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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 12211/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicaticon tre sentenze di condanna per delitti in tema di cessione di stupefacenti,commessi dal 2006 in forma associata, nel marzo 2008 e, asseritamente informa associata, dal novembre 2007 al marzo 2008, delitto quest’ultimo giàritenuto in continuazione con quello commesso nel marzo 2008.Il Tribunale, lette le varie sentenze, ha escluso la sussistenza dellacontinuazione per la diversità del modus operandi, in quanto l’associazione a cuil'istante partecipava nel 2006 era diversa rispetto a quella da lui guidata tra il2007 e il 2008, avendo egli nella prima un ruolo subalterno, mentre nellaseconda aveva un ruolo di primo piano, quale promotore.

Ha altresì ritenuto cheil reato di cessione commesso nel marzo 2008 non possa essere ritenuto incontinuazione con quello associativo risalente al 2006, in quanto già ritenuto incontinuazione con la diversa condotta associativa del 2007-2008.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la manifesta illogicità della motivazione.L'ordinanza è errata nella parte in cui esclude la continuazione tra i due reatiassociativi per la diversità del ruolo assunto, perché nella sentenza relativa a taledelitto commesso tra il 2007 e il 2008 egli è stato assolto dal reato di cui all'art.74 d.P.R. n. 309/90 e condannato solo per il delitto di cui all'art. 73.

Sussistono,pertanto, tutti gli indicatori evidenziati dalla giurisprudenza, quali la vicinanzatemporale e lo stesso contesto territoriale.

L’episodio singolo di cessionecommessa nel marzo 2008, poi, è stato già ritenuto in continuazione con lecessioni contestate unitamente al reato associativo.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ri corso è fondato, e deve essere accolto.2.

L'ordinanza ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminosotra i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con la sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 09 gennaio 2013, equelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 29ottobre 2012, a cui è stato già riunito per continuazione il delitto di cui all'art. 73d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale diNapoli in data 06 marzo 2009, affermando che tra il delitto associativocontestato al ricorrente con la prima sentenza, e quello per il quale è statogiudicato con l'ultima sentenza, vi sarebbe una cesura dimostrata dallaprogressione criminosa, essendo stato egli ritenuto, nel primo caso, un meropartecipe di un'associazione criminosa, e nell'ultima condanna, invece, ilpromotore di una diversa associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.Tale affermazione si fonda su un'errata lettura della sentenza emessa dallaCorte di appello di Napoli in data 29 ottobre 2012, indicata al n. 3) dell'elencocontenuto nell'ordinanza stessa, perché dall'esame del certificato penale in attirisulta che, con detta pronuncia, il ricorrente non è stato condannato per laviolazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ma per la violazione dell'art. 73 d.P.R.n. 309/1990.

Egli, pertanto, non può essere stato ritenuto il promotore di unaassociazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.La motivazione del diniego di riconoscimento dell'unicità del disegnocriminoso poggia, pertanto, su un presupposto errato, quale la diversità tra ledue associazioni a cui il ricorrente avrebbe partecipato nel corso del tempo,ovvero la diversità del ruolo che egli avrebbe assunto all'interno dell'unicaassociazione, la cui esistenza è stata riconosciuta nella sentenza emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 09 gennaio 2013, citata al n. 1)dell'elenco contenuto nell'ordinanza stessa, non essendo stato giudizialmenteaccertato un suo ruolo quale promotore di un'associazione criminosa.

Nonappare sussistente, pertanto, la diversità del modus operandi dei vari delitti,ritenuta dal giudice dell'esecuzione dimostrativa dell'assenza di una unicità dellaloro programmazione.La richiesta avanzata dal ricorrente deve, pertanto, essere riesaminata allaluce dell'effettivo contenuto della sentenza emessa dalla Corte di appello diNapoli in data 29 ottobre 2012, indicata nell'ordinanza al n. 3) dell'elenco, edapplicando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per unnuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto delprincipio sopra puntualizzato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicaticon tre sentenze di condanna per delitti in tema di cessione di stupefacenti,commessi dal 2006 in forma associata, nel marzo 2008 e, asseritamente informa associata, dal novembre 2007 al marzo 2008, delitto quest’ultimo giàritenuto in continuazione con quello commesso nel marzo 2008.Il Tribunale, lette le varie sentenze, ha escluso la sussistenza dellacontinuazione per la diversità del modus operandi, in quanto l’associazione a cuil'istante partecipava nel 2006 era diversa rispetto a quella da lui guidata tra il2007 e il 2008, avendo egli nella prima un ruolo subalterno, mentre nellaseconda aveva un ruolo di primo piano, quale promotore. Ha altresì ritenuto cheil reato di cessione commesso nel marzo 2008 non possa essere ritenuto incontinuazione con quello associativo risalente al 2006, in quanto già ritenuto incontinuazione con la diversa condotta associativa del 2007-2008.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la manifesta illogicità della motivazione.L'ordinanza è errata nella parte in cui esclude la continuazione tra i due reatiassociativi per la diversità del ruolo assunto, perché nella sentenza relativa a taledelitto commesso tra il 2007 e il 2008 egli è stato assolto dal reato di cui all'art.74 d.P.R. n. 309/90 e condannato solo per il delitto di cui all'art. 73. Sussistono,pertanto, tutti gli indicatori evidenziati dalla giurisprudenza, quali la vicinanzatemporale e lo stesso contesto territoriale. L’episodio singolo di cessionecommessa nel marzo 2008, poi, è stato già ritenuto in continuazione con lecessioni contestate unitamente al reato associativo.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ri corso è fondato, e deve essere accolto.2. L'ordinanza ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminosotra i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con la sentenzaemessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 09 gennaio 2013, equelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 29ottobre 2012, a cui è stato già riunito per continuazione il delitto di cui all'art. 73d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale diNapoli in data 06 marzo 2009, affermando che tra il delitto associativocontestato al ricorrente con la prima sentenza, e quello per il quale è statogiudicato con l'ultima sentenza, vi sarebbe una cesura dimostrata dallaprogressione criminosa, essendo stato egli ritenuto, nel primo caso, un meropartecipe di un'associazione criminosa, e nell'ultima condanna, invece, ilpromotore di una diversa associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.Tale affermazione si fonda su un'errata lettura della sentenza emessa dallaCorte di appello di Napoli in data 29 ottobre 2012, indicata al n. 3) dell'elencocontenuto nell'ordinanza stessa, perché dall'esame del certificato penale in attirisulta che, con detta pronuncia, il ricorrente non è stato condannato per laviolazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ma per la violazione dell'art. 73 d.P.R.n. 309/1990. Egli, pertanto, non può essere stato ritenuto il promotore di unaassociazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.La motivazione del diniego di riconoscimento dell'unicità del disegnocriminoso poggia, pertanto, su un presupposto errato, quale la diversità tra ledue associazioni a cui il ricorrente avrebbe partecipato nel corso del tempo,ovvero la diversità del ruolo che egli avrebbe assunto all'interno dell'unicaassociazione, la cui esistenza è stata riconosciuta nella sentenza emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 09 gennaio 2013, citata al n. 1)dell'elenco contenuto nell'ordinanza stessa, non essendo stato giudizialmenteaccertato un suo ruolo quale promotore di un'associazione criminosa. Nonappare sussistente, pertanto, la diversità del modus operandi dei vari delitti,ritenuta dal giudice dell'esecuzione dimostrativa dell'assenza di una unicità dellaloro programmazione.La richiesta avanzata dal ricorrente deve, pertanto, essere riesaminata allaluce dell'effettivo contenuto della sentenza emessa dalla Corte di appello diNapoli in data 29 ottobre 2012, indicata nell'ordinanza al n. 3) dell'elenco, edapplicando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per unnuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto delprincipio sopra puntualizzato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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