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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 19627/2026

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rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI,con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta direscissione del giudicato formulata nell’interesse di METUSHI Roland eMETUSHI Samir con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale diNovara del 22 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 5 giugno dello stessoanno, siccome oggetto di precedente decisione di rigetto, giusta ordinanzadel 17 ottobre 2023, definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi proposti avverso la stessa (Sez. 3, n. 26536/2024).2.

La difesa dei condannati ha proposto ricorsi con unico atto, formulandodue motivi.2.1.

Con il primo, ha dedotto la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis,cod. proc. pen., alla stregua del mutato quadro giurisprudenziale, chegiustificherebbe la riproposizione dell’istanza già rigettata.

Secondo laprospettazione difensiva, la Corte di cassazione, nel dichiarareinammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza di rigetto dell’istanza direscissione, aveva rilevato la inottemperanza dei ricorrenti all’onere diprendere contatti con il difensore di fiducia nominato nel corso delleindagini, cosicché correttamente il giudice del merito aveva ritenuto lamancata conoscenza del processo addebitabile a loro colpa, negando larescissione richiesta.

Tuttavia, nelle more, anche dopo l’entrata in vigoredella [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe consolidato un orientamento ermeneuticogarantista di segno opposto, per il quale la negligenza informativadell’imputato che non abbia mantenuto i contatti con i l proprio difensore,rendendosi di fatto irreperibile, non costituirebbe di per sé prova di unavolontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.

Con laconseguenza che, ove la richiesta di rescissione fosse oggi valutata alla lucedel nuovo, prevalente orientamento, l’esito sarebbe differente.2.2.

Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la difesa haopposto la violazione dell’art. 267 del TFUE, per non avere la Corted’appello disposto, come richiesto a difesa, il rinvio pregiudiziale alla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, in relazione alla compatibilità con l’art. 8,comma 4, della Direttiva UE 2016/343 dell’art. 629 bis, cod. proc. pen.,nella parte in cui preclude una seconda richiesta di rescissione del giudicatoda parte del soggetto estradato.

La necessità di rendere efficace “il diritto aun nuovo processo” contro decisioni assunte in absentia, coerentemente conil considerando 39 della direttiva citata, imporrebbe una valutazioneparticolarmente rigorosa della disciplina nazionale, considerato che lariscrittura dell’art. 420 bis cod. proc. pen., con l’eliminazione degli indicipresuntivi di conoscenza del procedimento, ha tratto origine propriodall’obbligo di dare attuazione a tale direttiva, eliminando le distorsionigenerate dalla novella del 2014 e la declaratoria di inammissibilità assumecarattere ostativo alla richiesta di rescissione e alla potenziale liberazionedei due condannati, difettando chiare indicazioni nel testo della direttiva egiurisprudenza sul punto.3.

Con decreto presidenziale del 13 aprile 2026, è stata rigettata larichiesta formulata dal difensore per la trattazione in presenza delprocedimento, non rientrando il ricorso tra quelli di cui all’art. 611 comma1-bis, cod. proc. pen.4.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per una pluralità di ragioni.2.

L’art. 629 bis, cod. proc. pen. prevede che il condannato o la persona sottopostaa misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si siaproceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che siastato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, eche non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza suacolpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processoprima della pronuncia della sentenza.

A norma del capoverso, la richiesta èpresentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procuraspeciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.Il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di rescissione è divenutodefinitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi propostinell’interesse dei richiedenti.

Come è stato statuito con riferimento alle previsionidell’art. 625-ter cod. proc. pen. la richiesta di rescissione del giudicato ha natura diimpugnazione straordinaria (Sez.

U., n. 36848 del 2014, Burba, Rv.259990 – 01).

Laqualificazione data dalle Sezioni unite conserva valore anche dopo l’abrogazionedell’art. 625-ter perché ad essa è seguita l’introduzione dell’art. 629 bis ad operadella legge n. 103/2017, proprio in sostituzione della disposizione contestualmenteabrogata; l’innovazione recata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha inciso sulla natura delrimedio.Pertanto, occorre prima di tutto verificare l’ammissibilità della riproposizione delmedesimo mezzo d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento da parte delsoggetto titolare del relativo diritto.

Il tema è collegato a quello della consumazionedel potere di impugnazione, ove già proposta e, pertanto, al principio di unicitàdell’impugnazione, da considerare, tuttavia, in un senso diverso da quello emergenteallorquando si verte in ipotesi di diritto riconosciuto tanto all’interessato che al suodifensore.2.1.

Con riguardo a questa seconda ipotesi, si era affermato che l'impugnazioneproposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace(nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta larelativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre asua volta impugnazione, poiché l'astratta configurabilità di una duplicazione diimpugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato,rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnareuna "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost.e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali (Sez.

U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 – 01).Tuttavia, trattasi di principio fortemente ridimensionato, con una lettura più attentaalle prerogative difensive, dal giudice delle leggi.Questi, investito del relativo incidente di costituzionalità, ha dichiarato laillegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale,nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avutoeffettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporreimpugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioniindicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenzadal difensore dello stesso imputato (Corte cost. n. 317 del 2009).In quella sede, i giudici della Consulta, investiti dalla Corte di cassazione dellaquestione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 175, cod. proc. pen., in alloravigente, secondo l’interpretazione dominante espressa dal diritto vivente (Sez.

U, n.6026/2008, cit.), hanno inquadrato la stessa nella più vasta problematica dellagaranzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato contumace,con rinvio ai pertinenti strumenti sovranazionali [Patto internazionale relativo aidiritti civili e politici, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e resoesecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 che all’art. 14 comma 3,lettera d), attribuisce all'imputato il «diritto di essere presente al processo»; art. 6della Convenzione EDU e art. 3, secondo protocollo addizionale alla Convenzionestessa, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo; art. 5, numero 1),Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea (2002/584/GAI), relativa almandato d'arresto europeo].Richiamate le modifiche che avevano interessato la norma sospetta diincostituzionalità, la Corte delle leggi ha escluso, intanto, che potesse determinarsi“per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella giàesistente in base al diritto interno”, senza potersi al contempo ammettere “che unatutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta aititolari di un diritto fondamentale”; ha, dunque, valutato l'eventualità, prospettatadallo stesso diritto vivente richiamato, che il diritto di difesa del contumaceinconsapevole dovesse essere bilanciato con il principio di ragionevole durata delprocesso, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione; ma, ciòpremesso, ha ritenuto che, per validare la costituzionalità della norma censurata,nell’interpretazione dominante, la limitazione di quel diritto fondamentale nonpotesse essere giustificata alla stregua dei principi dell'unicità del dirittoall'impugnazione e del divieto di bis in idem, dovendosi garantire al contumaceinconsapevole una misura ripristinatoria effettiva che, pertanto, non poteva ritenersi«consumata» dall'atto di un soggetto – il difensore – che non aveva ricevuto unmandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa, poiché «L'eserciziodi un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può esseresostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità diesercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui,non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona».2.2.

La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, nel pronunciarsi in ordine almicrosistema normativo che, prima della riforma del processo in assenza, eradestinato a regolamentare la conoscibilità della sentenza, attraverso la previsione ditermini generali predefiniti ex lege e operanti con automatismo, ha successivamenteammonito, con riferimento specifico alla notifica dell’estratto contumaciale dellasentenza, sulla necessità che, per l'imputato contumace, il termine per impugnaredecorresse dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto delprovvedimento, quando tale notificazione fosse avvenuta dopo la scadenza deitermini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e dalla loro scadenza,quando la notificazione fosse stata eseguita antecedentemente (Sez. 6, n. 13447 del12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455 – 01, anche in motivazione; Sez. 2, n. 21486 del20/03/2019, Trenta, Rv. 276654 – 01; Sez. 6, n. 14356 del 05/02/2009, Gadaleta,Rv. 243248 – 01).3.

Tuttavia, nel disciplinare l’istituto della rescissione del giudicato, l’art. 629 biscod. proc. pen. attribuisce il diritto al rimedio unicamente al condannato, che loesercita personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale.

Sicché, ilquesito attiene alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmentel’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore perproporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata.E, sul punto, questa Corte ritiene condividibile l’avviso espresso da numerosedecisioni del giudice di legittimità, secondo il quale con il rilascio della procural'imputato si spoglia del proprio diritto all’impugnazione (principio formulato inrelazione a imputato che, dopo esser stato giudicato con sentenza emessa incontumacia, aveva conferito al proprio difensore procura speciale per proporreistanza di rimessione in termini per impugnare autonomamente la decisione: Sez. 2,n. 42651 del 13/10/2015, D'Alessandro, Rv. 265256 – 01; Sez. 6, n. 10537 del09/02/2017, F., Rv. 269729 - 01), sia pure a condizione che il medesimo abbia avutoconoscenza del provvedimento impugnabile (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012,Marcello, Rv. 252957 – 01).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha precisato che la prima istanza, introduttivadel procedimento concluso con il provvedimento di rigetto della Corte di appello diTorino del 17 ottobre 2023 (e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, giustasentenza del 21/03/2024 della Terza Sezione penale di questa Corte) era statapresentata dal difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Novara) in forza di unaprocura speciale, conferitagli nel giugno 2023 dagli istanti, sul presupposto,espressamente riportato, che i medesimi avevano avuto conoscenza delprovvedimento del quale si chiedeva la rescissione.4.

Sotto altro profilo, peraltro, le istanze oggetto del provvedimento quiimpugnato, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, sarebbero in ognicaso tardive: gli interessati avevano conferito la prima procura speciale nel giugno2023 e quindi, come già rilevato, conosciuto la sentenza del Tribunale almeno daquella data; cosicché il termine legale di trenta giorni dalla conoscenza dellasentenza, indicato dall’art. 629 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi irrimediabilmentescaduto alla data di presentazione delle richieste (avvenuta rispettivamente il23/12/2025 e il 02/01/2026).5.

In ogni caso, come sopra anticipato, questa Corte ritiene inammissibili i ricorsianche sotto un ulteriore profilo, dovendosi escludere la decisività del novum allegatodalla difesa rispetto alla decisione di rigetto della prima richiesta di rescissione.5.1.

Per esaminare tale aspetto, peraltro, occorre ricostruire la vicenda secondoquanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte.

Taleprecisazione si impone alla stregua del tenore dei motivi di ricorso, con i quali,invero, si è introdotto il tema del mutamento giurisprudenziale sulla verifica dellamancata conoscenza incolpevole del processo da parte del richiedente larescissione, mutamento ascrivibile a successive pronunce del giudice di legittimità,il cui tenore farebbe legittimamente ritenere, secondo la prospettazione difensiva,un più favorevole epilogo decisorio sulla sussistenza dei presupposti per larescissione del giudicato di che trattasi.L’assunto difensivo, quanto alla decisività del mutamento giurisprudenziale inordine all’esito della domanda, è smentito, tuttavia, da quanto emerge dallasentenza del giudice di legittimità.

Vi si legge, infatti, che il primo provvedimento dirigetto aveva riguardato la condanna dei richiedenti, definitiva per mancatainterposizione di appello, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d.

P.R. n.309/1990; che il giudice del merito aveva imputato a una loro condotta negligentela mancata conoscenza della celebrazione del processo: costoro, infatti, recatisi inAlbania nel corso delle indagini preliminari, si erano disinteressati del processo,senza addurre alcuna seria circostanza giustificativa; che la Corte d’appello,riprendendo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è aSez. 4, n. 13236 del 23 marzo 2022, Rv. 283019 – 01), aveva negato la rescissionedel giudicato; che, in sede di ricorso, la difesa aveva dedotto un unico motivo,lamentando la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. e il connessovizio di motivazione; che, secondo la difesa, la Corte di appello, aderendo aun’interpretazione improntata a eccessivo formalismo, avrebbe erroneamenteritenuto il conferimento della nomina fiduciaria nella fase delle indagini sufficiente acostituire indice di effettiva conoscenza del processo, tale da imporre un onere didiligenza cui gli interessati non avrebbero adempiuto; che ciò si sarebbe tradottonell'indebita compressione dei diritti di difesa, come confermato dall'evoluzionegiurisprudenziale in materia e dalle recenti riforme legislative (d.lgs. n. 150 del 10ottobre 2022).Tuttavia, il giudice di legittimità, ricordata la funzione dell’istituto azionato(segnatamente, quella di offrire tutela all'imputato non presente fisicamente inudienza, attraverso la previsione di un mezzo straordinario di impugnazione direttoal superamento del giudicato e alla instaurazione ab initio del processo in situazionidi mancata partecipazione del soggetto accusato, dipesa dall'ignoranza incolpevoledella celebrazione del processo, per cause che non siano state comprese inprecedenza in sede di cognizione), ha ritenuto che, nella fattispecie concreta,occorresse focalizzare l’attenzione, non solo sulla effettiva conoscenza del processoda parte degli imputati, ma anche sulla eventuale ricorrenza di positivicomportamenti di costoro, dai quali derivasse la volontaria sottrazione allaconoscenza del processo.

Pertanto, richiamato il diritto vivente sul punto(segnatamente, Sez.

U n. 28912 del 2019, Innaro; n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail), l’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazioneeffettiva dell'imputato al processo penale e le ragioni delle modifiche del sistemaprevigente (sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004,Somogyi c.

Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c.

Italia), nonché i principisuccessivamente affermati in Sez.

U, n. 15498/2021, Lovric, ha conclusivamentestatuito che, allorquando l'imputato alleghi l'ignoranza del processo a lui nonimputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ognipresunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pienorispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice dellacognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420ter e 420 quater cod. proc. pen.5.2.

Fatta detta premessa, nell’esaminare il caso al vaglio, il giudice di legittimitàha sì ritenuto rilevante la questione della valenza presuntiva dell'elezione deldomicilio effettuata dagli imputati, nelle more delle indagini preliminari, presso ildifensore di fiducia; ma ha, altresì, precisato che da tale sola elezione nondiscendeva una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazioneallo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato (richiamandoSez. 3, n. 11813 del 29/03/2021, Rv. 281483) e che, nel caso esaminato, i ricorsierano generici (non essendosi mai spiegato, in maniera circostanziata, il rapporto trail fatto addebitato e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale),nell’ordinanza impugnata essendo stata correttamente evidenziata, non solol'inottemperanza dei ricorrenti all'onere di diligenza di prendere contatti con ildifensore fiduciario, ma anche la circostanza, univoca nel senso della volontariasottrazione al processo, che i fratelli METUSHI avevano ripreso contatti con ildifensore di fiducia, dopo essere venuti a conoscenza dell'avvio della celebrazione delprocesso grazie al coimputato [OSCURATO:PERSONA] CELA.5.3.

Ciò premesso, i ricorsi sono dunque aspecifici: la difesa, infatti, ha sostenuto ladecisività dell’argomento posto a sostegno della reiterazione della richiesta,assumendo, contrariamente a quanto evincibile dalla stessa sentenza della Corte dilegittimità, che il rigetto delle precedenti istanze fosse conseguito alla solaoperatività della presunzione di conoscenza ricollegata alla nomina fiduciaria, senzaconsiderare, invece, che i giudici avevano ritenuto sussistente la prova positiva dellaeffettiva conoscenza del processo in capo ai richiedenti.6.

L’inammissibilità del motivo principale determina, infine, l’assorbimento di quelloformulato in via subordinata, inerente alla reiterabilità del medesimo rimediorescissorio in seguito all’esecuzione di un mandato di cattura dall’estero nei confrontidel condannato, questione sulla quale era stato sollecitato alla Corte territoriale ilrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in ordine allacompatibilità della disciplina italiana in tema di rescissione del giudicato con l’art. 8comma 4, della Direttiva UE 2016/343 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio.Ora, anche a voler ritenere che la questione relativa al rinvio ex art. 267 TFUE fossestata prospettata alla Corte d’appello, in difetto dell’allegazione del relativo verbale,la stessa non è, comunque, scrutinabile in questa sede: si è già chiarito, infatti, chela declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto dirilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionalerifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto chel'interpretazione richiesta non si trovi in rapporto con l'effettività o con l'oggetto delgiudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461 – 01).Infatti, “una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondol'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si pongadinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatatoche la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa hagià costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la correttaapplicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito aragionevoli dubbi" (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81).E, nella specie, non può non evidenziarsi che la questione, peraltro sologenericamente rappresentata, è stata posta in relazione al momento dell’effettivaconoscenza della decisione di condanna e dovrebbe avere a oggetto l’adeguatezzadell’attuale disciplina italiana del processo c.d. in absentia; laddove, nella specie, igiudici procedenti hanno ritenuto la prova della positiva conoscenza del processo, imeccanismi presuntivi non risultando, pertanto, nella specie, decisivi.7.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14 maggio 2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinosvolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI,con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta direscissione del giudicato formulata nell’interesse di METUSHI Roland eMETUSHI Samir con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale diNovara del 22 marzo 2023, divenuta irrevocabile il 5 giugno dello stessoanno, siccome oggetto di precedente decisione di rigetto, giusta ordinanzadel 17 ottobre 2023, definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi proposti avverso la stessa (Sez. 3, n. 26536/2024).2. La difesa dei condannati ha proposto ricorsi con unico atto, formulandodue motivi.2.1. Con il primo, ha dedotto la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis,cod. proc. pen., alla stregua del mutato quadro giurisprudenziale, chegiustificherebbe la riproposizione dell’istanza già rigettata. Secondo laprospettazione difensiva, la Corte di cassazione, nel dichiarareinammissibile il ricorso avverso la prima ordinanza di rigetto dell’istanza direscissione, aveva rilevato la inottemperanza dei ricorrenti all’onere diprendere contatti con il difensore di fiducia nominato nel corso delleindagini, cosicché correttamente il giudice del merito aveva ritenuto lamancata conoscenza del processo addebitabile a loro colpa, negando larescissione richiesta. Tuttavia, nelle more, anche dopo l’entrata in vigoredella [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe consolidato un orientamento ermeneuticogarantista di segno opposto, per il quale la negligenza informativadell’imputato che non abbia mantenuto i contatti con i l proprio difensore,rendendosi di fatto irreperibile, non costituirebbe di per sé prova di unavolontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Con laconseguenza che, ove la richiesta di rescissione fosse oggi valutata alla lucedel nuovo, prevalente orientamento, l’esito sarebbe differente.2.2. Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, la difesa haopposto la violazione dell’art. 267 del TFUE, per non avere la Corted’appello disposto, come richiesto a difesa, il rinvio pregiudiziale alla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, in relazione alla compatibilità con l’art. 8,comma 4, della Direttiva UE 2016/343 dell’art. 629 bis, cod. proc. pen.,nella parte in cui preclude una seconda richiesta di rescissione del giudicatoda parte del soggetto estradato. La necessità di rendere efficace “il diritto aun nuovo processo” contro decisioni assunte in absentia, coerentemente conil considerando 39 della direttiva citata, imporrebbe una valutazioneparticolarmente rigorosa della disciplina nazionale, considerato che lariscrittura dell’art. 420 bis cod. proc. pen., con l’eliminazione degli indicipresuntivi di conoscenza del procedimento, ha tratto origine propriodall’obbligo di dare attuazione a tale direttiva, eliminando le distorsionigenerate dalla novella del 2014 e la declaratoria di inammissibilità assumecarattere ostativo alla richiesta di rescissione e alla potenziale liberazionedei due condannati, difettando chiare indicazioni nel testo della direttiva egiurisprudenza sul punto.3. Con decreto presidenziale del 13 aprile 2026, è stata rigettata larichiesta formulata dal difensore per la trattazione in presenza delprocedimento, non rientrando il ricorso tra quelli di cui all’art. 611 comma1-bis, cod. proc. pen.4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Flavia ALEMI, harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per una pluralità di ragioni.2. L’art. 629 bis, cod. proc. pen. prevede che il condannato o la persona sottopostaa misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si siaproceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che siastato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, eche non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza suacolpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processoprima della pronuncia della sentenza. A norma del capoverso, la richiesta èpresentata personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procuraspeciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.Il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di rescissione è divenutodefinitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi propostinell’interesse dei richiedenti. Come è stato statuito con riferimento alle previsionidell’art. 625-ter cod. proc. pen. la richiesta di rescissione del giudicato ha natura diimpugnazione straordinaria (Sez. U., n. 36848 del 2014, Burba, Rv.259990 – 01). Laqualificazione data dalle Sezioni unite conserva valore anche dopo l’abrogazionedell’art. 625-ter perché ad essa è seguita l’introduzione dell’art. 629 bis ad operadella legge n. 103/2017, proprio in sostituzione della disposizione contestualmenteabrogata; l’innovazione recata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha inciso sulla natura delrimedio.Pertanto, occorre prima di tutto verificare l’ammissibilità della riproposizione delmedesimo mezzo d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento da parte delsoggetto titolare del relativo diritto. Il tema è collegato a quello della consumazionedel potere di impugnazione, ove già proposta e, pertanto, al principio di unicitàdell’impugnazione, da considerare, tuttavia, in un senso diverso da quello emergenteallorquando si verte in ipotesi di diritto riconosciuto tanto all’interessato che al suodifensore.2.1. Con riguardo a questa seconda ipotesi, si era affermato che l'impugnazioneproposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace(nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta larelativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre asua volta impugnazione, poiché l'astratta configurabilità di una duplicazione diimpugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato,rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnareuna "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost.e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 – 01).Tuttavia, trattasi di principio fortemente ridimensionato, con una lettura più attentaalle prerogative difensive, dal giudice delle leggi.Questi, investito del relativo incidente di costituzionalità, ha dichiarato laillegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale,nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avutoeffettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporreimpugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioniindicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenzadal difensore dello stesso imputato (Corte cost. n. 317 del 2009).In quella sede, i giudici della Consulta, investiti dalla Corte di cassazione dellaquestione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 175, cod. proc. pen., in alloravigente, secondo l’interpretazione dominante espressa dal diritto vivente (Sez. U, n.6026/2008, cit.), hanno inquadrato la stessa nella più vasta problematica dellagaranzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato contumace,con rinvio ai pertinenti strumenti sovranazionali [Patto internazionale relativo aidiritti civili e politici, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e resoesecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 che all’art. 14 comma 3,lettera d), attribuisce all'imputato il «diritto di essere presente al processo»; art. 6della Convenzione EDU e art. 3, secondo protocollo addizionale alla Convenzionestessa, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo; art. 5, numero 1),Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea (2002/584/GAI), relativa almandato d'arresto europeo].Richiamate le modifiche che avevano interessato la norma sospetta diincostituzionalità, la Corte delle leggi ha escluso, intanto, che potesse determinarsi“per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella giàesistente in base al diritto interno”, senza potersi al contempo ammettere “che unatutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta aititolari di un diritto fondamentale”; ha, dunque, valutato l'eventualità, prospettatadallo stesso diritto vivente richiamato, che il diritto di difesa del contumaceinconsapevole dovesse essere bilanciato con il principio di ragionevole durata delprocesso, di cui al secondo comma dell'art. 111 della Costituzione; ma, ciòpremesso, ha ritenuto che, per validare la costituzionalità della norma censurata,nell’interpretazione dominante, la limitazione di quel diritto fondamentale nonpotesse essere giustificata alla stregua dei principi dell'unicità del dirittoall'impugnazione e del divieto di bis in idem, dovendosi garantire al contumaceinconsapevole una misura ripristinatoria effettiva che, pertanto, non poteva ritenersi«consumata» dall'atto di un soggetto – il difensore – che non aveva ricevuto unmandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa, poiché «L'eserciziodi un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può esseresostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità diesercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui,non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona».2.2. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, nel pronunciarsi in ordine almicrosistema normativo che, prima della riforma del processo in assenza, eradestinato a regolamentare la conoscibilità della sentenza, attraverso la previsione ditermini generali predefiniti ex lege e operanti con automatismo, ha successivamenteammonito, con riferimento specifico alla notifica dell’estratto contumaciale dellasentenza, sulla necessità che, per l'imputato contumace, il termine per impugnaredecorresse dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto delprovvedimento, quando tale notificazione fosse avvenuta dopo la scadenza deitermini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e dalla loro scadenza,quando la notificazione fosse stata eseguita antecedentemente (Sez. 6, n. 13447 del12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455 – 01, anche in motivazione; Sez. 2, n. 21486 del20/03/2019, Trenta, Rv. 276654 – 01; Sez. 6, n. 14356 del 05/02/2009, Gadaleta,Rv. 243248 – 01).3. Tuttavia, nel disciplinare l’istituto della rescissione del giudicato, l’art. 629 biscod. proc. pen. attribuisce il diritto al rimedio unicamente al condannato, che loesercita personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale. Sicché, ilquesito attiene alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmentel’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore perproporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata.E, sul punto, questa Corte ritiene condividibile l’avviso espresso da numerosedecisioni del giudice di legittimità, secondo il quale con il rilascio della procural'imputato si spoglia del proprio diritto all’impugnazione (principio formulato inrelazione a imputato che, dopo esser stato giudicato con sentenza emessa incontumacia, aveva conferito al proprio difensore procura speciale per proporreistanza di rimessione in termini per impugnare autonomamente la decisione: Sez. 2,n. 42651 del 13/10/2015, D'Alessandro, Rv. 265256 – 01; Sez. 6, n. 10537 del09/02/2017, F., Rv. 269729 - 01), sia pure a condizione che il medesimo abbia avutoconoscenza del provvedimento impugnabile (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012,Marcello, Rv. 252957 – 01).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha precisato che la prima istanza, introduttivadel procedimento concluso con il provvedimento di rigetto della Corte di appello diTorino del 17 ottobre 2023 (e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, giustasentenza del 21/03/2024 della Terza Sezione penale di questa Corte) era statapresentata dal difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Novara) in forza di unaprocura speciale, conferitagli nel giugno 2023 dagli istanti, sul presupposto,espressamente riportato, che i medesimi avevano avuto conoscenza delprovvedimento del quale si chiedeva la rescissione.4. Sotto altro profilo, peraltro, le istanze oggetto del provvedimento quiimpugnato, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, sarebbero in ognicaso tardive: gli interessati avevano conferito la prima procura speciale nel giugno2023 e quindi, come già rilevato, conosciuto la sentenza del Tribunale almeno daquella data; cosicché il termine legale di trenta giorni dalla conoscenza dellasentenza, indicato dall’art. 629 bis, cod. proc. pen., deve ritenersi irrimediabilmentescaduto alla data di presentazione delle richieste (avvenuta rispettivamente il23/12/2025 e il 02/01/2026).5. In ogni caso, come sopra anticipato, questa Corte ritiene inammissibili i ricorsianche sotto un ulteriore profilo, dovendosi escludere la decisività del novum allegatodalla difesa rispetto alla decisione di rigetto della prima richiesta di rescissione.5.1. Per esaminare tale aspetto, peraltro, occorre ricostruire la vicenda secondoquanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte. Taleprecisazione si impone alla stregua del tenore dei motivi di ricorso, con i quali,invero, si è introdotto il tema del mutamento giurisprudenziale sulla verifica dellamancata conoscenza incolpevole del processo da parte del richiedente larescissione, mutamento ascrivibile a successive pronunce del giudice di legittimità,il cui tenore farebbe legittimamente ritenere, secondo la prospettazione difensiva,un più favorevole epilogo decisorio sulla sussistenza dei presupposti per larescissione del giudicato di che trattasi.L’assunto difensivo, quanto alla decisività del mutamento giurisprudenziale inordine all’esito della domanda, è smentito, tuttavia, da quanto emerge dallasentenza del giudice di legittimità. Vi si legge, infatti, che il primo provvedimento dirigetto aveva riguardato la condanna dei richiedenti, definitiva per mancatainterposizione di appello, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, d. P.R. n.309/1990; che il giudice del merito aveva imputato a una loro condotta negligentela mancata conoscenza della celebrazione del processo: costoro, infatti, recatisi inAlbania nel corso delle indagini preliminari, si erano disinteressati del processo,senza addurre alcuna seria circostanza giustificativa; che la Corte d’appello,riprendendo quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è aSez. 4, n. 13236 del 23 marzo 2022, Rv. 283019 – 01), aveva negato la rescissionedel giudicato; che, in sede di ricorso, la difesa aveva dedotto un unico motivo,lamentando la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen. e il connessovizio di motivazione; che, secondo la difesa, la Corte di appello, aderendo aun’interpretazione improntata a eccessivo formalismo, avrebbe erroneamenteritenuto il conferimento della nomina fiduciaria nella fase delle indagini sufficiente acostituire indice di effettiva conoscenza del processo, tale da imporre un onere didiligenza cui gli interessati non avrebbero adempiuto; che ciò si sarebbe tradottonell'indebita compressione dei diritti di difesa, come confermato dall'evoluzionegiurisprudenziale in materia e dalle recenti riforme legislative (d.lgs. n. 150 del 10ottobre 2022).Tuttavia, il giudice di legittimità, ricordata la funzione dell’istituto azionato(segnatamente, quella di offrire tutela all'imputato non presente fisicamente inudienza, attraverso la previsione di un mezzo straordinario di impugnazione direttoal superamento del giudicato e alla instaurazione ab initio del processo in situazionidi mancata partecipazione del soggetto accusato, dipesa dall'ignoranza incolpevoledella celebrazione del processo, per cause che non siano state comprese inprecedenza in sede di cognizione), ha ritenuto che, nella fattispecie concreta,occorresse focalizzare l’attenzione, non solo sulla effettiva conoscenza del processoda parte degli imputati, ma anche sulla eventuale ricorrenza di positivicomportamenti di costoro, dai quali derivasse la volontaria sottrazione allaconoscenza del processo. Pertanto, richiamato il diritto vivente sul punto(segnatamente, Sez. U n. 28912 del 2019, Innaro; n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Ismail), l’evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazioneeffettiva dell'imputato al processo penale e le ragioni delle modifiche del sistemaprevigente (sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004,Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia), nonché i principisuccessivamente affermati in Sez. U, n. 15498/2021, Lovric, ha conclusivamentestatuito che, allorquando l'imputato alleghi l'ignoranza del processo a lui nonimputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ognipresunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pienorispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice dellacognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420ter e 420 quater cod. proc. pen.5.2. Fatta detta premessa, nell’esaminare il caso al vaglio, il giudice di legittimitàha sì ritenuto rilevante la questione della valenza presuntiva dell'elezione deldomicilio effettuata dagli imputati, nelle more delle indagini preliminari, presso ildifensore di fiducia; ma ha, altresì, precisato che da tale sola elezione nondiscendeva una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazioneallo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato (richiamandoSez. 3, n. 11813 del 29/03/2021, Rv. 281483) e che, nel caso esaminato, i ricorsierano generici (non essendosi mai spiegato, in maniera circostanziata, il rapporto trail fatto addebitato e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale),nell’ordinanza impugnata essendo stata correttamente evidenziata, non solol'inottemperanza dei ricorrenti all'onere di diligenza di prendere contatti con ildifensore fiduciario, ma anche la circostanza, univoca nel senso della volontariasottrazione al processo, che i fratelli METUSHI avevano ripreso contatti con ildifensore di fiducia, dopo essere venuti a conoscenza dell'avvio della celebrazione delprocesso grazie al coimputato [OSCURATO:PERSONA] CELA.5.3. Ciò premesso, i ricorsi sono dunque aspecifici: la difesa, infatti, ha sostenuto ladecisività dell’argomento posto a sostegno della reiterazione della richiesta,assumendo, contrariamente a quanto evincibile dalla stessa sentenza della Corte dilegittimità, che il rigetto delle precedenti istanze fosse conseguito alla solaoperatività della presunzione di conoscenza ricollegata alla nomina fiduciaria, senzaconsiderare, invece, che i giudici avevano ritenuto sussistente la prova positiva dellaeffettiva conoscenza del processo in capo ai richiedenti.6. L’inammissibilità del motivo principale determina, infine, l’assorbimento di quelloformulato in via subordinata, inerente alla reiterabilità del medesimo rimediorescissorio in seguito all’esecuzione di un mandato di cattura dall’estero nei confrontidel condannato, questione sulla quale era stato sollecitato alla Corte territoriale ilrinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in ordine allacompatibilità della disciplina italiana in tema di rescissione del giudicato con l’art. 8comma 4, della Direttiva UE 2016/343 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio.Ora, anche a voler ritenere che la questione relativa al rinvio ex art. 267 TFUE fossestata prospettata alla Corte d’appello, in difetto dell’allegazione del relativo verbale,la stessa non è, comunque, scrutinabile in questa sede: si è già chiarito, infatti, chela declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione osta, per difetto dirilevanza, al rinvio pregiudiziale di questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, potendo il giudice unionalerifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale qualora sia manifesto chel'interpretazione richiesta non si trovi in rapporto con l'effettività o con l'oggetto delgiudizio principale (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461 – 01).Infatti, “una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondol'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si pongadinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatatoche la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa hagià costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la correttaapplicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito aragionevoli dubbi" (CGUE, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81).E, nella specie, non può non evidenziarsi che la questione, peraltro sologenericamente rappresentata, è stata posta in relazione al momento dell’effettivaconoscenza della decisione di condanna e dovrebbe avere a oggetto l’adeguatezzadell’attuale disciplina italiana del processo c.d. in absentia; laddove, nella specie, igiudici procedenti hanno ritenuto la prova della positiva conoscenza del processo, imeccanismi presuntivi non risultando, pertanto, nella specie, decisivi.7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14 maggio 2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris