CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 25836/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17862/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO BRESCIA n. 690/2017 depositata il10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Bergamo da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’attore chiese l’accertamento in suo favore dell’esistenza del diritto di superficie sul sottotetto e del correlato diritto di sopraelevazione, secondo il progetto depositato in Comune. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Brescia confermò la sentenza di primogrado che aveva accolto, per quanto di ragione, la domanda ed aveva accertato il diritto dell’attore di ristrutturare il sottotetto secondo il progetto presentato al Comune previa corresponsione di un’indennità ai convenuti. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Daniela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008, antecedente alla riforma della L.69/2009, si applica il termine di impugnazione di un anno, che, nellaspecie, è stato rispettato. Va, altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, per avere i convenuti accettato l’indennità prevista dagli artt. 1127 c.c. e 1132 c.c. La giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. S.U. n. 1616/1997; Cass. n. 13764/2002 e Cass. n. 14368/2014) è consolidata nel ritenere che l'acquiescenza ad una decisione di condanna, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. Da ciò consegue che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile quando il soccombente (o, comunque, la parte onerata in virtù di provvedimento giudiziale esecutivo, come nel caso di specie) abbia provveduto all'integrale pagamento della somma dovuta in forza di una pronunzia giudiziale, pur se sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione. Nel caso di specie, l’accettazione dell’indennità da parte dei ricorrenti non costituisce acquiescenza alle statuizioni del giudice di merito. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 952 c.c. e 1127 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione del titolo di proprietà, ritenendo che il diritto di sopraelevazione comprendesse il piano di calpestio del sottotetto, mentre il diritto di superficie- e conseguentemente di sopraelevare - sarebbe limitato alla copertura del tetto. L’interpretazione fornita dal giudice di merito non avrebbe tenuto conto dell’interpretazione letterale del titolo, che faceva riferimento ad “una porzione del sottotetto”, dando invece, rilevanza ad un criterio estraneo all’ermeneusi contrattuale, fondato sull’id quod plerumque accidit. Il motivo è inammissibile perché impinge non la violazione dei criteri ermeneutici, ma il risultato dell’interpretazione del contratto, che è affidata al giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità. La Corte di merito, al fine di verificare l’estensione del diritto di superficie ha esaminato il titolo originario, l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa degli attori, nel disporre della proprietà in favore dei figli, avevano ceduto in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] il diritto di superficie per la costruzione “al di sopra del sottotetto”, determinando i confini nei muri perimetrali su ogni lato. Tale diritto è stato trasferito all’attore, che aveva acquistato dal fallimento la proprietà dell’intero sottotetto e non solo la porzione costituita dalla copertura del tetto, non risultando alcuna limitazione nel decreto di trasferimento emesso nell’ambito della procedura fallimentare. Inoltre, la Corte di merito ha valorizzato la previsione, contenuta nell’atto di costituzione del diritto di superficie, con la quale le parti si impegnavano a mantenere in proprietà l’unità che si andava ad edificare e che, necessariamente, comprendeva l’intero sottotetto. Corroborava tale plausibile interpretazione la considerazione della Corte di merito, che ha considerato “ardita” la soluzione progettuale di costruire sul tetto, ritendo, invece, che la sopraelevazione non era lesiva del decoro architettonico, ma, al contrario, ne preservava l’armonia. A tale plausibile interpretazione, i ricorrenti contrappongono una differente interpretazione, sebbene non sia consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra il giudice, in assenza di violazione dei canoni ermeneutici (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. Civ., Sez. III, 28.11.2017, n.28319). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stato dedotto che il progetto di sopraelevazione prevedeva sporgenze e terrazzi rispetto ai muri perimetrali Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Civ., Sez. II, 14.10.2021, n.28072). Pur trattandosi di un vizio di carattere processuale, al fine di soddisfare il requisito di specificità del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il motivo d’appello - censurando che il progetto di sopraelevazione prevedeva sporgenze rispetto ai muri perimetrali – non essendo sufficiente la doglianza sulla “non conformità del progetto depositato dal signor Paciocchi al diritto dallo stesso acquisito”, come risulta dal motivo di ricorso (pag. 14 del ricorso). Il ricorrente ha omesso di trascrivere il motivo di gravame e le conclusioni rassegnate in grado d’appello, al fine di porre la Corte nelle condizioni di verificare se la sentenza di primo grado fosse stata appellata sotto tale profilo; risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che i ricorrenti aveva censurato unicamente “l’errata valutazione dei confini della proprietà eventualmente ceduta e della conformità alla normativa del progetto”. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art. 13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera d