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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 29496/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33278– 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentata e difes a giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - A.R.N.A.S. - CIVICO - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 809/2018della CORTE D'APPELLO di CATANIA , pubblicatail 9/4/2018; Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 5/5/2007, l'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS), Ospedale civico e Benfratelli, G. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ascoli, cui succedeva in corso di causa, ex Legge della Regione Siciliana n. 5 del 2009, l'ARNAS civico [OSCURATO:PERSONA] e Benfratelli, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertato il suo diritto di proprietà sul fondo sito in Palagonia, contrada [OSCURATO:PERSONA], distinto in catasto al foglio 13, particelle n. 784, 778, 782, 779, 783 e 780 e ne fosse ordinato ai convenuti il rilascio in suo favore.

Costituendosi, i convenuti contestarono la proprietà dell’ente attore e chiesero in riconvenzionale di dichiarare, in loro favore , l’intervenuta usucapione abbreviata, ex art. 1159 cod. civ., per avere ottenuto il possesso in forza di titolo astrattamente idoneo, un atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o, in subordine, ex art. 1158 cod. civ. per usucapione ventennale.

2. Con sentenza n. 76/2012 , il Tribunale di Caltagirone, sez . distaccata di Grammichele accolse la domanda principale, rigettando la riconvenzionale e ordinando ai convenuti il rilascio immediato dell'immobile.

3. Con sentenza n. 809/2018, la Corte d'appello di Catania rigettò l'appello di Carmelo DiCuzzo e di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenne la Corte che non fosse configurabile l'usucapione abbreviata per difetto di buona fede e che gli attori avessero in realtà coltivato i fondi in situazione di mera detenzione, senza porre in essere alcuna interversione del possesso.

Esclusa l’usucapione da parte dei convenuti, la Corte d'appello esaminò i titoli prodotti, ricostruendo storicamente i passaggi di Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 3 - proprietà del benee ritenendo raggiunta la prova della proprietà a far tempo dal lascito per testamento dal Principe di Palagonia, nel 1854.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi; l'ARNAS non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 950 e 2697 cod. civ.,per avere la corte ritenuto che l’onere probatorio fosse attenuato e, per altro profilo, per avere immotivatamente ritenuto raggiunta la prova della proprietà, sebbene non risultasse prova che il bene appartenesse al patrimonio personale del principe di [OSCURATO:PERSONA] e Gravina; l'eccezione, peraltro, sarebbe stata accolta in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone in cui l'ARNAS aveva agito in rivendica di altro terreno dello stesso comprensorio.

1.1. Il motivo è infondato .

La Corte territoriale ha correttamente deciso in conformità con il principio affermato da questa Corte secondo cui, poiché l'usucapione è un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante che, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo; il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 4 - nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021).

Quanto all’appartenenza del bene al principe di Palagonia che ne ha disposto mortis causa, la questione è del tutto irrilevante perché l'attore in rivendica è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario ovvero dimostrando – come accaduto nella fattispecie, attesa l’origine dell’Azienda attrice - il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (Cass. Sez. 2, n. 1044 del 28/01/1995).

Nella specie, la Corte territoriale ha ricostruito i passaggi di proprietà del bene fino al lascito del principe di [OSCURATO:PERSONA] e Gravina: alla sua morte nel 1854, il bene fu attribuito alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quindi devoluto all’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo in cui l’Opera fu trasformata per decreto 7 febbraio 1908; disciolto l’Ospedale con l'entrata in vigore della legge 833 del 1978, l'immobile fu perciò trasferito al Comune di Palagonia, ex art. 66, con vincolo di destinazione e, per il successivo d.lgs. 502/1992, pervenne all’Azienda ospedaliera autonoma attrice, in cui erano confluiti i presidi ospedalieri Cristina e Benfratelli; certamente, pertanto, alla data del decreto del 7/2/1908, con cui il bene fu devoluto all’Ospedale civico di Palermo, la [OSCURATO:PERSONA] dante causa aveva già usucapito il bene perché a lei a sua volta devoluto in eredità dal Principe di Patagonia sin dal1854 .

Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza del Tribunale che avrebbe accolto la stessa eccezione qui formulata, perché non si Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 5 - conosce quale fondo sia stato oggetto di statuizione né se la pronuncia sia passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo, articolato in relazione ai nn. 4 e 5 del comma I dell'art. 360cod. proc. civ. , la ricor rente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 comma 1 numero 4 cod. proc. civ. , per non avere la Corte territoriale pronunciato sulquarto motivo d'appello con cui è stata contestata la ritenuta sufficienza della prova della proprietà.

2.1. Anche questa censura è INFONDATA.

Nella sentenza, le pagine da 12 a 17 sono state dedicate all’esame del quarto e del quinto motivo di appello, come riportati a pagina 11.

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la C orte escluso la buona fede necessaria all’usucapione decennale: in particolare la Corte avrebbe articolato un ragionamento presuntivo viziato perché fondato su una presunzione –la conoscenza dell’atto di divisione - che non riveste i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ.; non vi sarebbe infatti prova che nell'atto del 1976 fosse contenuto il riferimento all'atto di divisione del 1968 e la sola indicazione di questo atto nel contratto del 1975 non sarebbe sufficiente a sostenere la presunzione di conoscenza; inoltre, l’essere stato l’atto rogato dallo stesso notaio costituiva indice della loro buona fede nell ’essere convinti della titolarità d i un diritto di proprietà.

3.1. Il motivo è inammissibileper sua formulazione.

La Corte d’appello ha ragionevolmente presunto che, stipulando l’atto pubblico dell’8/1/76 – ignoto nel contenuto perché ne è stata prodotta soltanto la nota di trascrizione –soltanto pochi mesi dopo il Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 6 - precedente acquisto delle altre particelle finitime, i convenuti dovessero essere consapevoli che la dante causa Vintrici trasferiva loro soltanto diritti di locazione come già aveva fatto suo fratello nel precedente atto del giugno 1975; ha altresì fondatamente presunto che essi fossero già venuti a conoscenza della div isione del 1968 proprio perché quest’atto era stato esplicitamente richiamato quale titolo nel suddetto primo atto.

Questa Corte ha già chiarito che il giudice, quando ricava la prova di un fatto (nella specie, l’assenza di buona fede), con un ragionamento presuntivo, è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni « gravi, precise e concordanti » , laddove il requisito della «precisione»è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

Nella specie, dunque, il fatto noto è costituito dal richiamo del titolo di provenienza di entrambi i danti causa Vintrici, l’atto di divisione del 1968, nel primo atto di acquisto del giugno 1975, in cui ai condividenti erano stati attribuiti soltanto diritti di locazione sulle particelle per cui è giudizio; la brevità dell’intervallo temporale tra il primo atto del 1975 e il secondo atto del 1976, il rapporto personale tra i danti causa e l’oggetto dei due contratti (particelle di un unico fondo) hanno fondato il giudizio di probabilità del fatto ignoto e, cioè, il richiamo dell’atto di divisione anche nel secondo contratto.

Ciò precisato, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 7 - merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti – come nella fattispecie - nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).

4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. , la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 comma 2 n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.per avere la C orte valutato erroneamente la prova per testi e, in particolare, per non aver considerato le deposizioni sull’avvenuta trasformazione del seminativo in agrumeto e sulla vendita del raccolto.

4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

La C orte ha ampiamente motivato perché l’asserito mutamento di coltivazione sia da un canto non dimostrato e d’altro canto non rilevante, così come non lo è l’avvenuta vendita del raccolto (pag. 9 della sentenza , penultimo capoverso) e tutta le censura si risolve allora in un’istanza dirivalutazione della prova preclusa al giudice di legittimità.

Per principio più volte ribadito, infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 8 - prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022).

5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 1164, 1141, 1142, 1143, 2727 e 2729 cod. civ. , per non avere la Corte territoriale considerato che, quantomeno a partire dalla vendita dell’8/1/76, gli attuali ricorrenti si trovavano nel godimento dei beni venduti in quanto proprietari e possessori in considerazione del titolo di trasferimento; avrebbe perciò erroneamente escluso che non fosse stata raggiunta la prova del trasferimento del possesso e non della detenzione.

5.1. Il motivo è inammissibile in quanto inconferente rispetto alla ratio decidendi.

La Corte ha escluso la rilevanza della vendita del 1976, ai fini dell’usucapione decennale, per la mancanza di buona fede, nel senso che ha ritenuto che la conoscenza dell’atto di divisione facesse escludere che i convenuti potessero credere in buona fede di aver acquistato la proprietà delle particelle; per la stessa motivazione, dunque, deve escludersi sia mai incominciata una relazione di fatto con i beni caratterizzata da animus possidendi.

6. Il ricorso è perciò rigettato.

Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché nessuno degli intimati ha svolto difese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2018n.33278 sez.

S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 9 - P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33278– 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentata e difes a giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - A.R.N.A.S. - CIVICO - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 809/2018della CORTE D'APPELLO di CATANIA , pubblicatail 9/4/2018; Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 5/5/2007, l'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS), Ospedale civico e Benfratelli, G. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ascoli, cui succedeva in corso di causa, ex Legge della Regione Siciliana n. 5 del 2009, l'ARNAS civico [OSCURATO:PERSONA] e Benfratelli, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo fosse accertato il suo diritto di proprietà sul fondo sito in Palagonia, contrada [OSCURATO:PERSONA], distinto in catasto al foglio 13, particelle n. 784, 778, 782, 779, 783 e 780 e ne fosse ordinato ai convenuti il rilascio in suo favore. Costituendosi, i convenuti contestarono la proprietà dell’ente attore e chiesero in riconvenzionale di dichiarare, in loro favore , l’intervenuta usucapione abbreviata, ex art. 1159 cod. civ., per avere ottenuto il possesso in forza di titolo astrattamente idoneo, un atto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o, in subordine, ex art. 1158 cod. civ. per usucapione ventennale. 2. Con sentenza n. 76/2012 , il Tribunale di Caltagirone, sez . distaccata di Grammichele accolse la domanda principale, rigettando la riconvenzionale e ordinando ai convenuti il rilascio immediato dell'immobile. 3. Con sentenza n. 809/2018, la Corte d'appello di Catania rigettò l'appello di Carmelo DiCuzzo e di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenne la Corte che non fosse configurabile l'usucapione abbreviata per difetto di buona fede e che gli attori avessero in realtà coltivato i fondi in situazione di mera detenzione, senza porre in essere alcuna interversione del possesso. Esclusa l’usucapione da parte dei convenuti, la Corte d'appello esaminò i titoli prodotti, ricostruendo storicamente i passaggi di Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 3 - proprietà del benee ritenendo raggiunta la prova della proprietà a far tempo dal lascito per testamento dal Principe di Palagonia, nel 1854. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi; l'ARNAS non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 950 e 2697 cod. civ.,per avere la corte ritenuto che l’onere probatorio fosse attenuato e, per altro profilo, per avere immotivatamente ritenuto raggiunta la prova della proprietà, sebbene non risultasse prova che il bene appartenesse al patrimonio personale del principe di [OSCURATO:PERSONA] e Gravina; l'eccezione, peraltro, sarebbe stata accolta in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone in cui l'ARNAS aveva agito in rivendica di altro terreno dello stesso comprensorio. 1.1. Il motivo è infondato . La Corte territoriale ha correttamente deciso in conformità con il principio affermato da questa Corte secondo cui, poiché l'usucapione è un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante che, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo; il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 4 - nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021). Quanto all’appartenenza del bene al principe di Palagonia che ne ha disposto mortis causa, la questione è del tutto irrilevante perché l'attore in rivendica è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario ovvero dimostrando – come accaduto nella fattispecie, attesa l’origine dell’Azienda attrice - il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (Cass. Sez. 2, n. 1044 del 28/01/1995). Nella specie, la Corte territoriale ha ricostruito i passaggi di proprietà del bene fino al lascito del principe di [OSCURATO:PERSONA] e Gravina: alla sua morte nel 1854, il bene fu attribuito alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quindi devoluto all’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo in cui l’Opera fu trasformata per decreto 7 febbraio 1908; disciolto l’Ospedale con l'entrata in vigore della legge 833 del 1978, l'immobile fu perciò trasferito al Comune di Palagonia, ex art. 66, con vincolo di destinazione e, per il successivo d.lgs. 502/1992, pervenne all’Azienda ospedaliera autonoma attrice, in cui erano confluiti i presidi ospedalieri Cristina e Benfratelli; certamente, pertanto, alla data del decreto del 7/2/1908, con cui il bene fu devoluto all’Ospedale civico di Palermo, la [OSCURATO:PERSONA] dante causa aveva già usucapito il bene perché a lei a sua volta devoluto in eredità dal Principe di Patagonia sin dal1854 . Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza del Tribunale che avrebbe accolto la stessa eccezione qui formulata, perché non si Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 5 - conosce quale fondo sia stato oggetto di statuizione né se la pronuncia sia passata in giudicato. 2. Con il secondo motivo, articolato in relazione ai nn. 4 e 5 del comma I dell'art. 360cod. proc. civ. , la ricor rente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 comma 1 numero 4 cod. proc. civ. , per non avere la Corte territoriale pronunciato sulquarto motivo d'appello con cui è stata contestata la ritenuta sufficienza della prova della proprietà. 2.1. Anche questa censura è INFONDATA. Nella sentenza, le pagine da 12 a 17 sono state dedicate all’esame del quarto e del quinto motivo di appello, come riportati a pagina 11. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la C orte escluso la buona fede necessaria all’usucapione decennale: in particolare la Corte avrebbe articolato un ragionamento presuntivo viziato perché fondato su una presunzione –la conoscenza dell’atto di divisione - che non riveste i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ.; non vi sarebbe infatti prova che nell'atto del 1976 fosse contenuto il riferimento all'atto di divisione del 1968 e la sola indicazione di questo atto nel contratto del 1975 non sarebbe sufficiente a sostenere la presunzione di conoscenza; inoltre, l’essere stato l’atto rogato dallo stesso notaio costituiva indice della loro buona fede nell ’essere convinti della titolarità d i un diritto di proprietà. 3.1. Il motivo è inammissibileper sua formulazione. La Corte d’appello ha ragionevolmente presunto che, stipulando l’atto pubblico dell’8/1/76 – ignoto nel contenuto perché ne è stata prodotta soltanto la nota di trascrizione –soltanto pochi mesi dopo il Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 6 - precedente acquisto delle altre particelle finitime, i convenuti dovessero essere consapevoli che la dante causa Vintrici trasferiva loro soltanto diritti di locazione come già aveva fatto suo fratello nel precedente atto del giugno 1975; ha altresì fondatamente presunto che essi fossero già venuti a conoscenza della div isione del 1968 proprio perché quest’atto era stato esplicitamente richiamato quale titolo nel suddetto primo atto. Questa Corte ha già chiarito che il giudice, quando ricava la prova di un fatto (nella specie, l’assenza di buona fede), con un ragionamento presuntivo, è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni « gravi, precise e concordanti » , laddove il requisito della «precisione»è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Nella specie, dunque, il fatto noto è costituito dal richiamo del titolo di provenienza di entrambi i danti causa Vintrici, l’atto di divisione del 1968, nel primo atto di acquisto del giugno 1975, in cui ai condividenti erano stati attribuiti soltanto diritti di locazione sulle particelle per cui è giudizio; la brevità dell’intervallo temporale tra il primo atto del 1975 e il secondo atto del 1976, il rapporto personale tra i danti causa e l’oggetto dei due contratti (particelle di un unico fondo) hanno fondato il giudizio di probabilità del fatto ignoto e, cioè, il richiamo dell’atto di divisione anche nel secondo contratto. Ciò precisato, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 7 - merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti – come nella fattispecie - nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ. , la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 comma 2 n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.per avere la C orte valutato erroneamente la prova per testi e, in particolare, per non aver considerato le deposizioni sull’avvenuta trasformazione del seminativo in agrumeto e sulla vendita del raccolto. 4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. La C orte ha ampiamente motivato perché l’asserito mutamento di coltivazione sia da un canto non dimostrato e d’altro canto non rilevante, così come non lo è l’avvenuta vendita del raccolto (pag. 9 della sentenza , penultimo capoverso) e tutta le censura si risolve allora in un’istanza dirivalutazione della prova preclusa al giudice di legittimità. Per principio più volte ribadito, infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 8 - prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022). 5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 1164, 1141, 1142, 1143, 2727 e 2729 cod. civ. , per non avere la Corte territoriale considerato che, quantomeno a partire dalla vendita dell’8/1/76, gli attuali ricorrenti si trovavano nel godimento dei beni venduti in quanto proprietari e possessori in considerazione del titolo di trasferimento; avrebbe perciò erroneamente escluso che non fosse stata raggiunta la prova del trasferimento del possesso e non della detenzione. 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto inconferente rispetto alla ratio decidendi. La Corte ha escluso la rilevanza della vendita del 1976, ai fini dell’usucapione decennale, per la mancanza di buona fede, nel senso che ha ritenuto che la conoscenza dell’atto di divisione facesse escludere che i convenuti potessero credere in buona fede di aver acquistato la proprietà delle particelle; per la stessa motivazione, dunque, deve escludersi sia mai incominciata una relazione di fatto con i beni caratterizzata da animus possidendi. 6. Il ricorso è perciò rigettato. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché nessuno degli intimati ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2018n.33278 sez. S2 - ud. 13 - 10 - 20 23 - 9 - P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 29496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris