CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 798/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (O URSOLA) CINZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1732/2016 depositata il 26/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione alla successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], deceduto lasciando eredi i figli Gino e Lina, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno chiamato in giudizio, nel 2008, la coerede [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, chiedendo accertarsi l’usucapione di alcuni beni immobili, già nel possesso del loro dante causa. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver posseduto in via esclusiva separate porzioni del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] (PD) a partire dal 1976. Ha quindi chiesto il rigetto della avversa domanda e l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione della corrispondente quota del fabbricato. In aggiunta alla domanda tesa all’accertamento dell’acquisto per usucapione, la convenuta ha chiesto altresì la divisione degli altri beni indicati in citazione dal lotto 2 al lotto 6. Nulla ha eccepito con riguardo agli immobili indicati al lotto 1, precisando di non essere comproprietaria deglistessi. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha rigettato le domandericonvenzionali di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, ha esaminato in primo luogo una lettera dell’agosto 2001a firma del tecni co incaricato dal coerede [OSCURATO:PERSONA], indirizzata a Lina e da questa prodotta nel giudizio. Con tale lettera il tecnico, per conto del coerede Gino , invitava la medesima [OSCURATO:PERSONA] a prendere contatti con lui al fine di verificare la disponibilità a definire la situazione dei beni in comproprietà; in questa lettera si rappresentava, nello stesso tempo, l’esigenza di risolvere alcuni inconvenienti igienico-sanitari relativi “alla porzione di casa da lei occupata”. In relazione a questa lettera, la Corte di merito ha osservato che si trattava di dichiarazione proveniente dal terzo, priva di valore confessorio e perciò inidonea a fornire la prova dei diritti vantati da [OSCURATO:PERSONA] sulle porzioni del fabbricato. Ciò posto, la Corte d’appello, sulla base delle deposizioni testimoniali, ha negato che la convenuta fosse nelpossesso delle porzioni, oggetto della domanda di usucapione, riconoscendo invece che [OSCURATO:PERSONA] aveva il possesso sia dell’intero fabbricato, rivendicato pro parte da [OSCURATO:PERSONA], sia degli altri beni ereditari, compresi due libretti di deposito a risparmio. La Corte d’appello, inoltre, ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Al fine della prova dell’accettazione, questa aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In proposito la Corte di merito ha ritenuto che la dichiarazione, pur contenendo l’assunzione del titolo di erede, non potesse valere quale atto di accettazione espressa, essendo rimasta “nella sfera personale della signora [OSCURATO:PERSONA] e da quella non è mai uscita”. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti, contumaci in grado d’appello. Sono pervenute memorie. I chiamati per l’integrazione del contraddittorio sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la ricorrente si duole della valutazione, fatta dalla Corte d’appello, della lettera a lei inviata dal tecnico incaricato da [OSCURATO:PERSONA]. O sserva che la produzione di tale lettera aveva il duplice fine di confermare il possesso della convenuta delle porzioni del fabbricato in [OSCURATO:PERSONA], smentendo, nello stesso tempo, il possesso esclusivo dell’intero bene rivendicato dagli attori. Il fatto che la dichiarazione, per la sua provenienza, non avesse valore confessorio non toglieva che il documento avrebbe dovuto essere comunque valutato nel complesso degli elementi istruttori acquisiti alla causa. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, una volta negato il valore confessorio della dichiarazione, ha però omesso qualsiasi doveroso esame del documento. Il passo che si legge nella sentenza : “La Corte, valutando il documento medesimo [...]” - diversamente da quanto sostengono i controricorrenti, non rispecchia minimamente il reale contenuto della decisione, dalla quale emerge con assoluta evidenza che le prove orali sono state valutate indipendentemente da qualsiasi considerazione del documento, che è estato a priori seccamente espunto dal materiale istruttorio. Ciò significa che la censura di cui al motivo ora in esame non propone affatto una lettura alternativa degli elementi istruttori, come sostengono i controricorrenti nella memoria, ma veicola la denuncia di una pregiudiziale e illegittima esclusione del documento dal novero degli elementi valutabili ai fini del decidere. Invero, le ammissioni contenute in una corrispondenza inviata da un tecnico che dichiari di operare su incaricodalla parte, pur non avendo valore confessorio, possono comunque costituire indizi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Non ci sono ragioni per non attribuire a tali eventuali ammissioni il medesimo valore di quello generalmente attribuito alle ammissioni contenute nellelettere inviate dal legale della parte (cfr. Cass. n. 7551/1986; n. 19191/2005). 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle censure di cui al secondo e terzo motivo, che investono la decisione nella parte in cui ha riconosciuto il possesso degli attori (secondo motivo), negando quello della convenuta (terzo motivo), sempre in relazione alla medesima porzione dell’immobile. 3. È fondato altresì il quarto motivo, che denuncia violazione degli artt. 475 e 480 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. e subordinatamente la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto la prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di accettare l’eredità del genitore, negando che l’assunzione del titolo di erede, contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da [OSCURATO:PERSONA], potesse valere quale accettazione espressa, essendo la stessa dichiarazione rimasta nella sfera della dichiarante. Ai sensi dell'art 475 c.c.,si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e nonricettizio, in quanto la relativa dichiarazione non è diretta ad un destinatario determinato dal quale debba essere conosciuta o conoscibile per essere produttiva di effetti (Cass. n. 3021/1969). Ciò non toglie – secondo la dottrina - che la dichiarazione debba anche essere emessa dal dichiarante, e cioè fatta uscire dalla sua sfera affinché qualcuno possa prenderne conoscenza. Ora, nel in cui l’assunzione del titolo di erede sia contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tale requisito sussiste per definizione. Infatti, la dichiarazione è resa a pubblico ufficiale, chiamato ad autenticare la sottoscrizione dopo avere ammonito il dichiarante circa la responsabilità penali derivanti dal mendacio. La giurisprudenza di questa Corte è incline a riconoscere che la dichiarazione sostitutiva possa contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c. (Cass. n. 19708/2020; n. 27042/2011). Piuttosto, con riferimento all’applicazione dell’art. 475 c.c., si dovrà solo tener presente che talvolta potrebbe non bastare il fatto di qualificarsi erede, in quanto, come giustamente si è osservato, tale parola viene spesso impiegata, dallo stesso legislatore, anche nel senso di chiamato. Nel caso in esame, però, un pro blema del genere non è stato sollevato. La Corte d’appello, come è evidente,ha negato l’esistenza dell’accettazione espressa non in ragione di un dubbio sull’effettivo significato attribuito dalla dichiarante alla parola erede, ma ipotizzando, del tutto erroneamente, che la dichiarazione non fosse stata emessa. La sentenza va cassata anche sotto questo profilo. 4. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1158 e 1161 c.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. La decisione è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto, in favore del coerede [OSCURATO:PERSONA], l’acquisto per usucapione del diritto sui libretti bancari al portatore rinvenuti nell’eredità. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] merito, in relazione a tali libretti, ha osservato che questi sono stati nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] dal 1975, quando il medesimo dichiarò al Pretore di Este che “per i libretti si sarebbe trovato un accordo fra le parti”. Ciò posto, in base al rilievo che “non risultano atti di [OSCURATO:PERSONA], che li abbia rivendicati”, essa ha concluso che “i beni (i libretti e quindi il denaro in essi contenuto), nel possesso del coerede, sono stati usucapiti”. Così risulta persino letteralmente dai rilievi del giudice d’appello che l’usucapione è stata riconosciuta non sulla base dell’accertamento del possesso esclusivo del compartecipe, sorretto dal corrispondente animus, ma sulla base della considerazione, priva di rilievo, della inerzia della coerede nel far valere i propri diritti, attraversouna sorta di inversione dell’onere probatorio. Viceversa, pacifica la provenienza ereditaria dei beni, il possesso esclusivo del coerede, utile per l’usucapione, implicava un atto positivo del possessore «tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus" e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune» (Cass. n. 9359/2021). È vero che ex art. 2003 c.c., richiamato dai controricorrenti, il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio (Cass. n. 22328/2007). Ma è altrettanto vero che la legittimazione a ricevere il pagamento da parte della banca non vuol dire che il possessore sia l’unico reale titolare del diritto, se questo era originariamente comune a più persone. 5. In conclusione, sono accolti il primo, il quarto e il quinto motivo, sono assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso; dichi