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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29493/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 p [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, con ordinanza in data 25/11/2021, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui ald'art. 41-bis ord. pen., .A/verso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto il trattenimento di corrispondenza ex art. 18 ord. pen.

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale "In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto D che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata" (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407), facendo rilevare il contenuto criptico delle espressioni e segni grafici contenuti nella missiva.

Il ricorso si limita a non convenire con la valutazione di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 p [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, con ordinanza in data 25/11/2021, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui ald'art. 41-bis ord. pen., .A/verso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto il trattenimento di corrispondenza ex art. 18 ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale "In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto D che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata" (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407), facendo rilevare il contenuto criptico delle espressioni e segni grafici contenuti nella missiva. Il ricorso si limita a non convenire con la valutazione di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 29493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris