Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36956/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità per la detenzione e cessione di stupefacente (Tortorella e Aspri); vizio della motivazione per gli aumenti per la continuazione (art. 81 e 133 cod. pen.); vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Aspri e Trovato).

2. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito.

I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, prospettano un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia come dalle intercettazioni emerge la responsabilità degli imputati, del resto, le intercettazioni non risultano neanche contestate nel loro contenuto (travisamento).

Si tratta dì una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.

La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul trattamento sanzionatorio, peraltro al di sotto della media edittale, rilevando un aumento per la continuazione molto contenuto e la pena base individuata in maniera corretta.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Per le circostanze attenuanti generiche si deve rilevare che le stesse risultano precluse, in considerazione del precedente giudizio in Cassazione, che aveva annullato la sentenza solo per il trattamento sanzionatorio, conseguente alla decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019 sulla pena minima edittale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità per la detenzione e cessione di stupefacente (Tortorella e Aspri); vizio della motivazione per gli aumenti per la continuazione (art. 81 e 133 cod. pen.); vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Aspri e Trovato). 2. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, prospettano un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia come dalle intercettazioni emerge la responsabilità degli imputati, del resto, le intercettazioni non risultano neanche contestate nel loro contenuto (travisamento). Si tratta dì una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul trattamento sanzionatorio, peraltro al di sotto della media edittale, rilevando un aumento per la continuazione molto contenuto e la pena base individuata in maniera corretta. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Per le circostanze attenuanti generiche si deve rilevare che le stesse risultano precluse, in considerazione del precedente giudizio in Cassazione, che aveva annullato la sentenza solo per il trattamento sanzionatorio, conseguente alla decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019 sulla pena minima edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 36956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris