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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2023

Cassazione n. 50479/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato - così indicato nell'ordinanza citata - di tentato furto pluriaggravato.

Avverso l'indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e 381 cod. proc. pen., posto che, diversamente da quanto riportato dal provvedimento impugnato, all'imputata è stato contestato il reato di tentato furto semplice e detta imputazione non è mai stata modificata o integrata, sicché per tale titolo di reato non è consentito l'arresto.

Il ricorso deve essere accolto.

Premesso che, dagli atti acquisiti dalla Cancelleria di questa Corte, risulta che l'imputata è stata assolta per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e che è intervenuta declaratoria di cessazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., a differenza dell'art. 380, comma 2, che nell'introdurre l'elenco dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, fa riferimento a reati consumati o tentati, l'art. 381, comma 2, nel delineare i reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo, non prevede alcun riferimento alla fattispecie tentata.

E, invero, consolidato è l'orientamento secondo cui, in tema di arresto facoltativo in flagranza, l'arresto da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 381 cod. proc. pen. non è consentito nell'ipotesi di tentativo, in considerazione dell'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, qualora determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente per le ipotesi consumate e non anche per quelle tentate (Sez. 2, n. 45511 del 05/10/2005, Bugday, Rv. 232933; con?., ex plurimis, Sez. 2, n. 7441 del 14/12/1998, dep. 1999, Cocchia, Rv. 212258).

Pertanto, in accoglimento del ricorso (che investe solo l'adozione della misura pre-cautelare) l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla convalida dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla convalida dell'arresto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato - così indicato nell'ordinanza citata - di tentato furto pluriaggravato. Avverso l'indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e 381 cod. proc. pen., posto che, diversamente da quanto riportato dal provvedimento impugnato, all'imputata è stato contestato il reato di tentato furto semplice e detta imputazione non è mai stata modificata o integrata, sicché per tale titolo di reato non è consentito l'arresto. Il ricorso deve essere accolto. Premesso che, dagli atti acquisiti dalla Cancelleria di questa Corte, risulta che l'imputata è stata assolta per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e che è intervenuta declaratoria di cessazione della misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., a differenza dell'art. 380, comma 2, che nell'introdurre l'elenco dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, fa riferimento a reati consumati o tentati, l'art. 381, comma 2, nel delineare i reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo, non prevede alcun riferimento alla fattispecie tentata. E, invero, consolidato è l'orientamento secondo cui, in tema di arresto facoltativo in flagranza, l'arresto da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 381 cod. proc. pen. non è consentito nell'ipotesi di tentativo, in considerazione dell'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, qualora determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente per le ipotesi consumate e non anche per quelle tentate (Sez. 2, n. 45511 del 05/10/2005, Bugday, Rv. 232933; con?., ex plurimis, Sez. 2, n. 7441 del 14/12/1998, dep. 1999, Cocchia, Rv. 212258). Pertanto, in accoglimento del ricorso (che investe solo l'adozione della misura pre-cautelare) l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla convalida dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla convalida dell'arresto
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