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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 34476/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 21925/2020 Roma, 16 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 526/2020 pubblicata in data 27.05.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPO61TATO N0/9:4Cr-711, 099i, 17 MeV. 20 fl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 21925/2020 Roma, 16 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 526/2020 pubblicata in data 27.05.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPO61TATO N0/9:4Cr-711, 099i, 17 MeV. 20 fl
Decreto Cassazione n. 34476/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris