CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con unico atto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ha confermato la condanna degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica in relazione alla fallita [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a r.I., per come rispettivamente ascritti, rideterminando però la pena loro inflitta — anche tramite la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nei confronti dei primi due imputati — nonché riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, concedendo la sospensione condizionale della pena per la Costanzo e, per quanto attiene all'interdizione dai pubblici uffici, eliminandola per i primi due e sostituendo quella perpetua con quella temporanea per i secondi; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova testimoniale, in relazione alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita e di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto — non è consentito in questa sede, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dell'appello, il che è estraneo al sindacato di legittimità, atteso che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (ex plurimis, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); a ben vedere, la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, anzi evidenziando come dalle testimonianze assunte nel corso del dibattimento fossero emersi plurimi elementi a sostegno della tesi accusatoria — specie sotto il profilo della continuità tra la società previamente amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] e quella di cui qui si discute (si vedano, in questo senso, pagg. 11-13) — elementi, questi, tuttavia solo parzialmente esaminati dal ricorso, che appare conseguentemente generico e inidoneo, anche sotto questo profilo, a scalfire le argomentazioni già adottate dai giudici di merito; ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso deriva altresì dalla circostanza per cui il vizio di travisamento della prova è stato irritualmente dedotto, atteso che risulta sfornito dei necessari requisiti dell'autosufficienza (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, clep. 2021, Cossu, Rv. 280419) e della dedotta decisività a disarticolare l'intero ragionamento probatorio (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758),; in sostanza, le censure mosse risultano dolersi di valutazioni di merito, come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui esse risultino manifestamente illogiche, il che nel caso in esame non è; sono pertanto inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove — nel caso in esame le tre testimonianze richiamate, fra le altre, ai foll. 7 e ss. del ricorso — o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965); per altro, anche l'argomento della Corte territoriale che ritiene la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, e degli amministratori di diritto, come [OSCURATO:PERSONA], risulta conforme al principio consolidato — e quindi non incongruo, come sostiene il motivo di ricorso al fol. 12, affermando la necessità di una gestione esclusiva da parte dell'uno che non consenta quella degli altri — per cui in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01; N. 46962 del 2007 Rv. 238893 - 01); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, i quali denunziano violazione di legge in relazione rispettivamente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla ritenuta responsabilità degli amministratori di diritto, non sono consentiti in questa sede perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito e, pertanto, non specifici, limitandosi assertivamente a ribadire: da un canto, la non superfluità delle prove non assunte, senza indicarne la decisività, cosicchè le istanze appaiono sostanzialmente esplorative; d'altro canto l'assenza di specifica perimetrazione, da parte dei giudici del merito, circa le condotte riconducibili ai diversi amministratori succedutisi nel tempo, oltre che il ruolo di meri "prestanome" degli stessi, senza però prospettare alcun argomento utile a corroborare le proprie affermazioni e, quindi, a confutare le argomentazioni della Corte territoriale; in particolare, quanto alla prima doglianza va ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820); pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione — in senso positivo o negativo — sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01); quanto alla seconda doglianza, relativa alla responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, le censure sono anche manifestamente infondate, oltre che reiterative, in quanto la Corte di appello correttamente rileva come sia onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia contestata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/20:7, Del papa, Rv. 271839 - 01); per altro, se l'interesse pubblico sottostante allì'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili è quello che in sede di procedura fallimentare sia data la possibilità di una ricostruzione esatta in termini giuridici ed economici, è onere degli amministratori di diritto, ma anche di fatto, quello di istituire nuovamente le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale ma formale, dunque fino alla cancellazione dal registro delle imprese, della società (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01; conf. n. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, n. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, n. 20911 del 2011, Rv. 250407 - 01, n. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01); d'altro canto il ricorso non si confronta con la ricostruzione non manifestamente illogica della sentenza impugnata, che rileva, dopo aver evidenziato il ruolo formale assunto dagli amministratori di diritto e liquidatori, che nessuno di costoro era una 'testa di legno' inconsapevole, risultando l'attività distrattiva e quella di bancarotta documentale funzionale agli interessi dei gruppi familiari [OSCURATO:PERSONA] e Raia — ai quali facevano capo gli imputati — e alla quale erano da ricondursi le rispettive imprese di trasporto — oltre che la stessa fallita — essendo intervenuti trasferimenti formale dei mezzi aziendali di trasporto tra [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di cui era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], entrambe fallite, nonché [OSCURATO:PERSONA], di cui era amministratrice [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle