CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42481/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per l'episodio del settembre 2011 ed il rigetto del ricorso per l'episodio del 2013; udito il difensore della parte civile Comune di Pavia, avv.to Tizzoni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso come da comparsa e nota spese che deposita; uditi il difensore avv.to Spigarelli per l'imputato che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 20 novembre 2019, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la pronuncia 9-11-18 aveva annullato la precedente decisione di appello del 24 gennaio 2018, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. di Pavia 28-11-2016, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ipotesi di concorso in peculato allo stesso ascritte ad anni 2, mesi 10 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori avv.ti Spigarelli ed Uslenghi, deducendo con plurimi motivi: - carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione ai sensi dell'articolo 606 lettera e) codice procedura penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato con riferimento al capo A) dell'imputazione, violazione di legge per l'impossibilità di ricondurre il comportamento concreto nel perimetro del concorso doloso nei fatti; la sentenza impugnata, in maniera apodittica ed immotivata, aveva escluso la possibilità di un profilo di responsabilità meramente colposa in ordine ai fatti di reato contestati nonché operato una inversione dell'onere della prova relativamente alle elemento psicologico del reato. L'impugnata pronuncia non aveva considerato che una delle due firme apposte sui mandati di pagamento e sull'assegno postale era stata disconosciuta e che i fatti erano avvenuti a seguito di una condotta ingannatoria ai danni del ricorrente che potevano al più dimostrare un atteggiamento superficiale o negligente ma, comunque, non rientrante nei parametri del dolo di peculato. La contraddittorietà della motivazione doveva evidenziarsi in relazione al contenuto ed alla valutazione della dichiarazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], arbitrariamente valutata alla stregua di una diretta chiamata in correità del ricorrente sebbene questi ripetutamente compulsato avesse sempre escluso di avere raggiunto un qualsiasi accordo illecito con Tedesi. Doveva, pertanto, ritenersi sussistere un'ipotesi di travisamento della prova in relazione all'interpretazione di dette dichiarazioni, non potendo ritenersi utilizzabili le valutazioni personali e le supposizioni riferite da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo esame. Analoga ipotesi di travisamento della prova sussisteva quanto alla falsità della sottoscrizione sull'ordine di bonifico del settembre 2011; tale firma era stata disconosciuta e l'unico accertamento tecnico compiuto sulla stessa d'opera della difesa aveva escluso la riconducibilità all'imputato senza che tale conclusione fosse contraddetta dalla consulenza del pubblico ministero che non aveva avuto ad oggetto tale sottoscrizione. In ogni caso, la motivazione della sentenza, era manifestamente carente quanto alle predette censure articolate con l'atto di appello. Mancava poi una adeguata giustificazione logico giuridica sulla autenticità della sottoscrizione del bonifico del settembre 2011 affidata alla sola scienza privata del giudice di primo grado in mancanza di accertamento tecnico; la sentenza impugnata, in maniera aprioristica ed illogica, aveva escluso la fondatezza della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa tendente a dimostrare che il ricorrente, allora direttore generale di A.S.M. Pavia, era stato vittima di un raggiro orchestrato da [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento di tale ricostruzione difensiva venivano analiticamente presi in considerazione i fatti e il comportamento posto in essere dal ricorrente e segnalato come, anche il presidente della stessa società, [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio ordinario, era stato assolto per non avere commesso il fatto dall'ipotesi di peculato relativa ai pagamenti del settembre 2011 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla seconda condotta contestata, relativa alla sottoscrizione dell'assegno postale del settembre 2013 posto all'incasso da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza era affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà quanto alla ritenuta consapevolezza della natura illecita dell'esborso finanziario; ricostruiti i fatti alla luce delle dichiarazioni degli stessi imputati, e sottolineato che Tedesi aveva ricordato di essere stato sollecitato ad apporre una sua firma accanto a quella del Presidente [OSCURATO:PERSONA] per permettere l'incasso di un titolo già precedentemente emesso e respinto dall'ufficio postale per assenza della sottoscrizione del Direttore Generale, il ricorso lamentava come l'affermazione di responsabilità fosse stata basata su una illazione aprioristica basata su un presunto concorso doloso del ricorrente nei fatti e ciò benché la ricostruzione difensiva avesse provata l'esistenza di un raggiro architettato da [OSCURATO:PERSONA] e dal presidente della A. S.M. [OSCURATO:PERSONA]. Si lamentava poi travisamento per omissione della prova costituita dagli atti relativi al procedimento a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] già depositati e dai quali risultava l'abitualità della condotta illecita dello stesso e l'avvenuta consumazione di analoghe condotte anche ai danni di altre compagini sociali. Con ulteriore motivo si lamentava manifesta carenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive sviluppate nell'atto di appello quanto alle iniziative assunte dal ricorrente per fare piena luce sulle condotte oggetto del procedimento penale posto che, era stato lo stesso Tedesi, a commissionare una approfondita inchiesta interna volta ad accertare le anomalie ed a sporgere poi la denuncia querela che dava inizio al presente procedimento; tutti tali motivi dovevano fare concludere per l'illegittimità della sentenza impugnata. Si deduceva ancora carenza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'individuazione della pena base nonché, mancanza della motivazione, quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi di ricorso con i quali si lamenta difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'accertamento di responsabilità sono fondati e devono, pertanto, essere accolti; nella sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte di cassazione, aveva evidenziato alcune circostanze relative alle emergenze probatorie costituite:" dall'assenza di una chiamata in correità chiara da parte dell'Antonazzi, assenza di rapporti diretti tra questi e Tedesi, limitazione degli addebiti a due episodi connotati dalla condivisione della decisione con il Chirichelli e cioè a dire con l'indiscutibile complice dell'Antonazzi all'interno della ASM Pavia"così da definire sfornita di logica di sostegno la statuizione di responsabilità basata sulla violazione della funzione di controllo (p.13). E concludendo il proprio ragionamento la stessa pronuncia di annullamento affermava che:" l'episodicità e la peculiarità degli episodi oggetto di contestazione non sembrano invece in grado di collocare, in maniera logicamente solida nella diversa prospettiva del concorso nella consumazione del reato". A fronte di tali conclusioni della Corte di cassazione, il giudice del rinvio, avrebbe dovuto procedere, al fine di dimostrare la responsabilità del Tedesi, ad una completa rivalutazione di elementi probatori differenti da quelli già ritenuti non idonei a dimostrare il concorso nel peculato commesso da Chirichelli ed [OSCURATO:PERSONA], ove sussistenti; viceversa, la sentenza della corte di appello di Milano, insiste nel valutare come diretta la chiamata di correità dell'[OSCURATO:PERSONA] e nell'escludere qualsiasi possibile lettura alternativa delle condotte del Tedesi sulla base di un non provato concorso nei fatti se non a fronte dell'apposizione di due sottoscrizioni che già in sede di primo annullamento questa corte di legittimità ha valutato quali elementi non decisivi. Ed in relazione alla valutazione della chiamata dell'Antonazzi correttamente il ricorso prospetta il vizio di travisamento del dato probatorio poiché dallo stesso contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riportate nella pronuncia di rinvio emerge ictu oculi che lo stesso, pur essendo il beneficiario delle distrazioni per consistenti importi, aveva concluso un accordo illecito con il solo Chirichelli mentre la tesi del coinvolgimento dell'odierno ricorrente nei fatti resta una sua supposizione basata sulla natura delle operazioni svolte. Così che a fronte di una precisa affermazione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio circa la natura della suddetta chiamata di correità, priva di qualsiasi concretezza e specificità ed affidata a supposizioni personali del correo, la pronuncia di rinvio la rivaluta quale affermazione diretta in assenza di rinnovazione probatoria ed in forza di una considerazione analoga a quella svolta nella pronuncia annullata, violando gli obblighi del giudizio di rinvio di attenersi ai principi dettati dalla sentenza di annullamento. Una siffatta operazione di rivalutazione della chiamata di correità dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, infatti, fondarsi o sull'analisi di verbali mai esaminati in precedenza, operazione questa estranea al presente procedimento, ovvero su una rivalutazione della prova dichiarativa che il giudice di rinvio avrebbe potuto compiere ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen.. Altresì fondato appare il ricorso nella parte in cui lamenta altro vizio di travisamento della prova relativamente alla autenticità della sottoscrizione della nota di credito di settembre 2011; a fronte di un atto di appello originario che, forse dilungandosi ma sicuramente sottolineando l'aspetto, evidenziava la natura apocrifa della sottoscrizione con le osservazioni svolte alle pagine 32 e seguenti, la corte di appello ha sostanzialmente omesso l'esame di tali doglianze in sede di giudizio di rinvio. Il motivo di appello originario aveva sottolineato come la consulenza grafologica del P.M. non aveva avuto ad oggetto tale sottoscrizione e che, invece, quella della difesa aveva scartato la tesi della autenticità confermando quanto già esposto in sede di interrogatorio da parte del ricorrente. Così che agli argomenti già evidenziati dalla sentenza di annullamento si aggiunge altro specifico elemento certamente favorevole all'imputato e cioè la dedotta falsificazione della sottoscrizione apposta sulla nota di credito di settembre 2011 che deve fare concludere per il travisamento di un dato probatorio decisivo. Infine, ad ulteriore sostegno della sua tesi la difesa ha rilevato altro elemento che il giudice di rinvio ha del tutto omesso di valutare; si fa riferimento all'intervenuta assoluzione definitiva del Chirichelli per l'episodio del settembre 2011, con sentenza del tribunale di Pavia del marzo 2019, così che colui che avrebbe direttamente concluso l'accordo illecito con [OSCURATO:PERSONA] per la distrazione di somme, Chirichelli appunto, risulta definitivamente estraneo al fatto reato mentre Tedesi, soggetto che avrebbe agito sulla base di un presunto e mai direttamente provato accordo con lo stesso Chirichelli, ritenuto responsabile del medesimo fatto; la ricostruzione siffatta prospetta irrimediabilmente un contrasto di giudicati sul medesimo fatto storico poiché in assenza di qualsiasi dimostrazione di accordi diretti tra Tedesi ed [OSCURATO:PERSONA], l'esclusione della responsabilità del Chirichelli non può che riverberarsi anche sulla posizione processuale dell'odierno ricorrente. E così che al quadro probatorio già giudicato inidoneo dalla sentenza di annullamento di questa Corte di cassazione, si aggiunge un ulteriore elemento che escludendo anche la responsabilità del supposto correo elimina il trait d'union ritenuto necessario ed \\\ imprescindibile per l'affermazione di responsabilità dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di rinvio. Al proposito di differenti esiti processuali sul medesimo fatto questa Corte di cassazione ha anche recentemente affermato come le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Rv. 280278). Sarà pertanto onere del giudice del rinvio procedere ad una nuova valutazione del compendio probatorio integrato dagli elementi omessi o travisati, costituiti dalla sentenza di annullamento del coimputato di cui va esplorato il contenuto e collegato al ruolo del Tedesi, e dalla problematica della falsificazione della sottoscrizione, in relazione alla quale la difesa denuncia l'assenza di accertamento da parte della c.t. del p.m. e la presenza, invece, di altra verifica tecnica, che si assume depositata in atti, che perviene alla conclusione della natura apocrifa. 2.2 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al secondo episodio contestato a carico del ricorrente e costituito dal pagamento dell'assegno postale del settembre 2013; deve in primo luogo essere evidenziato, relativamente a tale episodio, che la pronuncia del giudice del rinvio manchi di una descrizione analitica dell'operazione che si rende necessaria al fine di individuare chi fosse l'intestatario del titolo al momento della sottoscrizione del Tedesi e cioè se l'assegno era già intestato ad [OSCURATO:PERSONA] o meno, poiché solo nel primo caso l'interpretazione fornita dalla corte di appello di Milano, di avere collegato l'affermazione di responsabilità all'accertamento di condotte attive poste in essere dall'imputato, può trovare fondamento. Fatta tale premessa, deve ritenersi che anche in relazione a tale episodio correttamente il ricorso lamenta la violazione dei principi dettati dalla sentenza di annullamento ed il travisamento della prova. Posto, infatti, che anche per tale episodio sembra mancare una chiamata di correità diretta dell'[OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione del fatto appare essere frutto di una lettura in chiave esclusivamente accusatoria; difatti, la tesi difensiva dell'essere stato il Tedesi quale Direttore Generale anche in questo caso truffato dal duo [OSCURATO:PERSONA]-Chirichelli, sembra trovare conferma in quelle deposizioni testimoniali di altri dipendenti di A.S.M. Pavia i quali confermavano che il primo tentativo di incasso del titolo non era andato a buon fine poiché l'ufficio postale non aveva proceduto al pagamento dell'assegno in assenza di una seconda sottoscrizione degli organi rappresentativi la società. Circostanza che appare essere stata sacrificata nella sua valutazione logica poiché, ove Tedesi fosse stato effettivamente partecipe dell'accordo finalizzato al peculato, avrebbe sin dall'inizio operato d'accordo con i correi e non sarebbe intervenuto a seguito del primo tentativo infruttuoso. Così che la tesi del raggiro operato dal duo [OSCURATO:PERSONA]-Chirichelli appare avere trovato anche in tal caso uno specifico riscontro. In sostanza quindi anche per tale episodio la sentenza del giudice di rinvio valorizza elementi, quali la sottoscrizione di un titolo, l'anomalia delle forme di pagamento che avvenivano invece normalmente attraverso compensazioni, il ruolo attivo dell'imputato nella gestione della società, che la pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione aveva già svalutato non ritenendoli elementi idonei a fondare l'affermazione di responsabilità. Sarà pertanto compito del giudice di rinvio, procedendo prima ad una adeguata esposizione dell'operazione compiuta nel settembre del 2013 descrivendo il contenuto del titolo sottoscritto, il traente ed il prenditore dello stesso, circostanze queste omesse dalla impugnata sentenza e che rendono difficoltosa l'individuazione della natura dell'operazione, tenuto conto dell'esito relativamente al primo episodio, rivalutare il compendio probatorio, valorizzando le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] riferite al fatto del 2013 ove specifiche e procedendo poi ad individuare gli ulteriori elementi di prova, ove sussistenti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello