CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto, in parziale accoglimento del ricorso, che la Corte annulli la sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione del reato, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per il resto; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha chiesto respingere i motivi di ricorso proposti dall'odierna imputata avverso la sentenza n. 323/2022 del 20.1.2022 (proc. n. 9416/17 RGNR Mod. 21 Procura di Torino) emessa dalla Corte d'Appello Penale di Torino, Sezione Prima (n. 2856/2018 RGAPP), e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza in ordine alle statuizioni civilistiche relative al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché alla refusione delle spese processuali dalla medesima parte civile sostenute, come da nota spese allegata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/01/2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa il 20/12/2018, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 642 cod. pen. di cui al capo A, rideterminando la pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato sub B; ha altresì confermato le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la Mastropasqua, tramite il difensore di fiducia, eccependo: la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per tardività della querela, con vizio di motivazione sul punto; l'omessa valutazione delle prove presentate dalla difesa ai fini della esclusione del giudizio di responsabilità; la prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado; l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. È preliminare l'esame del terzo motivo di ricorso, relativo alla eccepita prescrizione del reato prima della sentenza di appello. Deve premettersi a riguardo che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (cfr. sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235-01), con la conseguenza che nel caso di specie la data di commissione del delitto contestato deve farsi coincidere con quella di richiesta di indennizzo relativo al sinistro mai verificatosi, nell'irrilevanza a tal fine della diversa annotazione riportata nel capo d'imputazione, riferita all'epoca dell'accertamento dei fatti. E' stato altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330). 3.1. Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato e documentato la data di ricevimento della richiesta di indennizzo alla società assicuratrice, dalla quale far decorrere il termine di prescrizione. Il testo delle sentenze di merito non forniscono, inoltre, elementi di riscontro sul punto, non diversamente acquisibili, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito.3.2. Vero è che il motivo non può ritenersi manifestamente infondato sì da determinare l'inammissibilità del ricorso, posto che effettivamente il capo d'imputazione riferisce il tempus commissi delicti all'epoca di accertamento del reato, indubbiamente successiva alla condotta fraudolenta. Instauratosi validamente il rapporto processuale, può pertanto rilevarsi che la prescrizione si è sicuramente verificata nelle more, dopo la sentenza di secondo grado, tenendo conto che nel 2015 la società assicuratrice, convenuta in sede civile per il pagamento dell'indennizzo, aveva eccepito la falsità del sinistro, circostanza allegata anche in appello, con la conseguenza che almeno in tale anno (il 2015) il reato si era consumato. Poiché, in mancanza di diversa precisazione, il termine decorre dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], più favorevole all'imputato, deve concludersi che il reato si è prescritto il 30/06/2022, alla scadenza del termine massimo di sette anni e sei mesi, in mancanza di cause di interruzione o sospensione. 4. Al rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione non si aggiunge il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, per cui deve escludersi l'annullamento anche delle statuizioni civili. Con argomentazioni esaustive, i giudici del merito hanno accertato, infatti, non solo la tempestività della querela, in considerazione della effettiva conoscenza del fatto da parte della società assicuratrice, a seguito di indagine interna, ma anche la condotta delittuosa (la denuncia di sinistri mai avvenuti al fine di riscuotere gli indennizzi). P.T.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che