CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA4et-e-~45~1443-par444 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 40965_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia deduce, con un unico articolato motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi sarebbe nella sentenza nessuna disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità, oltre che dei vizi dianzi dedotti); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di viol-azione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01), come avvenuto nel caso in esame; che, infine, in ordine all'asserita eccessività della pena, deve essere ribadito che tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione; del resto, questa Corte ha già affermato in analoga fattispecie, relativa a ricorso dell'imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva, che la parte non può dolersi della misura della pena "patteggiata", a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi in cui non si versa nel caso sub iudice (Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'il aprile 2025 Il consigl e es