CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2015
Cassazione n. 12108/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale B. Buozzi n. 36 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e domiciliata presso lo studio del difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 294 in Roma; -controricorrente – Oggetto: Irpef , Ilor 1996 - Cartella di pagamento - Tempestività, o meno, dell’appello - Diniego di condono. avverso la sentenza n. 6891, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, il 12.11.2015, e pubblicata il 18.12.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fattidi causa 1. A seguito di verifica fiscale era notificato dall’Ente impositore a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento di maggior reddito, e conseguente pretesa di proporzionali tributi Irpef, Ilor ed accessori, con riferimento all’anno 1996. L’atto impositivo diveniva definitivo, essendo stata dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente, per effetto della sentenza n. 221/08/05 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, depositata il 28 ottobre 2015 (mem. ADE, p. 2) e passata in giudicato. Quindi era notificata a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2007 0146049551 per cui è causa, recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme accertate, per un importo complessivo di Euro 13.665,44 (sent CTR, p. II). 2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, proponendo plurime contestazioni, innanzitutto procedimentali. Le difese proposte da [OSCURATO:PERSONA] erano ritenute infondate dalla CTP, che rigettava il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, sezione staccata di Latina, rinnovando le proprie censure. La CTR riuniva al ricorso quello proposto dalla contribuente avverso il diniego di accesso a normativa di definizione agevolata della controversia, e quindi dichiarava inammissibile l’impugnazione a causa della sua tardiva proposizione, anche con riferimento al primo grado del giudizio. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resistono mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria e l’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR deliberato senza “distacco tra la fase di pubblica udienza, alla presenza delle parti, e quella decisoria riservata alla Commissione” (ric., p. VI). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 14, numero 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame “disatteso un’espressa doglianza della contribuente relativa alla necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del concessionario” (ric., p. VI). 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto intempestivo l’appello da lei introdotto. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39, comma 12, del D.Lgs. n. 98 del 2012, per avere la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato esame del ricorso riunito con il quale aveva proposto opposizione avverso il diniego di accesso al condono deciso dall’Amministrazione finanziaria. 5. Con il primo motivo di ricorso la contribuente critica la nullità della sentenza impugnata, per avere la CTR deliberato senza “distacco tra la fase di pubblica udienza, alla presenza delle parti, e quella decisoria riservata alla Commissione” (ric., p. VI). 5.1. La contestazione introdotta dalla ricorrente risulta mal proposta perché, nella sua prospettazione, la CTR avrebbe adottato la sua decisione senza soluzione di continuità tra l’udienza pubblica e la deliberazione, ed afferma che tanto emergerebbe dallo stesso testo della pronuncia, ma non indica in qual modo, e dalla lettura del testo della sentenza la critica non trova riscontro. Inoltre l’udienza è stata celebrata il 12.11.2015, mentre il deposito della decisione è intervenuto il 18.12.2015. Il primo strumento d’impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 6. Mediante il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione di legge che ritiene essere riscontrabile nella pronuncia adottata dalla CTR, per non aver rilevato il vizio della decisione di primo grado conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario per la riscossione. 6.1. Invero tra l’Ente impositore ed il Concessionario per la riscossione non sussiste, neppure nel giudizio tributario avente ad oggetto una cartella esattoriale, un litisconsorzio necessario. Ne consegue che è onere del ricorrente convenire tempestivamente in giudizio le controparti che ritiene necessarie ai propri fini, non essendovi obbligo del giudicante di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10019), fermo restando che rimane una scelta non coercibile dell’Ente impositore e del Concessionario per la riscossione costituirsi in giudizio oppure rimanere contumaci. Il secondo mezzo d’impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere perciò rigettato. 7. Con il suo terzo motivo di ricorso la contribuente critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per avere erroneamente ritenuto intempestivo l’appello da lei introdotto. 7.1. Scrive in proposito la CTR che “La sentenza della C.T.P. di Frosinone è stata … depositata il 08 marzo 2010, mentre l’appello è stato inviato sia ad Equitalia sia all’Agenzia della Entrate in data 04 luglio 2011 quindi oltre il termine per la presentazione dello stesso, quindi è inammissibile” (sent. CTR, p. III). 7.2. Le argomentazioni proposte dal giudice del gravame sono contrastate dalla ricorrente sostenendo che “l’invio dell’appello è tempestiva tenendo conto del termine lungo applicabile e di ben due sospensioni feriali” (ric., p. VII). 7.3. Occorre allora rilevare che quando la contribuente invoca l’applicabilità del termine lungo d’impugnazione sembra corretto ritenere intenda riferirsi sia alla mancata notificazione della decisione, che importa l’applicazione del termine d’impugnazione c.d. lungo, sia alla complessiva durata del termine d’impugnazione applicabile, che non è quello di sei mesi attualmente vigente, bensì quello di un anno con decorrenza dal deposito della sentenza impugnata perché, nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto in primo grado in data antecedente il 4.7.2009. Al termine di un anno deve quindi aggiungersi il periodo di sospensione feriale applicabile, non risultando comprensibile la tesi della ricorrente, peraltro non argomentata, secondo cui il termine di sospensione feriale dovrebbe essere calcolato due volte. 7.4. In conseguenza, preso atto che si sono registrati contrasti, anche nella giurisprudenza di legittimità, circa l’applicabilità al caso di specie del termine di sospensione feriale pari a quarantasei o a trentuno giorni, essendo stata la decisione di primo grado depositata l’8.3.2010, e risultando pacifico che il ricorso innanzi alla CTR è stato spedito il 4.7.2011, l’impugnazione risulta comunque tardiva. Anche il terzo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 8. Mediante il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato esame del ricorso riunito con il quale aveva proposto opposizione avverso il diniego di accesso al condono deciso dall’Amministrazione finanziaria con provvedimento prot. 65197 del 5.9.2012 (controric. ADE, p. 3). 8.1. Il giudice dell’appello mostra di aver presente la questione proposta dalla contribuente, in quanto riferisce della presentazione del ricorso avverso il diniego di condono e dell’istanza di riunione del fascicolo, che peraltro ha espressamente accolto. Quindi il giudice del gravame non pronuncia espressamente sul punto, evidentemente ritenendo che anche questa problematica “resta assorbita”, con “ogni altra questione, domanda e/o eccezione prospettata dalle parti e/o rilevabile d’ufficio” (sent. CTR, p. IV). Invero la ricorrente pone una questione di puro diritto, su cui questa Corte è comunque chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416), che attiene al se, nel caso di specie, possa ritenersi legittimo il diniego al condono espresso dall’Amministrazione finanziaria. 8.2. La contestazione appare invero mal proposta, perché la contribuente non ha cura di indicare ai sensi di quale disciplina abbia proposto l’istanza di definizione agevolata della controversia, e neppure riporta per quale ragione la stessa sia stata disattesa. Inoltre la controricorrente Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il ricorso avverso il diniego, proposto dalla contribuente, non le è mai stato notificato. La contribuente invoca comunque il disposto di cui all’art. 39, comma 12, Dl. n. 98 del 2012, come conv., ed all’art. 29, comma 16 bis,del Dl n. 216 del 2011. 8.3. Deve allora rilevarsi che l’art. 39 cit. ha disciplinato la definibilità agevolata delle liti fiscali “pendenti”, e questa previsione non è successivamente mutata. Nel caso di specie, però, la lite fiscale non risultava pendente, perché l’avviso di accertamento era divenuto definitivo, in quanto l’impugnazione dell’atto impositivo era stata definita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone con sentenza n. 221/08/05, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, depositata il 28 ottobre 2015 e passata in giudicato (controric. ADE, p. 2). Ne discende che neppure l’invocato pagamento di somme a titolo di condono da parte della contribuente incide nella presente vicenda processuale. Anche nella parte in cui la contestazione proposta dalla contribuente con il quarto strumento di impugnazione possa ritenersi ammissibile, quindi, la censura appare comunque infondata, e deve perciò essere respinta. 9. Rimane ancora da segnalare che nella sua succinta memoria la ricorrente ha ritenuto di segnalare che questa Corte ha accolto, con pronunce nn. 21783/23 e 21810/23 i ricorsi proposti da suo marito [OSCURATO:PERSONA], appartenenti “al medesimo contesto … infatti l’odierno giudizio deriva dall’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Sora in riferimento al modello unico sottoscritto da entrambi i coniugi”. Le due decisioni invocate dalla contribuente hanno disposto la cassazione delle pronunce sfavorevoli al Mancini, affermando che in caso di impugnazione di cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, poiché l’atto impoesattivo integra la prima manifestazione di una determinata pretesa tributaria nei confronti del contribuente, deve ammettersi la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, per l’applicazione della normativa condonistica di cui al Dl n. 119 del 2018. Nella vicenda processuale in esame, che riguarda [OSCURATO:PERSONA], però, non ricorre l’ipotesi di una pretesa tributaria dipendente da accertamento automatizzato e notificata mediante cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, bensì di una pretesa tributaria comunicata dall’Amministrazione finanziaria mediante l’invio di avviso di accertamento, ormai definitivamente consolidatosi negli effetti dopo essere stato anche sottoposto ad impugnativa, e quindi trasfusa nella cartella di pagamento per cui è causa. 10. In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato, e deve perciò essere rigettato. 11. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa, dovendo anche tenersi conto che l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. 11.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 678,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; nonché di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e le liquida in complessivi Euro 536,00per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,