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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10273/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E L'ABITARE - [OSCURATO:PERSONA] SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIPUGLIA – LECCE n. 291/2025 depositata il 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17001/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 10273/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avvisod’accertamento n. 538 del 30 dicembre 2022 in relazione all’IMU 2017dovuta per la proprietà di diversi immobili in quel Comune.L’Agenzia contribuente impugnò l’avviso avanti alla Corte di GiustiziaTributaria di I grado di Lecce che, con sentenza n. 2318/2023 del27/12/2023, respinse il ricorso.Su appello proposto dalla contribuente medesima, nel contraddittorio conil Comune e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia, sez.

Lecce, ha accolto parzialmente ilgravame con riferimento agli alloggi accatastati a destinazione abitativa.Secondo il giudice d’appello, che ha richiamato la pronuncia di questaCorte n. 3983/21, il disposto dell’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 102/13,convertito nella legge 124/13, che ha modificato il comma 10, sestoperiodo, del d.l. 201/2011, conv. nella legge 214/2011, ha ribadito che ladetrazione d’imposta si applichi agli alloggi assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (oggi Agenzie regionali) o dagli enti diedilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stessefinalità.

Ciò sarebbe confermato dalla legislazione locale e, in particolare,dall’art. 1, comma 1, della legge reg.

Puglia n. 22/2014 ove sono stabilitele finalità dell’Agenzia suindicata.

La Corte di merito richiama altresìun’ulteriore pronuncia di questa Corte (n. 5870/2023) che ha riconosciutol’esenzione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali comedefiniti nel d.interm. 22 aprile 2008 (vv. anche Cass. 14515/24),concludendo che per gli alloggi di proprietà IACP ci sarebbe l’esenzionetotale, mentre per altri immobili destinati a diversa funzione vi sarebbe lamera detrazione di € 200,00 per abitazione principale.Ne deriverebbe una presunzione relativa di destinazione di tutti gli alloggidi proprietà dell’Agenzia, che potrebbe essere vinta dal Comune, e ciòsarebbe ricavabile anche dalla pronuncia n. 6380/2024 di questa Corte.

LaNumero registro generale 17001/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 10273/2026Data pubblicazione 20/04/2026Corte territoriale ha quindi ritenuto che il Comune, onerato della prova inbase al principio della c.d.

“vicinanza”, non avesse fornito alcunaindicazione circa la concreta mancata conformità degli alloggi allecaratteristiche di cui al citato d.m. 22 aprile 2008.

Esclusa pertanto latassazione con riferimento agli immobili abitativi, la Corte di merito haritenuto che “ogni altro immobile” benefici della deduzione di € 200,00.Ricorre per cassazione il Comune sulla base di cinque motivi.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta depositata il 23 marzo u.s., i difensoridelle parti hanno rappresentato che, a seguito di intercorsi incontri, èemersa la fattiva volontà di sottoscrivere un accordo conciliativo inerentetutto il contenzioso avente ad oggetto il tributo locale.Atteso che i predetti difensori, debitamente autorizzati dai rispettivi entirappresentati, hanno chiesto, pertanto, un rinvio della trattazione delprocedimento al fine di completare la procedura d’accordo con la ratificadei rispettivi organi di rappresentanza.Ritenuto che le questioni devolute al giudizio, e i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendano opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimentodelle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale dellacontroversia.

P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E L'ABITARE - [OSCURATO:PERSONA] SALENTOrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIPUGLIA – LECCE n. 291/2025 depositata il 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17001/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 10273/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avvisod’accertamento n. 538 del 30 dicembre 2022 in relazione all’IMU 2017dovuta per la proprietà di diversi immobili in quel Comune.L’Agenzia contribuente impugnò l’avviso avanti alla Corte di GiustiziaTributaria di I grado di Lecce che, con sentenza n. 2318/2023 del27/12/2023, respinse il ricorso.Su appello proposto dalla contribuente medesima, nel contraddittorio conil Comune e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Puglia, sez. Lecce, ha accolto parzialmente ilgravame con riferimento agli alloggi accatastati a destinazione abitativa.Secondo il giudice d’appello, che ha richiamato la pronuncia di questaCorte n. 3983/21, il disposto dell’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 102/13,convertito nella legge 124/13, che ha modificato il comma 10, sestoperiodo, del d.l. 201/2011, conv. nella legge 214/2011, ha ribadito che ladetrazione d’imposta si applichi agli alloggi assegnati dagli Istitutiautonomi per le case popolari (oggi Agenzie regionali) o dagli enti diedilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stessefinalità. Ciò sarebbe confermato dalla legislazione locale e, in particolare,dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 22/2014 ove sono stabilitele finalità dell’Agenzia suindicata. La Corte di merito richiama altresìun’ulteriore pronuncia di questa Corte (n. 5870/2023) che ha riconosciutol’esenzione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali comedefiniti nel d.interm. 22 aprile 2008 (vv. anche Cass. 14515/24),concludendo che per gli alloggi di proprietà IACP ci sarebbe l’esenzionetotale, mentre per altri immobili destinati a diversa funzione vi sarebbe lamera detrazione di € 200,00 per abitazione principale.Ne deriverebbe una presunzione relativa di destinazione di tutti gli alloggidi proprietà dell’Agenzia, che potrebbe essere vinta dal Comune, e ciòsarebbe ricavabile anche dalla pronuncia n. 6380/2024 di questa Corte. LaNumero registro generale 17001/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 10273/2026Data pubblicazione 20/04/2026Corte territoriale ha quindi ritenuto che il Comune, onerato della prova inbase al principio della c.d. “vicinanza”, non avesse fornito alcunaindicazione circa la concreta mancata conformità degli alloggi allecaratteristiche di cui al citato d.m. 22 aprile 2008. Esclusa pertanto latassazione con riferimento agli immobili abitativi, la Corte di merito haritenuto che “ogni altro immobile” benefici della deduzione di € 200,00.Ricorre per cassazione il Comune sulla base di cinque motivi.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta depositata il 23 marzo u.s., i difensoridelle parti hanno rappresentato che, a seguito di intercorsi incontri, èemersa la fattiva volontà di sottoscrivere un accordo conciliativo inerentetutto il contenzioso avente ad oggetto il tributo locale.Atteso che i predetti difensori, debitamente autorizzati dai rispettivi entirappresentati, hanno chiesto, pertanto, un rinvio della trattazione delprocedimento al fine di completare la procedura d’accordo con la ratificadei rispettivi organi di rappresentanza.Ritenuto che le questioni devolute al giudizio, e i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendano opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimentodelle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale dellacontroversia. P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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