CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 21325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 09/10/2024 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna in appello a cinque anni di reclusione per rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni personali, commessa in data 18/11/2009 (i rapinati erano stati legati con del nastro adesivo). ,o)k 2. L'imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anteponendo all'unico motivo presentato un'ampia premessa in cui ricostruisce la vicenda nei suoi profili fattuali e processuali, per poi dedurre violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata revisione della condanna. Il ricorrente precisa che la revisione è ammessa sia in caso di sopravvenienza, sia in caso di scoperta di nuove prove e che la parola "prova" che compare nell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen. equivale alla locuzione "elementi di prova", con la conseguenza che la "prova nuova" può consistere sia in una prova in senso stretto, sia in un indizio. Reputa, quindi, errata la valutazione della Corte d'appello, dal momento che la tesi della difesa - e cioè che il nastro era stato contaminato da Manabej nel corso della rapina commessa a Chiavari nell'aprile 2006 - non rappresenta una rivisitazione di quanto già esaminato, come ritenuto nella sentenza impugnata, bensì una prova nuova la quale, in uno con quanto già esaminato, porterebbe alla conclusione che l'imputato doveva essere assolto, insinuando un dubbio sulla sufficienza o non contraddittorietà della prova, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso sembra dedurre che la prova nuova spesa ai fini della richiesta revisione del processo, dichiarata inammissibile nel provvedimento impugnato, discenda dall'aver l'imputato, dopo la condanna definitiva, rappresentato che il nastro era stato sì da lui contaminato: ma tre anni prima della rapina oggetto del presente procedimento, e cioè nel corso di una diversa rapina, commessa a Chiavari nell'aprile del 2006 e per la quale, pure, avrebbe riportato condanna. 2. Le censure difensive, oltretutto formulate in termini alquanto confusi, confermano, tuttavia, quanto osservato dai Giudici della Corte d'appello, e cioè che il ricorrente si è limitato a prospettare una versione fattuale alternativa a quella passata al vaglio dei giudici di merito e poi di quello di legittimità (secondo cui la saliva trovata sul nastro adesivo con cui le vittime erano legate apparteneva, oltre che alle stesse vittime, a Manabej: il che, in uno con altri elementi, seppur in sé non dotati di forza dimostrativa, aveva portato ad individuare nel ricorrente l'autore del reato. V. Sez. 2, n. 21117 del 04/04/2024). A tale considerazione va aggiunto che, per poter dar luogo a revisione, la "prova" deve aver consistenza tale da consentire, da sola o unitamente a quelle già acquisite, di ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028): ciò che, nel caso di specie, non risulta affatto. Infine, il ricorrente non spiega le ragioni per cui la prova evocata sarebbe "nuova" (se non sopravvenuta, quantomeno successivamente scoperta), limitandosi a richiamare in modo del tutto generico la commissione, a Chiavari, di una precedente rapina, peraltro, risalente a quasi dieci anni prima, per la quale sarebbe intervenuta condanna, senza nemmeno citare gli estremi dei provvedimenti giudiziari rilevanti. 3. Il ricorso è, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025