CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di un anno e mesi sei di reclusione pronunciata dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 496 cod. pen., di cui al capo b) dell'impugnata sentenza, aggravato dalla recidiva, e al pagamento delle ulteriori spese processuali. Per il reato di cui al capo a), di cui Morgana era imputato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per detenzione di materiale esplosivo, era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per entrambi gli imputati, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Il reato per cui l'odierno ricorrente è stato condannato risale al 2013; sorpreso dalle forze dell'ordine ad allontanarsi dall'abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, Morgana dichiarò una falsa identità, giustificando in seguito il proprio comportamento col timore di ripercussioni, avendo egli già un precedente penale a proprio carico ed essendo stato colto mentre usciva, appunto, dalla dimora di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva. Più in particolare, censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., avuto riguardo al mezzo di impugnazione di all'art. 606, lett. b) ed e) del codice di rito, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di non escludere la recidiva sulla base «dell'apodittico presupposto che il reato oggetto del presente procedimento deve ritenersi indicativo di una immutata pericolosità sociale in quanto 'espressione anch'esso di dispregio ai precetti dell'autorità'». Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e) del codice di rito, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per avere la Corte d'Appello illegittimamente negato le attenuanti generiche sulla base di una motivazione meramente apparente. Secondo la difesa, le vaghe e stereotipate formule adottate dalla Corte territoriale non terrebbero in conto i principi di ragionevolezza, proporzionalità, personalizzazione e la funzione rieducativa, che devono informare la risposta sanzionatoria. 3. Con requisitoria scritta, il Pubblico Ministero„ in persona del Sostituto procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. La motivazione della sentenza impugnata non ha tenuto in conto i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione di recidiva. Coglie nel segno la difesa nel ricordare come tali criteri non possano ritenersi ancorati esclusivamente al dato formale del reato, presupponendo essi, invece, «un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio criminoso in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. sotto il profilo della più ac:centuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo». Indimostrato, nella motivazione dell'impugnata sentenza, resta soprattutto il nesso tra il fatto per cui si procede (falsa dichiarazione su identità personale) e la pregressa storia penale dell'imputato. A tal proposito, va ricordato che l'imputato ha un solo precedente di condanna per reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti), commesso nel 2009, e nessuna attuale pendenza giudiziaria. Nel ritenere «correttamente applicata la recidiva», la Corte territoriale si è in effetti limitata a osservare che il reato per cui si procede è «indicativo di una immutata pericolosità sociale in quanto espressione anch'esso di dispregio ai precetti dell'autorità». La giurisprudenza di legittimità insegna però che, ai fini della rilevazione della recidiva intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi né esclusivamente sulla gravità dei fatti né sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, «essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Da tali indicazioni si comprende chiaramente che il giudizio sulla recidiva deve essere compiuto alla luce non già di un astratto canone di pericolosità sociale, né tanto meno guardando alla recidiva in guisa di un mero «status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona» (Sez. 5, n. 46804, del 4/10/2021, (:)cchipinti, Rv. 282383-01), bensì sulla falsariga del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si procede e le pregresse condotte criminose dell'imputato. Che un siffatto giudizio vada espresso sulla base di un'attenta considerazione della concretezza del caso di specie è stato ricordato dalle Sezioni Unite, secondo cui «la recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale» (S. U., n. 20798 del 24/2/2011, Indelicato, Rv. 249664-01). Nel caso in esame, tale verifica è mancata, a meno di non voler considerare sufficiente l'affermazione della Corte territoriale, che ha desunto la «immutata pericolosità sociale» dell'imputato dal «dispregio nei confronti dell'autorità» mostrato attraverso il commesso reato. Sebbene «l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa [attenga] all'esercizio di un potere discrezionale del giudice» (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Boudiz, Rv. 250039-01), il giudice dovrà, nondimeno, indicare adeguate ragioni poste a base della propria decisione, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 1) la significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna, Rv. 244010-01); 2) l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550, cit.). Tali indicazioni inducono a escludere la legittimità di una motivazione eccessivamente sintetica, o addirittura implicita, in punto di recidiva facoltativa, viste anche le posizioni delle Sezioni Unite tese a rimarcare lo «specifico dovere di motivazione», che incombe in capo al giudice, «sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza» della recidiva (S. U., n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688-01; in senso difforme, cfr. Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341-01) e, quindi, la necessità di verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo in rapporto alla natura, al tempo di commissione dei precedenti e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.1 Come anticipato, le considerazioni fin qui svolte assorbono le censure di cui al secondo motivo del ricorso, in cui si è fornita una convincente lettura del combinato disposto degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., ricordando, in particolare, come l'art. 133 cod. pen. richieda al giudice di vagliare, alla luce della concretezza del caso di specie, possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento san2:ionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad alt