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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 11857/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30190/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (c.f. 03394710614), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (c.f. 01073170522), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – nonché contro I-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(c.f. 09397690018); -intimata – avverso l’Ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/11/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso per regolamento di competenza della società Letizia S.r.l.; rilevatoche la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30190/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (c.f. 03394710614), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FACTORING, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (c.f. 01073170522), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – nonché contro I-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(c.f. 09397690018); -intimata – avverso l’Ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 17/11/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso per regolamento di competenza della società Letizia S.r.l.; rilevatoche la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dalla società Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Monte dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, i
Decreto Cassazione n. 11857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris