Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 834/2020
ECLI:EU:C:2020:1008
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0815
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 dicembre 2020 (
1
)
Causa C‑815/19
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]Westfalen,
con l’intervento di
Vertreter des Bundesinteresses beim [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Uso di taluni ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti – Alga litotamnio (
Lithothamnium calcareum
) – Indicazione “con calcio”»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (
2
), e del regolamento (CE) n. 889/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (
3
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e il [OSCURATO:PERSONA]Westfalen ([OSCURATO:PERSONA] settentrionale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dal Landesamt für Natur, Umwelt und [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Autorità per la tutela della natura, dell’ambiente e dei consumatori della [OSCURATO:PERSONA] settentrionale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in merito all’impiego contestato di un prodotto non biologico, nella fattispecie l’alga litotamnio (
Lithothamnium calcareum
), nella trasformazione di un alimento e dell’uso di termini riferiti al metodo di produzione biologico e alla presenza di calcio nell’etichettatura di detto alimento così trasformato.
3.
La presente causa consente alla Corte di pronunciarsi sulla possibilità di impiegare o meno, in alimenti biologici trasformati, una sostanza che, pur essendo menzionata nell’elenco ristretto degli ingredienti agricoli non biologici autorizzati in materia, è utilizzata come fonte di minerale o di micronutriente non autorizzato dalla normativa dell’Unione o di uno Stato membro compatibile con la normativa dell’Unione. Questa, in sintesi, la questione sottoposta alla Corte.
4.
Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di rispondere in senso negativo a detta questione.
II.
Diritto dell’Unione
A.
Regolamento n. 834/2007
5.
Il regolamento n. 834/2007, ai suoi considerando 3, 5, 20, 22 e 25, enuncia quanto segue:
«(3)
Il quadro normativo [dell’Unione] che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. (…)
(…)
(5)
È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.
(…)
(20)
Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. (…)
(…)
(22)
È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.
(…)
(25)
Si ritiene (…) opportuno limitare l’utilizzazione del logo [riservato alla produzione biologica dell’Unione europea] ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di origine agricola siano biologici».
6.
L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», così dispone:
«1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.
Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:
a)
tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
b)
l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:
a)
prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b)
prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c)
mangimi;
(…)
4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni [dell’Unione] o nazionali, in conformità del diritto [dell’Unione] riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali».
7.
L’articolo 6 del regolamento n. 834/2007, intitolato «Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici», prevede quanto segue:
«[L]a produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:
a)
produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b)
limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c)
non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d)
trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici».
8.
L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Norme di produzione delle alghe marine», così dispone:
«1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:
a)
le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica (…) e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d’attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 [ (
4
)];
(…)».
9.
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento n. 834/2007 così recita:
«[L]e seguenti norme si applicano alla produzione animale:
(…)
d)
riguardo all’alimentazione:
(…)
iv)
le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16».
10.
L’articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:
«Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
a)
il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti;
b)
possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;
c)
gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
(…)».
11.
L’articolo 21 del suddetto regolamento, intitolato «Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione», così recita:
«1. L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:
i)
non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
ii)
senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa [dell’Unione].
(…)
2. [OSCURATO:PERSONA] [europea] decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.
(…)».
12.
Il successivo articolo 23, intitolato «Uso di termini riferiti alla produzione biologica», così dispone:
«1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” ed “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera [Unione europea] e in qualsiasi lingua [dell’Unione], nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.
Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo [dell’Unione] e in nessuna lingua [dell’Unione], nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.
Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.
(…)
4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:
a)
nella denominazione di vendita purché:
i)
gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;
ii)
almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
b)
soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
(…)».
B.
Regolamento n. 889/2008
13.
I considerando 20 e 21 del regolamento n. 889/2008 enunciano quanto segue:
«(20)
Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L’armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello [dell’Unione] richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell’ambito di una procedura successiva.
(21)
Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 [ (
5
)] ha autorizzato, in condizioni ben precise, l’impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell’agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (…) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell’elenco».
14.
Il titolo II, capo 1 bis, del regolamento n. 889/2008, relativo alla «[p]roduzione di alghe marine», all’articolo 6 bis, intitolato «Campo di applicazione», prevede quanto segue:
«Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.
Ai fini del presente capo, il termine “alghe marine” comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe».
15.
L’articolo 22, lettera d), di detto regolamento così dispone:
«Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (…) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:
(…)
d)
le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1».
16.
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 così recita:
«Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:
(…)
f)
le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i)
il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
ii)
per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
–
nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [ (
6
)], il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
–
nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della [OSCURATO:PERSONA] [ (
7
)], il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva, o
–
nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE della [OSCURATO:PERSONA] [ (
8
)], il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva».
17.
L’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 così dispone:
«Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (…) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici».
18.
L’allegato V del regolamento n. 889/2008 riguarda le «[m]aterie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1». La sua sezione 1 contiene l’elenco delle «[m]aterie prime di origine minerale» in cui figurano, segnatamente, le conchiglie marine calcaree, il maërl, il litotamnio, il gluconato di calcio e il carbonato di calcio.
19.
L’allegato VIII, sezione A, di detto regolamento, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 27, precisa che è escluso l’impiego del carbonato di calcio (E 170) come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti.
20.
Il successivo allegato IX, intitolato «Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’articolo 28», contempla una sezione 1 riguardante «[p]rodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante processi». Al suo punto 1.3 figurano le «[a]lghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici».
C.
Regolamento (CE) n. 1925/2006
21.
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (
9
), intitolato «Requisiti per l’aggiunta di vitamine e minerali», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell’allegato I, nelle forme elencate nell’allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento».
22.
L’allegato I del regolamento n. 1925/2006, intitolato «Vitamine e minerali che possono essere aggiunti agli alimenti», al punto 2, relativo ai «[m]inerali», menziona segnatamente il calcio.
23.
Il successivo allegato II, intitolato «Formule vitaminiche e sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti», al punto 2, relativo alle «[s]ostanze minerali», menziona segnatamente il carbonato di calcio, il cloruro di calcio, il citrato-malato di calcio, i sali di calcio dell’acido citrico, il gluconato di calcio, il glicerofosfato di calcio, il lattato di calcio, i sali di calcio dell’acido ortofosforico, l’idrossido di calcio, il malato di calcio, l’ossido di calcio, il solfato di calcio e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio.
D.
Regolamento (UE) n. 1169/2011
24.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (
10
) definisce il termine «ingrediente» come «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».
25.
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera s), di detto regolamento definisce le «sostanze nutritive» come «le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie».
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
26.
La ricorrente nel procedimento principale, [OSCURATO:PERSONA], produce bevande preconfezionate a base di soia e di riso, alle quali essa aggiunge il litotamnio, un’alga rossa corallina sotto forma di polvere ottenuta da sedimenti lavati, tritati ed essiccati di detta alga morta. Tale alga contiene principalmente carbonato di calcio e carbonato di magnesio.
27.
[OSCURATO:PERSONA] commercializza, in particolare, una bevanda denominata «Soja-Drink-Calcium», che reca l’etichettatura «bio» e le indicazioni «con calcio», «con alga marina ricca di calcio» e «con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina
Lithothamnium
».
28.
Con lettera del 16 febbraio 2005, il [OSCURATO:PERSONA] settentrionale-[OSCURATO:PERSONA], resistente nel procedimento principale, ha segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] che l’impiego del carbonato di calcio quale sostanza minerale nei prodotti biologici era vietata, precisando che tale divieto sussisteva anche in caso di arricchimento in calcio derivante dall’aggiunta di alghe.
29.
Il resistente nel procedimento principale ha avviato un procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale detta società ha proposto, il 14 luglio 2005, un’azione di accertamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
30.
Avendo tale giudice respinto il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Tribunale amministrativo superiore per il [OSCURATO:PERSONA] settentrionale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Su richiesta congiunta delle parti, il procedimento è stato sospeso in attesa dell’adozione di nuovi regolamenti dell’Unione.
31.
Con sentenza del 19 maggio 2016, detto giudice ha respinto il ricorso in appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la normativa dell’Unione nel frattempo entrata in vigore non autorizzi l’aggiunta dell’alga litotamnio in un alimento biologico. Secondo il giudice medesimo, l’allegato IX, punto 1.3, del regolamento n. 889/2008 riguarderebbe unicamente le alghe alimentari. Benché le citate disposizioni non contengano riferimenti espliciti alla commestibilità delle alghe, tale interpretazione sarebbe suffragata dal fatto che le altre sostanze menzionate nell’allegato IX, punti 1.1 e 1.2, di detto regolamento devono essere commestibili, così come le alghe di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 834/2007. Orbene, l’alga litotamnio non sarebbe commestibile a causa dei suoi caratteristici depositi di calcare nelle pareti delle cellule. In ogni caso, i residui calcificati dell’alga litotamnio morta non costituirebbero ingredienti di origine agricola, bensì sostanze minerali la cui aggiunta a prodotti biologici non è consentita in linea di principio.
32.
Avverso la sentenza pronunciata in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]).
33.
[OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale) ritiene, in primo luogo, che l’esito del ricorso dipenda dalla risposta alla questione se l’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, in combinato disposto con l’allegato IX, punto 1.3, del medesimo regolamento, consenta l’impiego dell’alga litotamnio viva e/o morta quale ingrediente nella preparazione di alimenti biologici.
34.
Secondo il giudice del rinvio, poiché detto punto 1.3 non prevede alcuna restrizione riguardante la commestibilità delle alghe, è sufficiente che l’alga sia utilizzata come ingrediente. Esso ritiene che il parere della [OSCURATO:PERSONA] del 30 marzo 2015, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato in tal senso.
35.
Detto giudice, al contrario, esprime dubbi sul fatto che le alghe soddisfino i criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1, punto ii), del regolamento n. 834/2007, in quanto non emergerebbe chiaramente che l’alimento non possa essere prodotto o conservato o che i requisiti dietetici previsti dal diritto dell’Unione non possano essere rispettati senza l’aggiunta di dette alghe.
36.
Tuttavia, il suddetto giudice è dell’avviso che un’alga, anche se morta, continui a costituire un ingrediente di origine agricola, indipendentemente dal suo contenuto di calcio, e che la classificazione del litotamnio come materia prima di origine minerale operata dall’allegato V del regolamento n. 889/2008, in materia di mangimi, non sia applicabile alla produzione di alimenti.
37.
Il giudice del rinvio ritiene, quindi, che l’impiego dell’alga litotamnio, e più specificamente di una polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga morta raccolti, essiccati e macinati, quale ingrediente nella produzione di alimenti biologici, sia autorizzata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007, in combinato disposto con l’articolo 28 e l’allegato IX, punto 1.3, del regolamento n. 889/2008.
38.
In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’etichettatura di un prodotto contenente un siffatto ingrediente possa includere un riferimento al calcio, che è un minerale.
39.
Il giudice del rinvio rammenta che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 834/2007, i termini «biologico» e «bio» possono essere utilizzati solo con riferimento a prodotti che soddisfano le prescrizioni previste da detto regolamento o stabilite in virtù del medesimo. Orbene, l’articolo 19 del regolamento n. 834/2007 subordina l’uso di additivi quali minerali e oligoelementi [articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento], nonché di ingredienti di origine agricola non biologici [articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento] alla condizione che sussista un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento medesimo. La decisione in merito a tale autorizzazione spetta alla [OSCURATO:PERSONA].
40.
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, che applica il regolamento n. 834/2007, le sostanze minerali possono essere utilizzate, in linea di principio, solo nel rispetto di condizioni restrittive, segnatamente laddove il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia direttamente previsto per legge. In forza dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, gli ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati se sono elencati nell’allegato IX di detto regolamento.
41.
Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene, in linea di principio, alla luce del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007 con l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 che limita l’uso delle sostanze minerali subordinandolo a condizioni restrittive, ogni indicazione relativa a una sostanza minerale, come il calcio, possa considerarsi ingannevole, tale ipotesi non ricorrerebbe laddove il calcio derivasse da un ingrediente contenente naturalmente un elevato contenuto di calcio e di cui fosse autorizzato l’impiego.
42.
Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 28, in combinato disposto con il punto 1.3 dell’allegato IX del regolamento n. 889/2008, debba essere interpretato nel senso che l’alga Lithothamnium possa essere utilizzata come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici.
2)
In caso di risposta affermativa [alla prima questione]: se sia autorizzato anche l’uso di alghe decomposte.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se un prodotto contenente come ingrediente l’alga (morta) Lithothamnium ed etichettato con l’indicazione “bio” possa recare la dicitura “con calcio”, “con alga marina ricca di calcio” oppure “con calcio di alta qualità derivato dall’alga marina
Lithothamnium
”».
43.
[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] settentrionale-[OSCURATO:PERSONA], i governi greco e italiano nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato osservazioni scritte. Dette parti, ad eccezione del governo italiano, hanno risposto, nei termini impartiti, ai quesiti con richiesta di risposta scritta sottoposti dalla Corte.
IV.
Analisi
44.
Secondo il giudice del rinvio, non vi è dubbio che il litotamnio sia un’alga e che la questione se un alimento biologico cui sia stata aggiunta tale alga possa mantenere l’etichetta «bio» debba essere esaminata sotto il profilo dell’aggiunta di un ingrediente di origine agricola non biologico. Tuttavia, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che tale questione debba essere analizzata sotto il profilo dell’aggiunta di sostanze minerali in un alimento biologico.
45.
Di conseguenza, esaminerò la normativa applicabile a seconda che il prodotto aggiunto sia qualificato come «minerale» o come «ingrediente di origine agricola non biologico», per poi soffermarmi sulla natura minerale o vegetale del litotamnio ai sensi di tale normativa.
46.
In via preliminare, alla luce della composizione pressoché identica del litotamnio vivo o morto, sono dell’avviso che le prime due questioni sottoposte alla Corte debbano essere trattate congiuntamente e che, dovendo rispondere in senso negativo a tali questioni, non sarà necessario rispondere alla terza.
A.
Sulla normativa applicabile alle aggiunte di prodotti o sostanze non biologiche negli alimenti biologici trasformati
47.
Ricordo che l’etichettatura degli alimenti come prodotti biologici è disciplinata dal regolamento n. 834/2007 e dal regolamento n. 889/2008 recante modalità di applicazione del primo.
48.
Il regolamento n. 834/2007 sancisce una serie di principi applicabili a tutti gli alimenti che rivendicano la denominazione «biologico»:
–
garantire una concorrenza leale, assicurare la fiducia dei consumatori e tutelarne gli interessi (considerando 3 e articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 834/2007);
–
limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici [articolo 6, lettera b), del regolamento n. 834/2007];
–
autorizzare l’aggiunta, da un lato, inter alia, di additivi, minerali e altri microorganismi destinati ad un’alimentazione particolare e, dall’altro, di ingredienti di origine agricola non biologici negli alimenti biologici trasformati e il loro inserimento in un elenco ristretto di prodotti e sostanze solo qualora non siano disponibili alternative autorizzate in materia di biologico e sia impossibile produrre o conservare gli alimenti senza ricorrere a tali prodotti [considerando 22, articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché articolo 21, paragrafo 1, punti i) e ii), del regolamento n. 834/2007], e
–
consentire l’uso dei termini riferiti al metodo di produzione biologica soltanto se tutti gli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti conformemente ai requisiti del regolamento n. 834/2007; in particolare, per quanto riguarda gli alimenti trasformati, tale utilizzo è possibile solo a condizione che la trasformazione sia conforme alle disposizioni dell’articolo 19 e che almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola siano biologici [considerando 20 e 25 nonché articolo 23, paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento in parola].
49.
Il regolamento n. 889/2008 precisa le modalità d’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 834/2007.
1.
Aggiunta di additivi, minerali e altri micronutrienti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007
50.
In primo luogo, per quanto concerne, segnatamente, gli additivi, i minerali e gli altri micronutrienti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007, l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento n. 889/2008 dispone che il loro impiego negli alimenti per il consumo normale debba essere espressamente previsto per legge, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati loro aggiunti.
51.
L’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), punto ii), di detto regolamento contempla, altresì, l’ipotesi degli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori, per i quali l’aggiunta di sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti è ammissibile soltanto se autorizzata da diversi atti di diritto derivato.
52.
Come risulta dal considerando 2 del regolamento di esecuzione 2018/1584, la formulazione dell’articolo 27 è stata modificata per tenere conto della sentenza della Corte del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
11
). Detta sentenza esclude qualsiasi possibilità di mantenere l’etichetta «bio» in seguito all’aggiunta di sostanze minerali o di altri micronutrienti se tale aggiunta non è imposta dalla legislazione nazionale o dell’Unione, con la precisazione che non costituisce una norma prevista dal legislatore nazionale o dell’Unione il fatto che l’uso di un’indicazione nutrizionale o sulla salute richieda, ad esempio, un’aggiunta di sostanze minerali.
53.
Per giungere a tale conclusione, la Corte si è fondata sull’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 21, del regolamento n. 834/2007 nonché dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, la quale conferma che le sostanze, come i minerali e le vitamine, possono essere utilizzate nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici unicamente a condizione che una norma del diritto dell’Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest’ultimo impongano direttamente il loro impiego per poter commercializzare tali prodotti (
12
).
54.
La Corte ha rammentato che l’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 legittima la [OSCURATO:PERSONA] ad autorizzare talune sostanze e ad includerle nell’elenco ristretto previsto in tale articolo solo nel rispetto di condizioni rigorose, vale a dire qualora tali sostanze non siano sostituibili da altre alternative autorizzate conformemente al capo quarto del titolo III di tale regolamento e se il loro impiego è inevitabile (
13
).
55.
Nella sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
14
), la Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui il diritto dell’Unione non garantisce che un operatore economico possa commercializzare i suoi prodotti con tutte le designazioni che egli considera vantaggiose per promuoverli (
15
).
56.
Pertanto, a questo punto, posso affermare che è alla luce dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 che la Corte ha interpretato in senso restrittivo l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008.
2.
Aggiunta di ingredienti di origine agricola non biologici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007
57.
In secondo luogo, in caso di aggiunta di ingredienti di origine agricola non biologici, l’articolo 28 del regolamento n. 889/2008 precisa che, «[a]i fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (…) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del [regolamento n. 889/2008] possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici».
58.
L’allegato IX, punto 1.3, di detto regolamento menziona: «Prodotti vari: Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici».
59.
Tuttavia, in ragione dell’interpretazione restrittiva della normativa applicabile in materia di produzione biologica, e segnatamente dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, sul quale la Corte ha basato la sua interpretazione restrittiva delle aggiunte di minerali negli alimenti biologici nella sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
16
), è consentito interrogarsi sul collegamento tra detto articolo 21 e l’iscrizione nell’elenco ristretto dell’allegato IX del regolamento n. 889/2008.
60.
Infatti, l’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 834/2007 sancisce che «[l]’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:
i)
non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
ii)
senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa [dell’Unione]».
61.
Dalla formulazione dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 si deve forse dedurre che la semplice iscrizione nell’elenco dell’allegato IX del regolamento n. 889/2008 equivale a un’autorizzazione all’utilizzo in tutte le fattispecie e in tutti gli alimenti o, al contrario, che la valutazione dei criteri sanciti da detto articolo 21 va effettuata per ciascun alimento e in funzione della finalità d’uso dell’ingrediente iscritto nell’elenco ristretto?
62.
In altre parole, la valutazione dei criteri di cui all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, vale a dire l’indisponibilità di alternative autorizzate in materia di produzione biologica e l’impossibilità di produrre o conservare gli alimenti o di rispettare determinati requisiti dietetici senza l’aggiunta di tali prodotti e sostanze, dev’essere effettuata al momento dell’iscrizione dell’ingrediente nell’elenco ristretto o al momento della preparazione di ciascun alimento?
63.
La necessità della prevedibilità della norma applicabile per le industrie agroalimentari potrebbe indurre a ritenere che l’iscrizione nell’elenco ristretto basti a stabilire che i criteri dell’articolo 21 del regolamento n. 834/2007 sono soddisfatti.
64.
La filosofia della denominazione «biologico» è tuttavia chiara: le aggiunte di elementi non biologici devono essere limitate al minimo necessario.
65.
Tale orientamento è enunciato ai considerando 3, 5, 20, 22 e 25 del regolamento n. 834/2007. Il principio così illustrato è stabilito all’articolo 6 del regolamento medesimo, il quale, lo ricordo, precisa segnatamente che la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui principi, specificati al suo punto b), di limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici.
66.
L’avvocato generale Sharpston, al paragrafo 42 delle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
17
), affermava che «[i]l linguaggio utilizzato in tali disposizioni (
18
) chiarisce che le stesse dovrebbero essere interpretate restrittivamente – come confermato dal considerando 22 del preambolo al regolamento n. 834/2007, il quale statuisce che, per preservare la fiducia del consumatore, le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero
essere strettamente limitate
a casi in cui siano ritenute giustificate».
67.
Orbene, gli elementi sui quali si è basato l’avvocato generale Sharpston sono parimenti applicabili in caso di aggiunta di ingredienti di origine agricola non biologici, il che consente di ritenere che un ingrediente iscritto nell’elenco ristretto di cui all’allegato IX del regolamento n. 889/2008 possa essere utilizzato in un particolare alimento soltanto se soddisfa, relativamente a tale particolare alimento, le condizioni di cui all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007, vale a dire che non esista un equivalente biologico e che sia indispensabile per la produzione o la conservazione dell’alimento.
68.
È vero che tale analisi avrebbe soprattutto lo scopo di inquadrare l’utilizzo delle alghe indistintamente menzionate nell’allegato IX del regolamento n. 889/2008, ma essa consentirebbe altresì di evitare l’elusione di norme restrittive sull’aggiunta di prodotti o di sostanze in materia di produzione biologica attraverso l’impiego di alghe dalle considerevoli proprietà tecnologiche.
B.
Sulla qualificazione del litotamnio
69.
La classificazione del litotamnio, noto anche come
Phymatolithon calcareum
(
19
), nella presente causa può sembrare incerta sotto il profilo del diritto dell’Unione.
70.
Come precisato supra, tale classificazione quale «minerale» o «ingrediente di origine agricola non biologico», è fondamentale per stabilire il regime applicabile in caso di aggiunta a un alimento biologico, in particolare, con la possibilità o meno di fregiarsi della denominazione «bio».
71.
Infatti, se tale alga dovesse essere qualificata come «minerale» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, sarebbe vietata qualsiasi possibilità di mantenere l’etichetta «bio» in seguito a un’aggiunta di litotamnio, in quanto nessuna disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale impone un siffatto arricchimento in calcio per una bevanda vegetale.
72.
Se, al contrario, il litotamnio dovesse essere considerato come un’alga ai sensi dell’allegato IX del regolamento n. 889/2008, in tal caso sarebbe possibile aggiungerlo senza pregiudicare la qualificazione come biologico dell’alimento trasformato in applicazione del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 834/2007 e dell’articolo 28 del regolamento n. 889/2008, fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 21 del regolamento n. 834/2007.
1.
Tentativo di qualificazione esclusivamente alla luce dei regolamenti n. 834/2007 e n. 889/2008
73.
Se ci si attiene al regolamento n. 889/2008, il litotamnio è citato soltanto al suo allegato V, intitolato «Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1» (
20
), come minerale al pari del maërl o delle conchiglie marine calcaree (
21
), con la precisazione che, nella versione iniziale di tale allegato, dette sostanze erano riunite in una categoria «calcio».
74.
Al contrario, come indicato al paragrafo 58 supra, l’allegato IX, punto 1.3, del regolamento in parola si limita a citare le alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici.
75.
Sono dunque possibili due interpretazioni in merito alla natura del litotamnio:
–
per il legislatore dell’Unione, essendo l’alga litotamnio considerata come un minerale, non è necessario escluderla dall’allegato IX, punto 1.3, del regolamento n. 889/2008 sugli ingredienti non biologici di origine agricola. Nello stesso senso, si può aggiungere, da un lato, che l’allegato IX, punti 1.1 e 1.2, di detto regolamento precisa che tali punti riguardano prodotti commestibili e, dall’altro, che le alghe commestibili sono specificamente menzionate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 834/2007. Di conseguenza, il litotamnio dovrebbe essere considerato come un minerale, oppure
–
in senso opposto, il fatto che, pur essendo note al legislatore dell’Unione le caratteristiche specifiche del litotamnio, tutte le alghe, comprese quelle marine, senza distinzione alcuna, siano autorizzate in materia di biologico alla sola condizione di essere autorizzate nella preparazione di alimenti non biologici, non consente di escludere l’alga litotamnio, la quale dovrebbe quindi considerarsi un ingrediente di origine agricola non biologico.
76.
Gli argomenti a favore dell’una o dell’altra qualità del litotamnio fondati unicamente sul testo dei regolamenti nn. 834/2007 e 889/2008, risultano, pertanto, troppo deboli per giungere in modo soddisfacente a una conclusione in un senso o nell’altro.
2.
Tentativo di qualificazione alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione
77.
Il litotamnio, allorché è menzionato negli altri atti del diritto dell’Unione, o è qualificato esclusivamente come «ingrediente» (
22
), o come «alga» (vegetale) (
23
) o come «minerale» (
24
).
78.
Occorre tuttavia osservare che nel settore alimentare, sia pure per animali, il litotamnio è qualificato come «minerale», mentre nel settore dei cosmetici è qualificato semplicemente come «ingrediente» e che, nel settore ambientale, è qualificato come «alga», quindi come vegetale. Tali differenze di qualificazione potrebbero essere spiegate alla luce dei diversi obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi.
79.
Quindi, secondo la direttiva 92/43 il litotamnio dev’essere collegato a una specie animale o vegetale, mentre in materia di mangimi viene considerato in funzione del suo apporto nutrizionale. In materia di cosmetici, invece, la classificazione come vegetale o come minerale del prodotto è irrilevante, dal momento in cui lo stesso può essere utilizzato come ingrediente.
80.
Tale interpretazione teleologica della complessa natura del litotamnio collima con quella proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte.
81.
[OSCURATO:PERSONA] si basa sulla definizione di micronutriente derivante dalla funzione della sostanza fornita dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA): «Sostanza nutritiva, come le vitamine e i minerali, che serve all’organismo in piccole quantità per una crescita e uno sviluppo normali e per mantenersi in buone condizioni di salute».
82.
Ragionare diversamente equivarrebbe ad autorizzare l’arricchimento in calcio negli alimenti biologici mediante l’aggiunta di litotamnio principalmente composto da carbonato di calcio, mentre l’allegato VIII del regolamento n. 889/2008, intitolato «Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)», alla sua sezione A, intitolata «Additivi alimentari, compresi gli eccipienti», prevede che è «[e]scluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti» del carbonato di calcio.
83.
Risulta quindi evidente tutta l’ambiguità della posizione della [OSCURATO:PERSONA] che vorrebbe poter vantare l’arricchimento in calcio nelle sue informazioni nutrizionali relative al prodotto finale, pur negando la qualità di minerale del litotamnio al momento della sua aggiunta nell’alimento.
84.
Orbene, rammento che l’allegato II del regolamento n. 1925/2006, intitolato «Formule vitaminiche e sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti», al suo punto 2, concernente le «[s]ostanze minerali», menziona segnatamente il carbonato di calcio, il cloruro di calcio, il citrato-malato di calcio, i sali di calcio dell’acido citrico, il gluconato di calcio, il glicerofosfato di calcio, il lattato di calcio, sali di calcio dell’acido ortofosforico, l’idrossido di calcio, il malato di calcio, l’ossido di calcio, il solfato di calcio e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio. Solo tali sostanze minerali possono quindi essere aggiunte a titolo di calcio agli alimenti e il litotamnio non vi rientra. Di conseguenza, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] consideri detta aggiunta come calcio sotto forma di carbonato di calcio.
85.
In conclusione, mi sembra che il litotamnio debba essere qualificato come «minerale» nell’ambito della normativa riguardante la denominazione «bio», il che comporta l’impossibilità di aggiungere tale sostanza in un alimento biologico, pena la perdita di detta denominazione «bio», in quanto né il diritto dell’Unione né la legge tedesca impongono tale aggiunta. Il litotamnio, infatti, è utilizzabile, anche ai fini di un arricchimento in calcio, nell’alimentazione non biologica.
3.
Chiarimenti supplementari
86.
Da un lato, a titolo informativo, è interessante constatare che uno dei prodotti menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta ai quesiti con richiesta di risposta scritta posti dalla Corte e nelle sue osservazioni, commercializzato con il nome «Aquamin
TM
F» dalla [OSCURATO:PERSONA], ha formato oggetto di una richiesta di iscrizione nell’elenco delle sostanze autorizzate nella produzione biologica negli [OSCURATO:PERSONA] d’America.
87.
In data 2 marzo 2007, il [OSCURATO:PERSONA] (NOSB) (Comitato consultivo federale per la normativa in materia di produzione biologica, [OSCURATO:PERSONA] d’America) (
25
) ha ricevuto una richiesta relativa al
Phymatolithon calcareum
o
Lithothamnium corallioides
. Dovendo giustificare che tale prodotto era «generalmente riconosciuto come non pericoloso» («[OSCURATO:PERSONA] as Safe»), la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto, in allegato 2 alla propria richiesta, la lettera del 21 aprile 2000 del servizio competente della U.S. Food and [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per gli alimenti e i medicinali, [OSCURATO:PERSONA]), che, ai fini della procedura, aveva provveduto a cambiare la denominazione del prodotto per qualificarlo come «calcio proveniente da alghe marine» in ragione della sua composizione, ritenendo che l’espressione «alghe marine calcificate» utilizzata non descrivesse adeguatamente la sostanza in questione, in quanto implicava, in modo inesatto, che la proprietà caratteristica della sostanza fosse l’alga anziché il calcio (
26
).
88.
Al termine dell’esame, il 19 novembre 2008 (
27
), il NOSB ha ritenuto che non fosse necessario aggiungere l’«Aquamin
TM
F» all’elenco dei prodotti autorizzati in materia di produzione biologica poiché tale prodotto risultava già autorizzato conformemente all’elenco dei minerali nutrienti (
28
).
89.
[OSCURATO:PERSONA], pertanto, l’«Aquamin
TM
F» è autorizzato in materia di produzione biologica in quanto minerale dal 2008. Tale circostanza corrobora l’idea che la classificazione del litotamnio come vegetale o come minerale possa dipendere dalla normativa considerata.
90.
Dall’altro lato, non è inutile rammentare che è stato adottato il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (
29
), il quale, al suo articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), riprende il principio del meccanismo dell’autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e dell’iscrizione in elenchi ristretti come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici o come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. Il successivo paragrafo 4 riprende i requisiti dell’attuale articolo 21 del regolamento n. 834/2007.
91.
Il progetto di regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], elaborato sul fondamento dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento 2018/848, redatto nell’ottobre 2020 (
30
) e di imminente adozione (
31
), nell’allegato V, sezione B, in cui figurano i prodotti e le sostanze autorizzati a tale titolo, elenca unicamente due alghe, segnatamente menzionate (alghe arame e hijiki), tra gli ingredienti agricoli non biologici che possono essere aggiunti agli alimenti biologici. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un progetto di redazione precedente (che conteneva tre specie di alghe: alghe wakame, arame e hijiki).
92.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del citato progetto di regolamento di esecuzione, l’autorizzazione all’aggiunta di ingredienti agricoli non biologici agli alimenti biologici trasformati non scatterà in caso di impiego di tali ingredienti come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici, o prodotti o sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, del regolamento 2018/848, vale a dire, segnatamente, i minerali.
93.
È vero che il regolamento 2018/848 e il citato progetto di regolamento di esecuzione, inclusi gli allegati, non sono applicabili al caso di specie, ma testimoniano il percorso evolutivo in materia di alimentazione biologica consistente nel limitare il più possibile le aggiunte di alimenti non biologici negli alimenti biologici. Oltretutto, poiché l’alga litotamnio non è più menzionata nell’allegato quale alimento di origine agricola non biologico, con l’entrata in vigore di detti nuovi regolamenti non ne sarà più autorizzato l’impiego in un alimento biologico come una bevanda vegetale.
94.
Tali elementi supplementari, pertanto, non fanno che rafforzare la mia convinzione che il litotamnio, nel settore alimentare, debba essere qualificato come «minerale», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 834/2007 e che il suo impiego in un alimento biologico, in assenza di norme del diritto dell’Unione o del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione che ne impongano l’utilizzo, faccia perdere a tale alimento il beneficio della denominazione «bio».
V.
Conclusione
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 889/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 203/2012 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 marzo 2012, (UE) n. 505/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 giugno 2012, (UE) n. 354/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 aprile 2014, (UE) n. 2016/673 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2016, e (UE) 2018/1584 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 ottobre 2018, in combinato disposto con l’allegato IX, punto 1.3, di detto regolamento, dev’essere interpretato nel senso che l’alga litotamnio (
Lithothamnium calcareum
) non può essere utilizzata come ingrediente nella trasformazione degli alimenti biologici in ragione della sua composizione allorché la sua aggiunta ha come scopo principale un arricchimento in calcio. In tale ipotesi, essa dev’essere qualificata come «minerale» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008, come modificato, secondo il quale non sussiste alcuna autorizzazione in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2007, L 189, pag. 1
.
(
3
)
GU 2008, L 250, pag. 1
, come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 203/2012 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 marzo 2012 (
GU 2012, L 71, pag. 42
), (UE) n. 505/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 giugno 2012 (
GU 2012, L 154, pag. 12
), (UE) n. 354/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 aprile 2014 (
GU 2014, L 106, pag. 7
), (UE) 2016/673 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 aprile 2016 (
GU 2016, L 116, pag. 8
), e (UE) 2018/1584 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 ottobre 2018 (
GU 2018, L 264, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento n. 889/2008»).
(
4
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (
GU 2004, L 139, pag. 206
).
(
5
) Regolamento del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (
GU 1991, L 198, pag. 1
), sostituito dal regolamento n. 834/2007 (v. articolo 39 di detto regolamento).
(
6
) Regolamento del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2013, L 181, pag. 35
).
(
7
) Direttiva del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (
GU 2006, L 339, pag. 16
).
(
8
) Direttiva del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (
GU 2006, L 401, pag. 1
).
(
9
)
GU 2006, L 404, pag. 26
, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1170/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009 (
GU 2009, L 314, pag. 36
), e (UE) 2017/1203 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 2017 (
GU 2017, L 173, pag. 9
); (in prosieguo: il «regolamento n. 1925/2006»).
(
10
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento (CE) n. 608/2004 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2011, L 304, pag. 18
e rettifica in
GU 2013, L 163, pag.32
).
(
11
)
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
.
(
12
) Sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
, punto
41
).
(
13
) Sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
, punto
43
).
(
14
)
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
.
(
15
) Sentenza del 5 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
, punto
46
).
(
16
)
C‑137/13
,
EU:C:2014:2335
.
(
17
)
C‑137/13
,
EU:C:2014:318
.
(
18
)
(
19
) V. voce «11.1.5 Litotamnio» menzionata alla nota 24 delle presenti conclusioni.
(
20
) Allegato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione n. 354/2014.
(
21
) Nell’ambito della sezione 1, intitolata «Materie prime di origine minerale per mangimi».
(
22
) V. allegato della decisione (UE) 2019/701 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici (
GU 2019, L 121, pag. 1
), intitolato «Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti», in cui figurano le seguenti voci: 13532
Lithothamnion calcareum
extract; 13533
Lithothamnion calcareum
powder e 18371
Phymatolithon calcareum
extract.
(
23
) V. allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU 1992, L 206, pag. 7
), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (
GU 2006, L 363, pag. 368
) (in prosieguo: la «direttiva 92/43»), intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione», il cui punto b), riguardante i «[v]egetali», contiene, nella categoria delle «algae», le «Rhodophyta», le «Corallinaceae», le «
Lithothamnium
coralloides Crouan frat.» e il «
Phymatholithon calcareum
(Poll.) Adey & McKibbin».
(
24
) V. allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (
GU 2013, L 29, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) 2017/1017 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 giugno 2017 (
GU 2017, L 159, pag. 48
), intitolato «Catalogo delle materie prime per mangimi», la cui parte C contiene l’«[e]lenco delle materie prime per mangimi». Tale elenco contiene, al suo punto 11 relativo ai «[m]inerali e prodotti derivati», i punti 11.1.4 Maërl e 11.1.5 Litotamnio.
(
25
) V. la richiesta in questione all’indirizzo Internet seguente: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Calcium%20Seaweed%20Petition.pdf.
(
26
)
(
27
) V. risposta del NOSB disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Calcium%20Seaweed%20Final%20Rec.pdf.
(
28
)
(
29
)
GU 2018, L 150, pag. 1
.
(
30
) V. progetto di regolamento di esecuzione e relativi allegati (codice D067068/03) disponibili all’indirizzo Internet seguente: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/067068/3/consult.
(
31
) V. punto B.2 del verbale della riunione del 28 e 29 settembre 2020 del comitato per la produzione biologica disponibile all’indirizzo Internet seguente: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/070018/1/consult.