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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 30110/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.564/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ A avv.

C esare M enotto Z auli , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] n. 1132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta lememorie dell e part i ; R.G. n. 564/2023 Ad. 25/9/2024CC [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promuovevano, innanzi al Tribunale di Forlì, l’espropriazione forzata dei crediti vantati dal loro debitore, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del terzo pignorato, la [OSCURATO:PERSONA] S.C.; - in esito alla dichiarazione resa da quest’ultima società (la quale aveva dichiarato che il Costante era assunto a tempo indeterminato dal 2016 con contratto di natura “intermittente” e, cioè, con retribuzione –puntualmente riportata nella comunicazione – corrisposta esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente prestate, in base alle esigenze dell’impresa datrice), il giudice dell’esecuzione –con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – qualificava la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. come negativa, rigettava l’i stanza di accertamento exart. 549 c.p.c. ed estingueva il processo esecutivo; - con atto di citazione «in opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cpc», notificato il 2/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.C., formulando le seguenti conclusioni: «In linea pregiudiziale: - DICHIARARE la nullità del procedimento per mancata incardinazione del giudizio ex art. 549 cpc; - DICHIARARE nullo l’iter procedimentale; - DICHIARARE nulla l’ordinanza; - DISPORRE la retrocessione alla fase ex art. 549 cpc; · Nel merito: - DICHIARARE non negativa la dichiarazione; -[OSCURATO:PERSONA] che permane il rapporto di lavoro; -[OSCURATO:PERSONA] che dunque vi possono essere crediti futuri; -[OSCURATO:PERSONA] che non è stato detto se vi fossero crediti da riscuotere ancora come residui o indennità di fine rapporto o somme accantonate; -[OSCURATO:PERSONA] che non doveva estinguersi per dichiarazione negativa ma ordinarsi al terzo di versare tutte le somme già a credito del debitore e quelle che diverranno a suo credito; In ogni caso e comunque: -CONDANNARE [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e/o della fase del giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase; -CONDANNARE la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e della fase del giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase avendo chiesto l’estinzione del giudizio»; - con la sentenza n. 1132 del 22/12/2022, il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA]; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, basato su sedici motivi; - resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:PERSONA] S.C., già contumace nel grado di merito; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché l’opposizione agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere iniziata direttamente con atto di citazione e la domanda di merito risulta perciò improponibile, sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; - il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive è stato affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01 («La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davantial giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione - determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.»), successivamente confermata da conformi pronunce di legittimità (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024, Rv. 670433-01: «L’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell’atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l’improponibilità della domanda di merito.»), tanto da costituire un consolidato, uniforme e costante indirizzo giurisprudenziale; - nella fattispecie in esame, i ricorrenti – anziché proporre l’opposizione exart. 617 c.p.c. con ricorso al giudice dell’esecuzione – hanno introdotto la causa con atto di citazione, evitando così lo svolgimento dell’indefettibile fase sommaria; - la domanda di merito, come sopra avanzata, era, dunque, improponibile e il Tribunale di Forlì non avrebbe dovuto esaminarla, bensì rilevare il predetto ostacolo alla sua proposizione; - l’improponibilità della domanda, rilevata in questa sede, comporta l’applicazione dell’art. 382 c.p.c.e, dunque, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con conseguente condanna (a norma dell’art. 385, comma 2, c.p.c.) dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente i costi di lite ; dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, in solido tra loro ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate per il grado di merito in Euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge,e per il giudizio di legittimità in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.564/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ A avv. C esare M enotto Z auli , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] n. 1132 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta lememorie dell e part i ; R.G. n. 564/2023 Ad. 25/9/2024CC [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promuovevano, innanzi al Tribunale di Forlì, l’espropriazione forzata dei crediti vantati dal loro debitore, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del terzo pignorato, la [OSCURATO:PERSONA] S.C.; - in esito alla dichiarazione resa da quest’ultima società (la quale aveva dichiarato che il Costante era assunto a tempo indeterminato dal 2016 con contratto di natura “intermittente” e, cioè, con retribuzione –puntualmente riportata nella comunicazione – corrisposta esclusivamente per le ore di lavoro effettivamente prestate, in base alle esigenze dell’impresa datrice), il giudice dell’esecuzione –con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – qualificava la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. come negativa, rigettava l’i stanza di accertamento exart. 549 c.p.c. ed estingueva il processo esecutivo; - con atto di citazione «in opposizione agli atti esecutivi exart. 617 cpc», notificato il 2/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.C., formulando le seguenti conclusioni: «In linea pregiudiziale: - DICHIARARE la nullità del procedimento per mancata incardinazione del giudizio ex art. 549 cpc; - DICHIARARE nullo l’iter procedimentale; - DICHIARARE nulla l’ordinanza; - DISPORRE la retrocessione alla fase ex art. 549 cpc; · Nel merito: - DICHIARARE non negativa la dichiarazione; -[OSCURATO:PERSONA] che permane il rapporto di lavoro; -[OSCURATO:PERSONA] che dunque vi possono essere crediti futuri; -[OSCURATO:PERSONA] che non è stato detto se vi fossero crediti da riscuotere ancora come residui o indennità di fine rapporto o somme accantonate; -[OSCURATO:PERSONA] che non doveva estinguersi per dichiarazione negativa ma ordinarsi al terzo di versare tutte le somme già a credito del debitore e quelle che diverranno a suo credito; In ogni caso e comunque: -CONDANNARE [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e/o della fase del giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase; -CONDANNARE la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di soccombenza della fase di pignoramento presso terzi e della fase del giudizio di merito oltre ad accessori e come da notule diverse per ogni fase avendo chiesto l’estinzione del giudizio»; - con la sentenza n. 1132 del 22/12/2022, il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA]; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, basato su sedici motivi; - resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - non svolgeva difese nel giudizio di legittimità la [OSCURATO:PERSONA] S.C., già contumace nel grado di merito; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché l’opposizione agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere iniziata direttamente con atto di citazione e la domanda di merito risulta perciò improponibile, sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; - il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive è stato affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01 («La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davantial giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione - determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.»), successivamente confermata da conformi pronunce di legittimità (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024, Rv. 670433-01: «L’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell’atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l’improponibilità della domanda di merito.»), tanto da costituire un consolidato, uniforme e costante indirizzo giurisprudenziale; - nella fattispecie in esame, i ricorrenti – anziché proporre l’opposizione exart. 617 c.p.c. con ricorso al giudice dell’esecuzione – hanno introdotto la causa con atto di citazione, evitando così lo svolgimento dell’indefettibile fase sommaria; - la domanda di merito, come sopra avanzata, era, dunque, improponibile e il Tribunale di Forlì non avrebbe dovuto esaminarla, bensì rilevare il predetto ostacolo alla sua proposizione; - l’improponibilità della domanda, rilevata in questa sede, comporta l’applicazione dell’art. 382 c.p.c.e, dunque, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con conseguente condanna (a norma dell’art. 385, comma 2, c.p.c.) dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente i costi di lite ; dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, in solido tra loro ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate per il grado di merito in Euro 5.077,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge,e per il giudizio di legittimità in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a n
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