CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 17 giugno 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata. La vicenda cautelare di [OSCURATO:PERSONA] viene all'attenzione di questa Corte per la quarta volta. L'articolato iter che ha preceduto l'ordinanza al vaglio odierno del Collegio può essere così sintetizzato, nei limiti di quanto è possibile ricostruire dagli atti e dal contenuto delle decisioni di questa Suprema Corte richiamate: - [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 27 luglio 2019, siccome gravemente indiziato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso, soppressione di cadavere e detenzione e porto di una pistola e di un fucile; - il Tribunale del riesame adito dall'imputato ex art. 309 cod. proc. peri., ha confermato ('ordinanza impugnata; - la prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale con sentenza n. 13061 del 28 gennaio 2020 limitatamente ai reati contestati ai capi B) e C) (omicidio e soppressione di cadavere); - in sede di rinvio, il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza genetica tranne che per i reati in materia di armi, per cui ha ritenuto sussistere le esigenze cautelari specialpreventive; - contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'indagato; la quinta sezione penale di questa Corte (sentenza n. 35925 del 23 ottobre 2020) ha nuovamente annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame, in quanto doveva essere chiarito, per inquadrare la posizione cautelare dell'indagato, se i reati contestati fossero aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - a questo punto, la difesa, agitando il ridimensionamento del quadro cautelare, ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; - il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza; su appello dell'indagato, il Tribunale del riesame ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; - contro detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero; - la prima sezione penale di questa Corte (sentenza n. 6346 del 13 gennaio 2021) ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame, chiedendo al Giudice del rinvio di argomentare quanto alla circostanza di cui all'art 416-bis.1 cod. pen. e di chiarire perché il decorso del tempo avesse dovuto determinare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari, reputando viziata la motivazione circa la personalità delinquenziale contenuta di Prostamo. - Il Tribunale del rinvio — con l'ordinanza oggi impugnata — ha respinto l'appello di Prostamo, rappresentando che quest'ultimo è sì stato condannato in primo grado per i reati di armi previa esclusione dell'aggravante mafiosa, ma che, contrariamente a come si era snodata la vicenda cautelare, era stato nel contempo condannato anche per omicidio volontario e soppressione di cadavere a trenta anni di reclusione, anch'essi senza aggravante mafiosa. In ogni caso, a prescindere dall'esito del processo di cognizione, il Tribunale del riesame ha specificato che l'annullamento da parte del Tribunale del riesame per i reati di cui ai capi B) e C) non era un novum utile per una rimeditazione del quadro cautelare, anche tenuto conto che la sentenza della quinta sezione penale aveva mantenuto in piedi il titolo cautelare nonostante residuassero solo i reati in materia di armi. Ha quindi neutralizzato la rilevanza in bonam partem del decorso del tempo, tenuto conto che Prostamo ha violato le prescrizioni di altre misure cautelari, è coinvolto in un traffico di stupefacenti ed ha detenuto, successivamente ai fatti per cui si procede, un'altra arma 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo dei suoi difensori di fiducia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato la sua sopravvenuta condanna per omicidio e soppressione di cadavere che, invece, essendosi formato il giudicato cautelare, non poteva essere presa in considerazione. Il ricorrente invoca, quindi, il principio di proporzionalità e cita diverse sentenze di questa Corte circa il tema dell'attualità e quello delle presunzioni. Contesta, infine, la parte il silenzio del Collegio della cautela circa l'applicazione degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso per essere quest'ultimo manifestamente infondato. L'annullamento della prima sezione penale non onerava solo il Tribunale di operare un'indagine relativa alla gravità indiziaria circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa, ma specificava altresì ulteriori elementi da valutare in ordine alla sostituzione o meno della misura custodiale inframurarìa. Il ridimensionamento della piattaforma indiziarla per effetto dell'annullamento dei capi B e C, operato dal Tribunale di Catanzaro all'esito del primo annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, non minava la tenuta del provvedimento, in quanto comunque la Corte di cassazione aveva mantenuto ferma la misura massima applicata dal Tribunale del Riesame. Il Procuratore generale cita altresì giurisprudenza di questa Corte circa l'impatto che una pronunzia di condanna può avere sul giudicato cautelare. [OSCURATO:PERSONA] DIRMOIl ricorso è inammissibile per plurime, concorrenti ragioni. 1. In primo luogo, il ricorso è aspecifico rispetto alle considerazioni svolte dal Tribunale del riesame — proprio in ossequio al vincolo di rinvio derivante dall'annullamento della prima sezione penale — a proposito degli indicatori del rischio di recidiva in capo al ricorrente, ricavati dalle pregresse violazioni delle prescrizioni concernenti misure cautelari già applicategli, dallo stabile inserimento nel traffico di stupefacenti e dalla detenzione, successiva ai fatti per cui si procede, di un'altra arma. Ebbene, il ricorso, affrontando altri aspetti o affidandosi ed enunciati critici generici, non dialoga con lo snodo cruciale della motivazione del provvedimento impugnato, quello, appunto, in cui sono state illustrate le ragioni per cui è attuale il rischio di recidiva. A questo proposito, il Collegio ricorda come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Al netto delle osservazioni sopra svolte — che sono di per sé sufficienti a reputare non ammissibile il ricorso — preme sottolineare che, quando poi il ricorso affronta il tema del giudicato cautelare, giunge a conclusioni non condivisibili; il Collegio ritiene, infatti, che la pronunzia di una sentenza di condanna, ancorché per reati per cui l'ordinanza cautelare era stata annullata, costituisca un quid novi idoneo ad impedire la cristallizzazione della decisione cautelare. In questo senso, ci si può ispirare alla giurisprudenza — concernente un tema affine — secondo la quale la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo, che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997). Ne consegue che certamente l'intervenuta condanna a trenta anni di reclusione, pur concernendo reati che formalmente non costituiscono più titolo cautelare, è circostanza valutabile nel senso dell'aggravamento della prognosi di recidiva, secondo il ragionamento svolto dal Tribunale del riesame quanto alla sìgnificatività in termini di personalità violenta e allarmante. 3. Venendo, infine, al segmento del ricorso che concerne la motivazione circa l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il ricorso è del pari inammissibile in quanto il Collegio de libertate si è espresso, in relazione al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, per l'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere e ciò costituisce valida giustificazione, ancorché implicita, quanto alla non applicazione degli arresti domiciliari con sistemi di controllo a distanza (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015, dep. 2016, H e altri, Rv. 265786). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equìtativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). 5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3/12/2021, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]