CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avvocatoDaniele [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-Numero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 654/2020depositata il 13.7.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver svolto attività professionale, qualecommercialista e revisore dei conti, in favore della ormai estinta societàPIESSEPI di [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi per brevità SAS), di cui erasocio accomandante, domandava al Tribunale di Savona di condannare ilsocio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], dal quale avrebbe ricevuto solo unacconto, al pagamento dei compensi per euro 16.747,15 dovuti e noncorrisposti, malgrado plurimi solleciti e nonostante la sottoscrizione daparte del convenuto, in data 13.3.2007, di una scrittura privata, prodottain copia attestata conforme all'originale da un funzionario del Comune diCairo Montenotte, avente ad oggetto il formale riconoscimento a suocarico del debito societario.Costituitosi, il convenuto contestava quanto ex adverso dedotto,disconosceva la sua sottoscrizione in calce al riconoscimento di debito eproponeva comunque querela di falso incidentale avverso il documentoprodotto da parte attrice, chiarendo che, con atto notarile del 13.3.2007,si era perfezionato lo scioglimento della SAS ed era stato dato atto daisoci che, in difetto di obbligazioni della stessa, si poteva procedere al suoscioglimento senza liquidazione, e domandava la sospensione del processoex art. 295 c.p.c. in quanto a seguito della sua denuncia-querela pendevaa carico dell'attore procedimento penale per il reato di cui all'art. 495 c.p..L’attore a seguito del disconoscimento della sottoscrizione delriconoscimento di debito, presentava istanza di verificazione, sostenendoche l'originale del documento era andato smarrito, e chiedeva di essereautorizzato ad evocare in giudizio l’altro socio accomandante, StefanoBosano, per ottenere l’accertamento, anche alla presenza di quest’ultimo,Numero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026del contenuto simulatorio dell’art. 3 dell’atto di scioglimento della SAS,recante la dichiarazione dei soci che non si doveva far alla liquidazione, inquanto erano già state già estinte le passività sociali e non sussistevanoaltri crediti o attività sociali.Effettuata la chiamata in causa del terzo e respinta l'istanza disospensione del giudizio, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], che faceva propriala linea difensiva di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quello che l'attore avevaindicato come acconto sui suoi compensi professionali, in realtà costituivail pagamento della quota di un terzo spettante al Carle, come agli altri duesoci, a titolo di provvigione per attività d'intermediazione svolta dalla SAS.Sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. e poi riassunto a seguito dellapronuncia di sentenza di non luogo a procedere nel procedimento penale,venivano acquisiti documenti dal procedimento penale, espletati gliinterrogatori formali delle parti ed escussi alcuni testimoni.Con la sentenza n. 212/2017, il Tribunale di Savona dichiaravainammissibile la querela di falso incidentale perché avente ad oggetto undocumento prodotto in copia non verificabile dal CTU, respingeva ladomanda di accertamento della nullità per simulazione dell'atto discioglimento della SAS per difetto di efficacia probatoria dell'accordosimulatorio asseritamente rappresentato dal riconoscimento di debito lacui sottoscrizione era stata negata da [OSCURATO:PERSONA], ma accoglievacomunque le pretese di parte attrice, in relazione al pagamento deglionorari professionali maturati, condannava [OSCURATO:PERSONA] alle speseprocessuali del Carle e quest'ultimo al pagamento delle spese processualidel terzo chiamato, [OSCURATO:PERSONA].2. Impugnata la sentenza da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Genova,con la sentenza n. 654/2020 del 30.6/13.7.2020, in parziale riforma dellapronuncia di prime cure, respingeva la domanda di pagamento deicompensi richiesti dall’originario attore. Anzitutto, rilevava l’inutilizzabilitàdel documento di asserito riconoscimento del debito societario da parte diNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA], giacché non erano stati impugnati i capi della sentenza diprimo grado afferenti alla dichiarazione di inammissibilità della querela difalso incidentale ed al rigetto della domanda di accertamento dellasimulazione dell’art. 3 dell’atto di scioglimento. Inoltre, affermava che ilpredetto rogito, nel quale si dava atto dell’inesistenza di passività sociali,non poteva considerarsi superato dagli elementi addotti dal primo Giudicea supporto della propria decisione. Infine, condannava il Carle allarifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA],e del solo grado di appello in favore del [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla scorta dicinque motivi.Hanno resistito, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., inrelazione agli articoli 99, 112, 221 e 216 del codice di rito.La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile ilriconoscimento del debito della SAS da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonconsiderando che l’onere di provare la non genuinità del documentogravava sull’originario convenuto e che l'inammissibilità della querela difalso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere conseguenzepregiudizievoli a scapito del ricorrente, che non aveva chiesto di accertarela falsità del riconoscimento di debito, e poteva avvalersi piuttosto delmancato disconoscimento della sua sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909c.c., in relazione agli articoli 324 e 346 c.p.c., per avere il Giudice diseconde cure erroneamente esteso, in assenza di specifica domanda in talsenso, il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di accertamentoNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026della simulazione dell’art. 3 dell’atto di scioglimento della SAS ancheall'asserita inutilizzabilità del documento di riconoscimento del debito.3. Con il terzo motivo, si deduce in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1988, 1414 e 1273c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inutilizzabile ilriconoscimento del debito, non considerando che l’estinzione delleobbligazioni sociali, indicata nell’atto di scioglimento della società, si eraverificata a seguito dell'accollo delle stesse da parte del socioaccomandatario, [OSCURATO:PERSONA], determinante la liberazione della SAS dallesue obbligazioni.4. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,perché tutti fondati sulla contestazione dell'assunto dell'impugnatasentenza secondo cui, a seguito della mancata impugnazione in appellodelle decisioni adottate dal giudice di primo grado di inammissibilità dellaquerela di falso incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilriconoscimento di debito del 13.3.2007, e di rigetto della domanda diPierpaolo Carle di accertamento della nullità per simulazione dell'atto discioglimento della società, si sarebbe formato il giudicato internosull'inutilizzabilità del suddetto riconoscimento di debito.In senso contrario il ricorrente assume, con il primo motivo, che essendostata proposta da [OSCURATO:PERSONA] querela di falso incidentale avverso la copiaCairo Montenotte del riconoscimento di debito del 13.3.2007 (nel qualePaolo [OSCURATO:PERSONA], subito prima dello scioglimento sociale, si era riconosciutodebitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei compensi professionali daquest'ultimo poi reclamati in giudizio, maturati dalla data di costituzionedella suddetta SAS per la costituzione, la tenuta della contabilità, ledichiarazioni e consulenze per lo scioglimento) prodotta dal Carle, la provadel difetto di genuinità del riconoscimento di debito impugnato di falsodoveva ritenersi gravare su [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso Cass. n. 3833/1994),Numero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026e con il secondo motivo che la simulazione dell'atto di scioglimento dellaSAS sarebbe stata dichiarata solo per l'invalidità della controdichiarazioneasseritamente rappresentata, secondo il Carle, dal medesimoriconoscimento di debito. Ne desume che la mancata proposizionedell'appello contro i due capi della sentenza di primo grado non avrebbefatto venire meno l'efficacia probatoria della copia conforme all'originaledel riconoscimento di debito di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della qualequest'ultimo non avrebbe contestato l'autenticità della sottoscrizione, néla conformità all'originale, limitandosi a proporre querela di falsoincidentale.I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per soddisfare ilprofilo dell'autosufficienza, altrimenti mancante, sono comunque infondati.Anzitutto si deve rilevare, che la mancata impugnazione del capo dellasentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'inammissibilità delprocedimento incidentale di querela di falso, non essendo una pronuncia dimerito, ha avuto il limitato effetto di precludere l'ulteriore corso dellaprocedura incidentale di querela di falso, e non certo l'effetto dideterminare l'onere probatorio nel giudizio di merito nel quale si intendevainserire la procedura incidentale, regolato secondo i principi generalidell'art. 2697 c.c., secondo i quali la prova dei fatti costitutivi, e tra essianche quella del riconoscimento di debito posto a base della pretesacreditoria fatta valere, incombeva sull'attore, che aveva avanzato quellapretesa, attuale ricorrente.In secondo luogo si deve osservare che il rigetto, questa volta nel merito,della domanda dell'attuale ricorrente di accertamento della nullità dell'attodi scioglimento della SAS del 13.3.2007, firmato da tutte e tre le parti incausa, suoi unici soci, che negava l'esistenza di obbligazioni della SAS,riconoscendo quindi la possibilità di estinguerla senza la messa inliquidazione, è avvenuto in primo grado per il fatto che era stataspecificamente negata l'efficacia probatoria di tale documento.Numero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026In particolare, il Tribunale di Savona aveva dichiarato che “in seguito aldisconoscimento della sottoscrizione sull'originale del più volte citatodocumento lo stesso non può ritenersi, infatti, documento idoneo aprovare tra le parti, l'accordo simulatorio”, e del resto [OSCURATO:PERSONA], nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, sottoscrivendo anchepersonalmente la comparsa di risposta, non si era limitato a proporrequerela di falso incidentale avverso la copia autenticata da un funzionariodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] del riconoscimento di debito del13.3.2007, in quanto ne aveva anche disconosciuta la propriasottoscrizione ex art. 214 comma 1° c.p.c..Orbene, se la copia del riconoscimento di debito del 13.3.2007 è stataritenuta priva di efficacia probatoria per difetto di prova dellasottoscrizione dell'autore, [OSCURATO:PERSONA], ai fini della dimostrazionedell'accordo simulatorio, quello stesso documento evidentemente nonpoteva essere ritenuto utilizzabile sul piano probatorio neppure al diversofine di invertire l'onere probatorio, circa la sussistenza del creditoprofessionale dell'attuale ricorrente verso [OSCURATO:PERSONA], che sarebbederivata dalla dimostrazione dell'esistenza di quel riconoscimento didebito, trattandosi sempre dello stesso documento.Questa essendo la ragione fondante del rigetto della domanda di nullitàper simulazione dell'atto di scioglimento della SAS, la mancataimpugnazione con appello incidentale di tale domanda da parte dell’attualericorrente ha comportato la formazione del giudicato preclusivo in ordineall'utilizzabilità, come prova del credito, del riconoscimento di debito del13.3.2007, perché privo della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA].Dal rigetto dei primi due motivi discende anche quello del terzo motivo diricorso, volto a superare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzatada [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], affermata dall'impugnata sentenzasulla base del contenuto del valido atto di scioglimento della SAS del13.3.2007 nel quale tutti i soci hanno dato atto dell'inesistenza diNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026obbligazioni della SAS, e quindi anche di obbligazioni della SAS versoPierpaolo Carle per l'attività professionale di commercialista svolta in suofavore, attraverso l'accollo del debito relativo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbecompiuto tramite il riconoscimento di debito in pari data.La questione dell'accollo del debito della SAS da parte del socioaccomandatario prima della delibera di scioglimento della società ècomunque questione nuova, richiedente anche accertamenti di fatto, chenon può essere prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ove unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine dievitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, maanche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa (vedi ex multis Cass. n. 23761/2025; Cass.n.2038/2019).5. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente ritenuto che l’affermazione di avvenuta estinzione dei debitidella società, contenuta nell’atto di scioglimento, non fosse superata daglielementi probatori indicati nella sentenza di prime cure.Il motivo è inammissibile.Quanto alla pretesa violazione del disposto degli articoli 115 e 116 c.p.c.,si richiama l'orientamento interpretativo di questa Corte, espresso nellasentenza delle sezioni unite n. 20867/2020 attraverso i seguenti principi didiritto, ai quali si sono attenute le pronunce successive (vedi ex multisNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026Cass. n.11663/2026): - In tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; - In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Le doglianze del ricorrente si collocano palesemente al di fuori dellecensure formulabili per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..Del pari inammissibile è la censura di violazione dell'art. 2697 c.c., che siconfigura (vedi in tal senso ex multis Cass. n. 10728/2026; Cass.n.8868/2025) soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo leregole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito diNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbiaerrato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto o non assolto a taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, (sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'art. 360 n. 5 c.p.c.).Nella specie, la sentenza impugnata ha desunto dall'atto di scioglimentodella SAS sottoscritto da tutte le parti in causa e valido, a seguito delrigetto con la sentenza di primo grado, sul punto passata in giudicato,della domanda di nullità per simulazione, la prova che non esistevanoobbligazioni della SAS al momento della sua estinzione, e quindi neanchedi obbligazioni della SAS di pagamento di compensi professionali a favoredel ricorrente per l'attività di commercialista pacificamente svolta in favoredella SAS, ritenendo non utilizzabile il riconoscimento di debito di PaoloNano. La sentenza impugnata ha poi ritenuto non provato, dall'originarioriferimento improprio ad una delibera della stessa, anziché ad un attoposto in essere dal socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], consente comunquedi individuare senza incertezze la provenienza dell'incarico professionalenon documentato), e dimostrata dalla testimonianza Lanza la gratuitàdelle prestazioni professionali eseguite costituenti l'apporto del socionormativa previdenziale. La Corte distrettuale ha, infine, evidenziato chela parola “acconto” sulla fattura n. 202/2008, emessa dal ricorrente, erastata aggiunta da quest'ultimo e non aveva comunque valore probatorio,trattandosi di documento proveniente dallo stesso preteso creditore, ed hapoi riscontrato la destinazione del pagamento della fattura per euro1.300,00 al credito pro quota della provvigione d'intermediazionematurata dalla SAS, e ripartita per 1/3 ciascuno tra i soci, dalla scritturaprivata del 13.3.2007 (anche se riferita ad altro immobile intermediatodalla SAS) e dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/20266. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado erroneamente condannato ilricorrente alla rifusione delle spese del gravame in favore del terzochiamato, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la notifica dell’atto di appello,da parte dell’appellante, aveva svolto funzione di mera litis denuntiatio, inquanto mero litisconsorte processuale in cause indicate come scindibili.Il motivo è infondato perché, per giurisprudenza consolidata di questaCorte, se l'impugnazione nel merito dev'essere notificata, in qualità dilitisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cuiconfronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulatodomande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali dacolui la cui pretesa sia stata dichiarata ingiustificata (Cass. n. 7401/2016;Cass. n. 2270/2006; Cass. n.5977/2001; Cass. n. 1555/1998), come nellaspecie avvenuto per la domanda di accertamento della nullità persimulazione dell'atto di scioglimento della SAS, che ha determinato lachiamata in causa davanti al Tribunale di Savona del [OSCURATO:PERSONA] da partedell'attuale ricorrente.L'onere della rivalsa delle spese di secondo grado è dipeso non dallasoccombenza – mancando in appello un diretto rapporto sostanziale eprocessuale tra il Carle ed il [OSCURATO:PERSONA] – bensì dalla responsabilità del primodi avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel qualelegittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. n. 7401/2016; Cass.n.5027/2008).Ulteriormente va aggiunto che nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA], anchese chiamato in causa dal Carle come litisconsorte necessario per ladomanda di accertamento della nullità dell'atto di scioglimento della SAS,una volta costituitosi, ha tenuto una linea difensiva adesiva alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], volta a negare, a sua volta, l'efficacia probatoria delriconoscimento di debito del 13.3.2007. Ne deriva che il [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 23275/2020Numero sezionale 1593/2026Numero di raccolta generale 22984/2026Data pubblicazione 09/07/2026poteva ritenersi in appello come un mero destinatario di litis denuntiatio, equindi come un mero litisconsorte processuale in causa scindibile nonriproposta in secondo grado, avendo comunque manifestato la propriaadesione in prospettiva futura alla linea difensiva dell'originarioconvenuto, inizialmente soccombente.7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate indispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno deicontroricorrenti in euro 200,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico del ricorrente, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2026.Il Presidente