CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 18527/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05YGFHB ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YGFHB) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la corte di appello di Genova ha confermato la sua condanna per il reato di tentato omicidio in concorso; rilevato che il ricorso, vertente sulla immotivata esclusione che dovesse essere pronunciata sentenza di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sull'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e, comunque sulla sua eccessività, essendosi il Giudice di merito discostato dai minimi edittali, si articola in motivi non consentiti e, comunque, completamente a-specifici; ritenuto, invero, che il ricorrente nel giudizio di appello ha rinunciato ai motivi in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto ed unicamente insistito per ottenere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed una riduzione della pena; rilevato che, a fronte della adeguata motivazione del Giudice di merito sui temi devoluti, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare l'erroneità della decisione; ricordato il principio secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il