CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07419/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18147/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Crescenzio n. 2; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1054/25/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana,emessa in data 16 maggio 2014 e de positata in data23 maggio 2014; IRPEF, IVA, IRAP r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18dicembre 2020, n. 176 , prorogato dall’art. 8 de l d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, tenuta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso due distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. effettuando riprese a fini Irap e Iva nonché avvisi per Irpef nei confronti dei soci, avendo essi optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 t.u.i.r.; in particolare le riprese nascevano dalla riqualificazione come operazioni permutative di due rapporti tra la società contribuente e la società ciclistica GS Miche MT 2002 e cioè la fornitura del materiale tecnico per l’attività agonistica in termini di sponsorizzazione tecnica e la concessione in comodato d’uso di alcuni automezzi che rappresentava una controprestazione di prestazioni pubblicitarie, operazioniper le quali la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto emettere fattura per la cessione dei beni e la concessione degli automezzi in favore della società ciclistica e avrebbe dovuto esporre, nella dichiarazione dei redditi,i ricavi corrispondenti al valore dei beni o delle prestazioni; inoltre era contestata la indebita deduzione della quota di competenza del 2004 dei costi afferenti ad un contratto di prestazione pubblicitaria stipulato con la società bulgara Hemus, priva di riscontro documentale; infine, era recupera ta a tassazione la variazione delle rimanenze finali di magazzino rispetto a quelle iniziali. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Arezzo, riuniti i due distinti ricorsi, li rigettava. r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello nel merito ma lo accoglieva parzialmente in merito alle sanzioni, rideterminate nel minimo. 4. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società e le socie, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. La causa èstata trattata all’udienza pubblica de l 7 febbraio 2023 svoltasi ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18dicembre 2020, n. 176 , prorogato dall’art. 8 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., censurando la decisione della C.T.R. laddove non ha ritenuto esistente uno specifico obbligo di motivazione in merito alle osservazioni presentate dai contribuenti al processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con particolare riferimento all’esistenza della pattuizione di un corrispettivo delle prestazioni rese in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Col terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e ss. cod. civ., dei principi regolatori del negozio socialmente tipico di sponsorizzazione nonché dell’art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 2, 3 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , lamentando l’errata qualificazione del negozio in termini di sponsorizzazione tecnica. r.g. n. 18147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 85, 86, 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 2, 3 e 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., evidenziando che le prestazioni oggetto di operazione permutative non potevano generare alcun reddito imponibile né alcun debito Iva sia in capo alla MT 2002-[OSCURATO:PERSONA] sia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Col quinto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento al contratto con la società bulgara Hemus per il quale era statocontabilizzato un costo nel 2004 di euro 200.000,00, negato dalla C . T . R . per mancanza di prova della certa esistenza. Col sesto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione concernente la ripresa relativa alle rimanenze. Col settimo motivo deducono violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 1 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con l’ottavo motivo deducono violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. 2. La natura processuale di alcuni dei motivi proposti determina la necessità di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disp