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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10600/2023

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8213/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 21 E [OSCURATO:PERSONA] N. 20- 26 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8085/2017 depositata il 20/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di via dei Conciatori nr 21 impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'impugnata sentenza di primo grado dell'avviso che il Condominio non fosse tenuto alla corresponsione del Cosap relativo alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso cui replica l'intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 2909 c.c.in combinato disposto con l'art 324 c.p.c e dell'art 118 disp att c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di giudicato ritenendo non rilevante l'accertamento di fatto contenuto in numerose sentenze .

Con il secondo si deduce la violazione dell'art 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto integrato il presupposto impositivo della Cosap pur in mancanza di un titolo concessorio nel caso di servitù di pubblico passaggio e di sostituzione del piano con griglie.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art 2697 nonché dell'art 63 del dlgs nr 446/1997 in combinato disposto con l'art 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello negato che spetti al Comune l'onere della prova dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio nei modi e termini di legge.

Con il quarto motivo si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di appello ritenuto integrato il presupposto impositivo dell'imposta malgrado l'assenza di occupazione di aree adibite ad uso pubblico.

Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello riconosciuto un utilizzo particolare a beneficio del Condominio dell'area malgrado le griglie e le intercapedini siano state realizzate contestualmente alla costruzione dell'edificio condominiale in conformità alla relativa licenza.

Preliminarmente vanno rigettate le pregiudiziali in punto di rito fatte valere dal resistente, non ricorrendo nella specie le condizioni di cui all'art. 360-bis c.p.c. e risultando totalmente appagante ai fini della loro cognizione l'illustrazione degli antefatti processuali a cui il ricorso provvede dalla pag. 2 alla pag. 7 .

Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti.

La Corte d'appello ha disatteso l'eccezione di giudicato perché , a suo avviso, sarebbe irrilevante - «sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie» - l'insussistenza del titolo concessorio, ai fini della debenza del COSAP, come hanno ritenuto invece le sentenze passate in giudicato indicate dal condominio, e come ha riconosciuto la stessa Corte d'appello (le pronunce richiamate dall'appellato condominio, passate in giudicato», p. 3 della sentenza di appello) che non ha dunque posto in discussione il passaggio in giudicato di dette sentenze.

Va inoltre rilevato che in aggiunta ad esse parte ricorrente, unitamente alla memoria illustrativa, ha depositato un'altra decisione la nr 6998/2019 successiva alla decisione impugnata in questa sede (la nr . 8085/2017). [OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte abbia disatteso il giudicato - in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - sulla base di una diversa interpretazione delle norme sul COSAP «pur in assenza di qualsiasi mutamento dei relativi elementi di fatto e di diritto peraltro nemmeno evidenziati».

Sul punto giova ricordare che in base agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza relativamente ai rapporti di durata il vincolo del giudicato, se pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili( Cass 17223/2020).

E' stato precisato infatti che nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude, invero, il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 20765/2018; Cass.37269/2021).

Nel caso di specie il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la Cosap è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie ed intercapedini, in corrispondenza del condominio.

Gli effetti vincolanti che discendono dal giudicato non possono venir meno, come sostiene la Corte di appello, sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie.Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass. 33021/2022).

La Corte d'appello dovrà pertanto, pronunciarsi nuovamente sull'eccezione di giudicato, proposta dal condominio, alla luce dei principi sopra richiamati.

Gli altri motivi - concernenti il merito - restano pertanto assorbiti dalla questione pregiudiziale.

P.Q.M. / La Corte accogli il primo rrptivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l'impugnata toc,c decisione rhìotiV6 accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

Roma 24.1.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8213/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 21 E [OSCURATO:PERSONA] N. 20- 26 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8085/2017 depositata il 20/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di via dei Conciatori nr 21 impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma, accogliendo il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'impugnata sentenza di primo grado dell'avviso che il Condominio non fosse tenuto alla corresponsione del Cosap relativo alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso cui replica l'intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative in vista dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art 2909 c.c.in combinato disposto con l'art 324 c.p.c e dell'art 118 disp att c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di giudicato ritenendo non rilevante l'accertamento di fatto contenuto in numerose sentenze . Con il secondo si deduce la violazione dell'art 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto integrato il presupposto impositivo della Cosap pur in mancanza di un titolo concessorio nel caso di servitù di pubblico passaggio e di sostituzione del piano con griglie.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art 2697 nonché dell'art 63 del dlgs nr 446/1997 in combinato disposto con l'art 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello negato che spetti al Comune l'onere della prova dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio nei modi e termini di legge. Con il quarto motivo si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di appello ritenuto integrato il presupposto impositivo dell'imposta malgrado l'assenza di occupazione di aree adibite ad uso pubblico. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art 63 del dlgs 446/1997 in combinato disposto con gli art 1 e 16 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali ( Cosap) e delle norme a queste connesse e correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello riconosciuto un utilizzo particolare a beneficio del Condominio dell'area malgrado le griglie e le intercapedini siano state realizzate contestualmente alla costruzione dell'edificio condominiale in conformità alla relativa licenza. Preliminarmente vanno rigettate le pregiudiziali in punto di rito fatte valere dal resistente, non ricorrendo nella specie le condizioni di cui all'art. 360-bis c.p.c. e risultando totalmente appagante ai fini della loro cognizione l'illustrazione degli antefatti processuali a cui il ricorso provvede dalla pag. 2 alla pag. 7 . Il primo motivo è fondato con l'assorbimento dei restanti. La Corte d'appello ha disatteso l'eccezione di giudicato perché , a suo avviso, sarebbe irrilevante - «sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie» - l'insussistenza del titolo concessorio, ai fini della debenza del COSAP, come hanno ritenuto invece le sentenze passate in giudicato indicate dal condominio, e come ha riconosciuto la stessa Corte d'appello (le pronunce richiamate dall'appellato condominio, passate in giudicato», p. 3 della sentenza di appello) che non ha dunque posto in discussione il passaggio in giudicato di dette sentenze. Va inoltre rilevato che in aggiunta ad esse parte ricorrente, unitamente alla memoria illustrativa, ha depositato un'altra decisione la nr 6998/2019 successiva alla decisione impugnata in questa sede (la nr . 8085/2017). [OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte abbia disatteso il giudicato - in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - sulla base di una diversa interpretazione delle norme sul COSAP «pur in assenza di qualsiasi mutamento dei relativi elementi di fatto e di diritto peraltro nemmeno evidenziati». Sul punto giova ricordare che in base agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza relativamente ai rapporti di durata il vincolo del giudicato, se pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili( Cass 17223/2020). E' stato precisato infatti che nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude, invero, il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. 20765/2018; Cass.37269/2021). Nel caso di specie il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la Cosap è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie ed intercapedini, in corrispondenza del condominio. Gli effetti vincolanti che discendono dal giudicato non possono venir meno, come sostiene la Corte di appello, sulla base di una diversa interpretazione della normativa vigente e applicabile alla fattispecie.Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020, Cass. 33021/2022). La Corte d'appello dovrà pertanto, pronunciarsi nuovamente sull'eccezione di giudicato, proposta dal condominio, alla luce dei principi sopra richiamati. Gli altri motivi - concernenti il merito - restano pertanto assorbiti dalla questione pregiudiziale. P.Q.M. / La Corte accogli il primo rrptivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l'impugnata toc,c decisione rhìotiV6 accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità. Roma 24.1.2023
Sentenza Cassazione n. 10600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris