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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 13201/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23271/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giulio, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'anno 1959 il costruttore geometra [OSCURATO:PERSONA] conveniva con il Comune di Riccia (CB) e con [OSCURATO:PERSONA] della S.S.

Annunziata del medesimo Comune la realizzazione di lavori edili all'interno del cimitero comunale per il riattamento e l’ampliamento dei loculi della cappella mortuaria della Confraternita stessa. [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto il progetto edilizio e messo a disposizione la somma necessaria per detti lavori, non avendo la Confraternita i fondi necessari e, a contropartita e saldo dei già menzionati lavori, veniva autorizzato, come da contratto stipulato con la Confraternita, a cedere i loculi ai richiedenti Confratelli, e a rilasciare quietanza relativa all'avvenuto pagamento degli stessi con l'indicazione dei loculi assegnati.

Orbene, il Santovincenzo, nella suddetta qualità, con scrittura privata 26/03/1959 e relativa ricevuta di pagamento in pari data, si obbligava a consegnare, come poi effettivamente avvenuto, al confratello [OSCURATO:PERSONA] (padre della odierna ricorrente) 5 loculi (compreso l'ossario) identificati sul progetto redatto dallo stesso Santovincenzo, tra cuiquello al numero "13", per cui è causa.

Nel settembre 1963, il Fioravante consentiva, “a titolo grazioso”, all'amico [OSCURATO:PERSONA] di riporre le spoglie del defunto padre Giuseppe, nel già menzionato loculo numero "13", stante l’impossibilità di tumulare altrove le stesse, con la pattuizione espressa e verbale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconsegnato il loculo non appena fosse stato nelle condizioni di trovare un'altra adeguata sistemazione.

La situazione di fatto appena descritta si protraeva ininterrottamente sino all'epoca della morte del Fioravante, avvenuta il 13/05/1988. [OSCURATO:PERSONA] succedevano la moglie, [OSCURATO:PERSONA] (poi anch'essa deceduta) e la figlia Angiolina, già parte attrice ed appellante ed attualmente ricorrente per Cassazione, che ripetutamente (ma sempre senza esito) cercava di rientrare in possesso del citato loculo (del quale peraltro a sue spese effettuava la manutenzione). 2.Nel 2009 la Moffa conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare a rilasciarle il suddetto loculo e, per l'effetto, liberarlo dalla presenza delle spoglie di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà del loculo, oltre che di avvenuta usucapione dei beni da restituire.

Si costituivano in giudizio altresì i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in via preliminare, chiedevano l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice.

In data 04.05.2010 si costituiva in giudizio in prosieguo la signora [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto.La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione dei testi ammessi.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 422/2013, rigettava la domanda principale, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite tra l'attrice [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre condannava la Moffa al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite.

In sintesi, fa presente la ricorrente, il Tribunale di Campobasso – dopo aver premesso che, ai fini della decisione, potevano essere utilizzati soltanto i documenti prodotti nel corso del giudizio e quelli successivamente formatisi, mentre non potevano essere utilizzati quelli precedentemente formatisi ma prodotti oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - riteneva contraddittori e scarsamente attendibili i documenti prodotti dall'attrice Moffa e, in particolare, non suffragata da prova scritta la titolarità in capo al Santovincenzo del potere di disporre di un bene appartenente alla Confraternita SS.

Annunziata.

Pertanto, reputato incerto il quadro probatorio, respingeva la domanda dell'attrice.

Il Tribunale dichiarava poi la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Michele e Assunta inammissibile sul rilievo che, non risultando dimostrata la proprietà del loculo da parte della Moffa, la domanda avrebbe dovuto essere rivolta alla Confraternita SS.

Annunziata o, ancor più propriamente, al Comune di Riccia.

Infine, quanto alle spese, il Tribunale riteneva l'incertezza del quadro probatorio idonea a giustificarne la compensazione tra l'attrice e i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre condannava la Moffa al relativo pagamento in favore dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non essere questi eredi né di [OSCURATO:PERSONA] né di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, reputandoli privi di legittimazione passiva.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la Moffa, che, oltre a contestare, ancora una volta, le domande proposte ex adverso, chiedeva: -rigettarsi le domande avverse e, in particolare, le domande riconvenzionali e di estromissione dal processo in quanto improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili, e in ogni caso infondate; - condannarsi i convenuti a rilasciare all'appellante il lo culo n. 13 della Confraternita della S.S.

Annunziata di Riccia, sito nel cimitero del Comune di Riccia (CB) e, per l'effetto, liberarlo della presenza delle spoglie di [OSCURATO:PERSONA]; -condannarsi gli appellati al ristoro delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con la restituzione di quanto da essa appellante pagato in conseguenza dell'esecutivitàdella sentenza di prima grado.

A sostegno delle sue conclusioni, la Moffa deduceva: - l’errata individuazione dell'oggetto della controversia, vertendosi in tema di diritti di obbligazione indipendenti dalla proprietà del bene; - l’errore del giudice di primo grado, che avrebbe dovuto considerare anche i documenti depositati dopo i termini di rito, in quanto, di tale documentazione, l'appellante era venuta a conoscenza dopo lo spirare di tali termini; -l’errata interpretazione dei documenti ritualmente depositati; - la superficialità nel ritenere la mancanza di legittimazione del geom.

Santovincenzo a cedere i loculi; -l’errore nel ritenere non provato il contratto di comodato;- l’errore nell'accoglimento della domanda di estromissione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente condanna alle spese dell'attrice in favore di costoro.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado di giudizio.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA] impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese.

La Corte di appello di Campobasso, dapprima, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non si costituiva, rimanendo così contumace; poi, con sentenza n. 189/2019, rigettava l’appello proposto dalla Moffa e confermava integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Moffa.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso e richiamando anche un recente arresto di questa Corte sul travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento di appello (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.), per violazione e falsa applicazione dell'art. 350 c.p.c., nonché degli artt. 275 e 276 c.p.c. ed anche ai sensi degli artt. 50 quater, 158 e161 comma 1, c.p.c., come pure applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c.

Osserva che, alla fine della sentenza, prima delle firme del Presidente e del Giudice ausiliario, è testualmente riportato: “Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 17 aprile 2019”, mentre dalla consultazione [OSCURATO:PERSONA] risultava che soltanto in data 5 maggio 2019 era stato designato il collegio.

Donde la nullità della sentenza e/o del procedimento per non essere stata assunta la decisione dalla Corte di Appello di Campobasso in composizione collegiale, risultando la composizione del Collegio successiva alla decisione della causa stessa quale risultante dal testodella sentenza.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 163, comma 3, n. 3 c.p.c.; degli artt. 1803 e 2697 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Osserva che, fin dall’atto di citazione di primo grado, aveva chiaramente e puntualmente specificato che la domanda concerneva diritti di obbligazione derivanti dal contratto di comodato e, quindi, l’obbligo di restituzione del loculo in favore del comodante (nel caso di specie, anche proprietario del loculo).

Deduce che la Corte, se avesse valutato correttamente la domanda, non avrebbe richiesto anche la prova della proprietà del loculo (che era stata da lei dedotta soltanto ad colorandum, ma che comunque era stata da lei fornita), ma avrebbe dovuto richiedere soltanto la prova del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto.

1.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata (in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando l'apposito motivo di gravame da essa formulato, ha ritenuto non ammissibili né valutabili i documenti nuovi e/o conosciuti successivamente, che aveva prodotto in primo grado dopo lo spirare dei terminidi cui all'art,183, comma 6, del c.p.c., e che aveva poi riprodotto in appello.

Sottolinea che, come già dedotto in sede di comparsa conclusionale, soltanto in data 1° aprile 2012, essendosi recata a Riccia, aveva appreso del rinvenimento della documentazione della Confraternita, di cui successivamente era riuscita ad entrare in possesso.

A seguito dell’esame della suddetta documentazione, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA] per le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado (il relativo procedimento risulta, peraltro, archiviato dal Gip ad esito di udienza).

1.4. Con il quarto motivo , parte ricorrente denuncia (in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha valutato l'indispensabilità e l’ammissibilità dei nuovi documenti da lei prodotti.

1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (in relazione al disposto dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente percepito le prove documentali, dalle quali in particolare emergeva che i loculi acquistati erano stati cinque (compreso l’ossario) e che il loculo n. 13 era quello per cui era causa.

In analogo travisamento la Corte sarebbe incorsa anche nella valutazione della prova per testi, anche ai fini dell’estromissione dei convenuti Lipari e Notartomaso. 2.Il ricorso è infondato.

2.1. In sintesi, la Corte territoriale - dopo aver precisato (p. 3) che, come ritenuto dal giudice di primo grado, gli unici atti e documenti di cui poteva tener conto ai fini della decisione erano quelli depositati e prodotti nei termini - ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado: sia in punto di individuazione dell’oggetto della controversia, come operata dal giudice di primo grado (pp. 4-5), sia in punto di carenza di legittimazione del Santovincenzo a cedere i loculi, nonché di inesistenza del comodato e di estromissione dei signori Sipari e Notartomaso (p. 5).

2.2. I motivi sono, pertanto, inammissibili o infondati.

Infondato è il primo motivo.

In punto di fatto, dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale si accede in considerazione della natura del vizio eccepito, si rileva che: a) in data 15 marzo 2017 la Corte di appello di Campobasso ha rinviato la causa all’udienza del 14 giugno 2017 perché il Consigliere Relatore era assente per congedo ordinario; b) all’udienza del 14 giugno 2017 la causa è stata assegnata al giudice ausiliario e la causa è stata rinviata all’udienza del 15 novembre 2017 per la precisazione delle conclusioni, con onere della cancelleria di aggiornare il fascicolo telematico a seguito del mutamento del relatore; c) il collegio, nella stessa composizione, all’udienza del 15 novembre 2017 ha trattenuto la causa in decisione, e poi, nella camera di consiglio del 15 novembre 2017, ha deciso la controversia.

Dunque, il motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la causa è stata decisa da collegio designato ed insediato in data anteriore alla sentenza.

Inammissibile è il secondo motivo.

Entrambi i giudici di merito hanno correttamente individuato l’oggetto del contendere e, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in materia di comodato, hanno argomentato il giudizio di infondatezza della domanda attorea in quanto, da un lato, hanno ritenuta non provata la previa disponibilità di fatto della cosa in capo al comodante e la concreta intervenuta consegna al comodatario; dall’altro, hanno ritenuto che, dalla documentazione prodotta, non risultasse la prova del diritto di proprietà vantato dalla Moffa, che avrebbe legittimato la medesima a concedere il bene in comodato.

A fronte dell’intervenuta decisione, la ricorrente critica inammissibilmente davanti a questa Corte la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito, peraltro in maniera tra loro conforme, in punto di previa disponibilità della cosa in capo al comodante e di intervenuta consegna della stessa al comodatario, nonché in punto di richiesta di riconsegna e di relativo rifiuto Infondati –pur volendo prescindere dai non marginali aspetti di inammissibilità - sono anche il terzo ed il quarto motivo (che, in quanto connessi, sono qui trattati unitariamente) perché, per la loro valutazione nel merito cassatorio, sarebbe necessario accedere agli atti ed ai documenti del giudizio di merito, non apparendo autosufficiente sul punto il contenuto letterale del ricorso.

D’altronde, presupposto dell’istituto della remissione in termini (sia nella forma prevista dall’art. 184 bis c.p.c. che in quella prevista dall’art. 153 secondo comma) è la tempestività dell’iniziativa della parte che assume essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, mentre nel caso di specie parte ricorrente non soltanto non ha provato la non imputabilità della causa di decadenza, ma neppure ha provato di aver avanzato richiesta di remissione in termini.

Infine, la ricorrente lamenta in maniera generica la violazione e la falsa applicazione delle norme sopra indicate, ma non si fa carico di indicare in maniera compiuta la documentazione sulla quale basa le sue censure.

Infondato è infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso.

I giudici di merito hanno evidenziato le contraddizioni oggettive dei documenti esaminati, sostenendo, dopo avervi dato lettura, che negli stessi sono riportati dati differenti circa il numero dei loculi e che il ricalco a penna dei numeri d’ordine dei loculi ha significativamente indebolito la loro valenza probatoria: è del tutto estranea al vizio di travisamento della prova la contestazione della valutazione del quadro processuale operata dai giudici di merito.

2.3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 1.360 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23271/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giulio, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'anno 1959 il costruttore geometra [OSCURATO:PERSONA] conveniva con il Comune di Riccia (CB) e con [OSCURATO:PERSONA] della S.S. Annunziata del medesimo Comune la realizzazione di lavori edili all'interno del cimitero comunale per il riattamento e l’ampliamento dei loculi della cappella mortuaria della Confraternita stessa. [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto il progetto edilizio e messo a disposizione la somma necessaria per detti lavori, non avendo la Confraternita i fondi necessari e, a contropartita e saldo dei già menzionati lavori, veniva autorizzato, come da contratto stipulato con la Confraternita, a cedere i loculi ai richiedenti Confratelli, e a rilasciare quietanza relativa all'avvenuto pagamento degli stessi con l'indicazione dei loculi assegnati. Orbene, il Santovincenzo, nella suddetta qualità, con scrittura privata 26/03/1959 e relativa ricevuta di pagamento in pari data, si obbligava a consegnare, come poi effettivamente avvenuto, al confratello [OSCURATO:PERSONA] (padre della odierna ricorrente) 5 loculi (compreso l'ossario) identificati sul progetto redatto dallo stesso Santovincenzo, tra cuiquello al numero "13", per cui è causa. Nel settembre 1963, il Fioravante consentiva, “a titolo grazioso”, all'amico [OSCURATO:PERSONA] di riporre le spoglie del defunto padre Giuseppe, nel già menzionato loculo numero "13", stante l’impossibilità di tumulare altrove le stesse, con la pattuizione espressa e verbale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconsegnato il loculo non appena fosse stato nelle condizioni di trovare un'altra adeguata sistemazione. La situazione di fatto appena descritta si protraeva ininterrottamente sino all'epoca della morte del Fioravante, avvenuta il 13/05/1988. [OSCURATO:PERSONA] succedevano la moglie, [OSCURATO:PERSONA] (poi anch'essa deceduta) e la figlia Angiolina, già parte attrice ed appellante ed attualmente ricorrente per Cassazione, che ripetutamente (ma sempre senza esito) cercava di rientrare in possesso del citato loculo (del quale peraltro a sue spese effettuava la manutenzione). 2.Nel 2009 la Moffa conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare a rilasciarle il suddetto loculo e, per l'effetto, liberarlo dalla presenza delle spoglie di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà del loculo, oltre che di avvenuta usucapione dei beni da restituire. Si costituivano in giudizio altresì i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in via preliminare, chiedevano l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice. In data 04.05.2010 si costituiva in giudizio in prosieguo la signora [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto.La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione dei testi ammessi. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 422/2013, rigettava la domanda principale, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, compensava le spese di lite tra l'attrice [OSCURATO:PERSONA] e i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre condannava la Moffa al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite. In sintesi, fa presente la ricorrente, il Tribunale di Campobasso – dopo aver premesso che, ai fini della decisione, potevano essere utilizzati soltanto i documenti prodotti nel corso del giudizio e quelli successivamente formatisi, mentre non potevano essere utilizzati quelli precedentemente formatisi ma prodotti oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - riteneva contraddittori e scarsamente attendibili i documenti prodotti dall'attrice Moffa e, in particolare, non suffragata da prova scritta la titolarità in capo al Santovincenzo del potere di disporre di un bene appartenente alla Confraternita SS. Annunziata. Pertanto, reputato incerto il quadro probatorio, respingeva la domanda dell'attrice. Il Tribunale dichiarava poi la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Michele e Assunta inammissibile sul rilievo che, non risultando dimostrata la proprietà del loculo da parte della Moffa, la domanda avrebbe dovuto essere rivolta alla Confraternita SS. Annunziata o, ancor più propriamente, al Comune di Riccia. Infine, quanto alle spese, il Tribunale riteneva l'incertezza del quadro probatorio idonea a giustificarne la compensazione tra l'attrice e i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre condannava la Moffa al relativo pagamento in favore dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per non essere questi eredi né di [OSCURATO:PERSONA] né di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, reputandoli privi di legittimazione passiva. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la Moffa, che, oltre a contestare, ancora una volta, le domande proposte ex adverso, chiedeva: -rigettarsi le domande avverse e, in particolare, le domande riconvenzionali e di estromissione dal processo in quanto improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili, e in ogni caso infondate; - condannarsi i convenuti a rilasciare all'appellante il lo culo n. 13 della Confraternita della S.S. Annunziata di Riccia, sito nel cimitero del Comune di Riccia (CB) e, per l'effetto, liberarlo della presenza delle spoglie di [OSCURATO:PERSONA]; -condannarsi gli appellati al ristoro delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con la restituzione di quanto da essa appellante pagato in conseguenza dell'esecutivitàdella sentenza di prima grado. A sostegno delle sue conclusioni, la Moffa deduceva: - l’errata individuazione dell'oggetto della controversia, vertendosi in tema di diritti di obbligazione indipendenti dalla proprietà del bene; - l’errore del giudice di primo grado, che avrebbe dovuto considerare anche i documenti depositati dopo i termini di rito, in quanto, di tale documentazione, l'appellante era venuta a conoscenza dopo lo spirare di tali termini; -l’errata interpretazione dei documenti ritualmente depositati; - la superficialità nel ritenere la mancanza di legittimazione del geom. Santovincenzo a cedere i loculi; -l’errore nel ritenere non provato il contratto di comodato;- l’errore nell'accoglimento della domanda di estromissione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente condanna alle spese dell'attrice in favore di costoro. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado di giudizio. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA] impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese. La Corte di appello di Campobasso, dapprima, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia non si costituiva, rimanendo così contumace; poi, con sentenza n. 189/2019, rigettava l’appello proposto dalla Moffa e confermava integralmente la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Moffa. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso e richiamando anche un recente arresto di questa Corte sul travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento di appello (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.), per violazione e falsa applicazione dell'art. 350 c.p.c., nonché degli artt. 275 e 276 c.p.c. ed anche ai sensi degli artt. 50 quater, 158 e161 comma 1, c.p.c., come pure applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. Osserva che, alla fine della sentenza, prima delle firme del Presidente e del Giudice ausiliario, è testualmente riportato: “Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 17 aprile 2019”, mentre dalla consultazione [OSCURATO:PERSONA] risultava che soltanto in data 5 maggio 2019 era stato designato il collegio. Donde la nullità della sentenza e/o del procedimento per non essere stata assunta la decisione dalla Corte di Appello di Campobasso in composizione collegiale, risultando la composizione del Collegio successiva alla decisione della causa stessa quale risultante dal testodella sentenza. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 163, comma 3, n. 3 c.p.c.; degli artt. 1803 e 2697 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Osserva che, fin dall’atto di citazione di primo grado, aveva chiaramente e puntualmente specificato che la domanda concerneva diritti di obbligazione derivanti dal contratto di comodato e, quindi, l’obbligo di restituzione del loculo in favore del comodante (nel caso di specie, anche proprietario del loculo). Deduce che la Corte, se avesse valutato correttamente la domanda, non avrebbe richiesto anche la prova della proprietà del loculo (che era stata da lei dedotta soltanto ad colorandum, ma che comunque era stata da lei fornita), ma avrebbe dovuto richiedere soltanto la prova del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto. 1.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata (in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando l'apposito motivo di gravame da essa formulato, ha ritenuto non ammissibili né valutabili i documenti nuovi e/o conosciuti successivamente, che aveva prodotto in primo grado dopo lo spirare dei terminidi cui all'art,183, comma 6, del c.p.c., e che aveva poi riprodotto in appello. Sottolinea che, come già dedotto in sede di comparsa conclusionale, soltanto in data 1° aprile 2012, essendosi recata a Riccia, aveva appreso del rinvenimento della documentazione della Confraternita, di cui successivamente era riuscita ad entrare in possesso. A seguito dell’esame della suddetta documentazione, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA] per le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado (il relativo procedimento risulta, peraltro, archiviato dal Gip ad esito di udienza). 1.4. Con il quarto motivo , parte ricorrente denuncia (in relazione al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha valutato l'indispensabilità e l’ammissibilità dei nuovi documenti da lei prodotti. 1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (in relazione al disposto dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente percepito le prove documentali, dalle quali in particolare emergeva che i loculi acquistati erano stati cinque (compreso l’ossario) e che il loculo n. 13 era quello per cui era causa. In analogo travisamento la Corte sarebbe incorsa anche nella valutazione della prova per testi, anche ai fini dell’estromissione dei convenuti Lipari e Notartomaso. 2.Il ricorso è infondato. 2.1. In sintesi, la Corte territoriale - dopo aver precisato (p. 3) che, come ritenuto dal giudice di primo grado, gli unici atti e documenti di cui poteva tener conto ai fini della decisione erano quelli depositati e prodotti nei termini - ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado: sia in punto di individuazione dell’oggetto della controversia, come operata dal giudice di primo grado (pp. 4-5), sia in punto di carenza di legittimazione del Santovincenzo a cedere i loculi, nonché di inesistenza del comodato e di estromissione dei signori Sipari e Notartomaso (p. 5). 2.2. I motivi sono, pertanto, inammissibili o infondati. Infondato è il primo motivo. In punto di fatto, dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale si accede in considerazione della natura del vizio eccepito, si rileva che: a) in data 15 marzo 2017 la Corte di appello di Campobasso ha rinviato la causa all’udienza del 14 giugno 2017 perché il Consigliere Relatore era assente per congedo ordinario; b) all’udienza del 14 giugno 2017 la causa è stata assegnata al giudice ausiliario e la causa è stata rinviata all’udienza del 15 novembre 2017 per la precisazione delle conclusioni, con onere della cancelleria di aggiornare il fascicolo telematico a seguito del mutamento del relatore; c) il collegio, nella stessa composizione, all’udienza del 15 novembre 2017 ha trattenuto la causa in decisione, e poi, nella camera di consiglio del 15 novembre 2017, ha deciso la controversia. Dunque, il motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la causa è stata decisa da collegio designato ed insediato in data anteriore alla sentenza. Inammissibile è il secondo motivo. Entrambi i giudici di merito hanno correttamente individuato l’oggetto del contendere e, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in materia di comodato, hanno argomentato il giudizio di infondatezza della domanda attorea in quanto, da un lato, hanno ritenuta non provata la previa disponibilità di fatto della cosa in capo al comodante e la concreta intervenuta consegna al comodatario; dall’altro, hanno ritenuto che, dalla documentazione prodotta, non risultasse la prova del diritto di proprietà vantato dalla Moffa, che avrebbe legittimato la medesima a concedere il bene in comodato. A fronte dell’intervenuta decisione, la ricorrente critica inammissibilmente davanti a questa Corte la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito, peraltro in maniera tra loro conforme, in punto di previa disponibilità della cosa in capo al comodante e di intervenuta consegna della stessa al comodatario, nonché in punto di richiesta di riconsegna e di relativo rifiuto Infondati –pur volendo prescindere dai non marginali aspetti di inammissibilità - sono anche il terzo ed il quarto motivo (che, in quanto connessi, sono qui trattati unitariamente) perché, per la loro valutazione nel merito cassatorio, sarebbe necessario accedere agli atti ed ai documenti del giudizio di merito, non apparendo autosufficiente sul punto il contenuto letterale del ricorso. D’altronde, presupposto dell’istituto della remissione in termini (sia nella forma prevista dall’art. 184 bis c.p.c. che in quella prevista dall’art. 153 secondo comma) è la tempestività dell’iniziativa della parte che assume essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, mentre nel caso di specie parte ricorrente non soltanto non ha provato la non imputabilità della causa di decadenza, ma neppure ha provato di aver avanzato richiesta di remissione in termini. Infine, la ricorrente lamenta in maniera generica la violazione e la falsa applicazione delle norme sopra indicate, ma non si fa carico di indicare in maniera compiuta la documentazione sulla quale basa le sue censure. Infondato è infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno evidenziato le contraddizioni oggettive dei documenti esaminati, sostenendo, dopo avervi dato lettura, che negli stessi sono riportati dati differenti circa il numero dei loculi e che il ricalco a penna dei numeri d’ordine dei loculi ha significativamente indebolito la loro valenza probatoria: è del tutto estranea al vizio di travisamento della prova la contestazione della valutazione del quadro processuale operata dai giudici di merito. 2.3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 1.360 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n
Sentenza Cassazione n. 13201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris