art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen. L'obbligatorietà della revoca della pena sospesa è ostativa all'introduzione di una preclusione alla sua dichiarazione da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca). E la revoca dell'indulto è sempre stato ritenuto un provvedimento di natura meramente dichiarativa, mera conseguenza di un fatto risolutivo previsto dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 23419 del 09/04/2015, Attanasio, Rv. 263966; Sez. 1, Sentenza n. 23457 del 24/01/2011, Ianni, Rv. 250419). Va ancora rilevato che la tesi del ricorrente si fonda sulla prospettazione che, quando ne sussistono i presupposti, la revoca dell'indulto sia obbligatoria per il giudice della cognizione, e che, di conseguenza, lo sia anche l'impugnazione da parte del pubblico ministero di una sentenza che non revoca il beneficio. Ma, in realtà, la revoca dell'indulto non è obbligatoria né per il giudice di primo grado, né per quello di appello: le pronunce obbligatorie sono soltanto quelle previste dagli artt. 533 - 543 cod. proc. pen. e 597 cod. proc. pen., e tra queste non c'è la revoca dell'indulto. Va aggiunto, da ultimo, che l'applicazione alla revoca dell'indulto del meccanismo della preclusione in caso di mancata impugnazione da parte del pubblico ministero presenterebbe anche profili di irrazionalità del sistema, perchè la giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudice dell'impugnazione possa revocare di ufficio l'indulto precedentemente concesso per altri reati anche in mancanza di gravame da parte del pubblico ministero senza per ciò incorrere in alcuna nullità, atteso che non è d'impedimento il divieto di "refornnatio in peius", riguardando quest'ultimo l'entità complessiva della pena ma non l'applicazione dei meccanismi automatici. (Sez. 2, Sentenza n. 48584 del 14/12/2011, Voza, Rv. 251757). A voler seguire il difensore nel suo percorso argomentativo si finirebbe con il costruire un sistema processuale in cui la mancata impugnazione del pubblico ministero sul punto determinerebbe effetti preclusivi solo per il giudice dell'esecuzione, ma non per il giudice della cognizione eventualmente adito nei/ gradi successivi. In definitiva, il collegio ritiene che l'estensione al caso in esame del principio giurisprudenziale espresso dalla pronuncia Longo non sia corretta, e che quindi la ordinanza impugnata non sia affetta dalla violazione denunciata. Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese