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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48241/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iclíe ha concluso chiederTdi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 ottobre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato a fini profitto, in assenza di un regolare contratto di fornitura e mediante allaccio diretto alla rete Enel, di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel-Distretto della Sicilia, con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

A dire del ricorrente, infatti, l'impugnata sentenza sarebbe affetta dagli indicati vizi per essersi limitata ad escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio attraverso il riferimento al solo dato della "non banalità" del fatto, e dunque utilizzando una formula di mero stile, inidonea a chiarire le ragioni di formulazione di un simile giudizio di non superficialità della fattispecie.

In tal maniera, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare ulteriori aspetti di natura soggettiva, contemplati nel secondo comma dell'art.133 cod. pen., riguardanti la capacità a delinquere dell'imputato, evidenziati dall'Impellizzeri in appello, idonei ad indurre all'applicazione dell'istituto ex art.175 cod. pen., ritenutane la finalità di favorire il reinserimento del condannato nella vita sociale e lavorativa.

Trattavasi, in particolare: del suo stato di incensuratezza; dell'aver agito in quanto spinto dall'esigenza di provvedere alle impellenti necessità di tutela del proprio nucleo familiare; della condotta collaborativa da lui tenuta al momento dell'accertamento del reato; del particolare contesto di vita proprio e della sua famiglia.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.4.

Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. E', infatti, priva di ogni fondamento la doglianza con cui il ricorrente ha censurato la motivazione posta a sostegno del diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, in proposito, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente consequenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813-01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509-01; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998, Pennisi, Rv. 211100-01).

In congrua applicazione dell'indicato principio, la Corte di merito ha, nel caso di specie, ritenuto di valorizzare, in termini negativi, con valutazione logica e priva di ogni illogicità, l'aspetto della significatività del fatto perpetrato dall'imputato, così facendo legittimamente richiamo alla gravità del reato, di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen.

La concessione dell'invocato beneficio, d'altro canto, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971-01; Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 2010, Amnnendola, Rv. 246183-01).

Il disposto diniego è, pertanto, coerente con le rappresentate indicazioni ermeneutiche, non prestandosi ad alcuna censura di possibile rilievo in questa sede di legittimità.

3. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iclíe ha concluso chiederTdi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 ottobre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato a fini profitto, in assenza di un regolare contratto di fornitura e mediante allaccio diretto alla rete Enel, di una quantità imprecisata di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore Enel-Distretto della Sicilia, con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. A dire del ricorrente, infatti, l'impugnata sentenza sarebbe affetta dagli indicati vizi per essersi limitata ad escludere il riconoscimento dell'invocato beneficio attraverso il riferimento al solo dato della "non banalità" del fatto, e dunque utilizzando una formula di mero stile, inidonea a chiarire le ragioni di formulazione di un simile giudizio di non superficialità della fattispecie. In tal maniera, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare ulteriori aspetti di natura soggettiva, contemplati nel secondo comma dell'art.133 cod. pen., riguardanti la capacità a delinquere dell'imputato, evidenziati dall'Impellizzeri in appello, idonei ad indurre all'applicazione dell'istituto ex art.175 cod. pen., ritenutane la finalità di favorire il reinserimento del condannato nella vita sociale e lavorativa. Trattavasi, in particolare: del suo stato di incensuratezza; dell'aver agito in quanto spinto dall'esigenza di provvedere alle impellenti necessità di tutela del proprio nucleo familiare; della condotta collaborativa da lui tenuta al momento dell'accertamento del reato; del particolare contesto di vita proprio e della sua famiglia. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. E', infatti, priva di ogni fondamento la doglianza con cui il ricorrente ha censurato la motivazione posta a sostegno del diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, in proposito, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente consequenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813-01; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509-01; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998, Pennisi, Rv. 211100-01). In congrua applicazione dell'indicato principio, la Corte di merito ha, nel caso di specie, ritenuto di valorizzare, in termini negativi, con valutazione logica e priva di ogni illogicità, l'aspetto della significatività del fatto perpetrato dall'imputato, così facendo legittimamente richiamo alla gravità del reato, di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen. La concessione dell'invocato beneficio, d'altro canto, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971-01; Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 2010, Amnnendola, Rv. 246183-01). Il disposto diniego è, pertanto, coerente con le rappresentate indicazioni ermeneutiche, non prestandosi ad alcuna censura di possibile rilievo in questa sede di legittimità. 3. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 no
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