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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 48920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3141 del 07/07/2021 - dep. 2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai delitti per i quali era stato condannato in forza delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania; 2) sentenza emessa il 15 dicembre 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone; 3) sentenza emessa il 16 marzo 2017 dalla Corte di appello di Catania; con l'ordinanza indicata, il giudice dell'esecuzione riconobbe il vincolo della continuazione tra tutti i predetti reati, rideterminando la pena complessiva nella misura di nove anni di reclusione ed euro duemila di multa.

Investita del ricorso del condannato, la citata sentenza della Prima Sezione annullò il provvedimento allora impugnato osservando che «il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta con la sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania, ma nel farlo è incorso in errore, perché non ha compiuto lo scorporo dei vari reati e delle relative pene, al fine di verificare quale fosse, secondo il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato più grave fra tutti quelli giudicati con tutte le sentenze alle quali il riconoscimento della continuazione è riferito.

Da tale errore è derivato quello consistito nell'indicare come pena base, ai fini della determinazione della pena per i reati posti in continuazione in fase esecutiva, quella di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, che non è riferibile a un solo reato, dato che in fase di cognizione, nel processo definito con la sentenza citata, vennero giudicati più reati, già ivi ritenuti avvinti dalla continuazione».

2. Pronunciandosi in sede di rinvio, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza del 1.4/07/2022, fermo il riconoscimento della continuazione, ha determinato la pena nella stessa misura dell'ordinanza annullata (anni 9 di reclusione ed euro 2 mila di multa), individuando il reato più grave nella rapina aggravata di cui al capo a) della sentenza indicata supra al punto 1) e operando poi gli aumenti per gli altri reati giudicati dalla stessa sentenza e per quelli di cui ai punti 2) e 3).

3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione, in quanto, dopo a ve r individuato la violazione più grave, ha ritenuto di applicare un aumento della pena detentiva nella misura di mesi 4 di reclusione per ciascuno dei tre reati-satellite, pervenendo però a una pena errata, così come errata è la pena relativa alla sentenza n. 757/2015, emessa in primo grado e riformata in inelius in appello.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento in parte con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte fondato.

Coglie nel segno la prima doglianza, poiché, calcolando la pena detentiva nella misura indicata dal giudice dell'esecuzione, la pena complessiva per la condanna di cui al punto 1) risulta pari ad anni 6 di reclusione e, con la riduzione per il rito, ad anni 4 di reclusione, con una differenza in diminuzione, rispetto alla pena calcolata dal g.e. di mesi 10 e giorni 20 di reclusione.

Non è fondata, invece, l'ulteriore doglianza relativa alla condanna di cui al punto 3), per la quale il g.e. ha stabilito una pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 600 di multa, inferiore, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, alla pena rideterminata in melius nel giudizio di appello (anni 4 di reclusione).

Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena finale del reato continuato detraendo da quella individuata dal provvedimento impugnato (anni 9 di reclusione ed euro 2000 si multa) la maggior pena indicata nella misura di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, così giungendosi alla pena finale di anni 8, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre a euro 2000 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena finale del reato continuato, che ridetermina in anni otto, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3141 del 07/07/2021 - dep. 2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai delitti per i quali era stato condannato in forza delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania; 2) sentenza emessa il 15 dicembre 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone; 3) sentenza emessa il 16 marzo 2017 dalla Corte di appello di Catania; con l'ordinanza indicata, il giudice dell'esecuzione riconobbe il vincolo della continuazione tra tutti i predetti reati, rideterminando la pena complessiva nella misura di nove anni di reclusione ed euro duemila di multa. Investita del ricorso del condannato, la citata sentenza della Prima Sezione annullò il provvedimento allora impugnato osservando che «il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta con la sentenza emessa il 3 novembre 2015 dalla Corte di appello di Catania, ma nel farlo è incorso in errore, perché non ha compiuto lo scorporo dei vari reati e delle relative pene, al fine di verificare quale fosse, secondo il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il reato più grave fra tutti quelli giudicati con tutte le sentenze alle quali il riconoscimento della continuazione è riferito. Da tale errore è derivato quello consistito nell'indicare come pena base, ai fini della determinazione della pena per i reati posti in continuazione in fase esecutiva, quella di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, che non è riferibile a un solo reato, dato che in fase di cognizione, nel processo definito con la sentenza citata, vennero giudicati più reati, già ivi ritenuti avvinti dalla continuazione». 2. Pronunciandosi in sede di rinvio, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza del 1.4/07/2022, fermo il riconoscimento della continuazione, ha determinato la pena nella stessa misura dell'ordinanza annullata (anni 9 di reclusione ed euro 2 mila di multa), individuando il reato più grave nella rapina aggravata di cui al capo a) della sentenza indicata supra al punto 1) e operando poi gli aumenti per gli altri reati giudicati dalla stessa sentenza e per quelli di cui ai punti 2) e 3). 3. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione, in quanto, dopo a ve r individuato la violazione più grave, ha ritenuto di applicare un aumento della pena detentiva nella misura di mesi 4 di reclusione per ciascuno dei tre reati-satellite, pervenendo però a una pena errata, così come errata è la pena relativa alla sentenza n. 757/2015, emessa in primo grado e riformata in inelius in appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento in parte con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in parte fondato. Coglie nel segno la prima doglianza, poiché, calcolando la pena detentiva nella misura indicata dal giudice dell'esecuzione, la pena complessiva per la condanna di cui al punto 1) risulta pari ad anni 6 di reclusione e, con la riduzione per il rito, ad anni 4 di reclusione, con una differenza in diminuzione, rispetto alla pena calcolata dal g.e. di mesi 10 e giorni 20 di reclusione. Non è fondata, invece, l'ulteriore doglianza relativa alla condanna di cui al punto 3), per la quale il g.e. ha stabilito una pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 600 di multa, inferiore, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, alla pena rideterminata in melius nel giudizio di appello (anni 4 di reclusione). Questa Corte può procedere alla rideterminazione della pena finale del reato continuato detraendo da quella individuata dal provvedimento impugnato (anni 9 di reclusione ed euro 2000 si multa) la maggior pena indicata nella misura di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, così giungendosi alla pena finale di anni 8, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre a euro 2000 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena finale del reato continuato, che ridetermina in anni otto, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 2000,00 di multa. Ri
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