CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 38117/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 maggio 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023, Salzano, non mass.); illegalità della pena che il ricorrente, a ben vedere, non ha dedotto in alcun modo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gli re e