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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24666/2026

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empore, rappresentata e difeso dalloAvv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7712/2023 depositatail 28 novembre 2023.Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito,Cassa) ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che, a conferma delladecisione di primo grado (sull'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalConcessionario del servizio della riscossione dei tributi avverso il decretoingiuntivo n. 26522/2010, chiesto dalla Cassa con ricorso 10 novembre2010), ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dalla Cassa avente adoggetto somme iscritte a ruolo, quali contributi previdenziali dovuti dagliavvocati iscritti alla relativa gestione assicurativa, e non riversate dal Con-cessionario a termini di legge, oltre interessi di mora e spese di giustizia.2.

Sosteneva la Cassa di avere diritto al pagamento della somma di euro93.391,35 quale residuo non riversato dall'allora concessionario [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, relativo an. 55 ruoli suppletivi 1998 e n. 89 ruoli principali 1999 (importo complessi-vamente spettante alla Cassa euro 792.809,60; importo effettivamente ri-versato euro 699.418,25).3.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.4.

Si è costituito con controricorso l'attuale agente della riscossione deitributi.5.

La sentenza impugnata ha, fra l'altro, affermato l'applicabilità ai ruolidi riscossione emessi dalla Cassa dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della l.24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013):«527.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, in-teressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutiviNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

Ai fini del con-seguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente cre-ditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilitele modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote an-nullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per leprocedure esecutive poste in essere.528.

Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoliresi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza,l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anchein via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stessocomma 527.529.

Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile».In materia è intervenuta anche la l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge distabilità 2015), con l'art. 1, commi 682, 683 e 684.Va altresì richiamato il decreto ministeriale 15 gennaio 2015 del Mini-stero dell'economia e delle finanze, in tema di "Modalità di trasmissione aglienti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti dellariscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli", in G.U., serie ge-nerale n. 142 del 22 giugno 2015, che agli artt. 1, 2 e 3 fa riferimento aldiscarico automatico delle quote inserite in elenco.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

In materia si registrano vari interventi della Corte di cassazione.1.1.

Cass., sez.

III, 9 maggio 2019, n. 12229 ha affermato, fra l'altro:«Come esattamente evidenziato anche dalla Corte territoriale, la menzio-nata L. 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti"consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmenteNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026beneficiari di finanziamenti pubblici", da una parte, e ruoli concernenti in-vece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra; siffatta legge, invero,come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre1999, ed è ispirata all'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti glienti creditori (a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, sog-getto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso ilruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossionea mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; rottamazione per la qualesussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l'epoca dell'i-scrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad euro2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapportonegativo tra i costi dell'esazione ed i benefici dell'eventuale riscossione.

Nésiffatta univoca disposizione di legge può essere diversamente interpretatasolo perché, come sostiene la ricorrente, la Cassa è un ente di previdenzaprivatizzato, e pertanto un soggetto al cui bilancio lo Stato, ex art. 1 d.lgs.509/1994, non contribuisce neppure in via indiretta e non può quindi inci-dere sullo stesso, annullandone o riducendone i crediti.

Al riguardo va evi-denziato, da un lato, che la Cassa è sì ente privatizzato ma comunque de-putato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale(Cass.

S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente (comedetto) concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti medianteruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici(unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausiliodell'autorità giudiziaria); lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamentedisciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenutonella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli piùrisalenti.

Va, d'altro lato, rilevato che la L. 228/2012, almeno per i creditisuperiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti (deter-minando, come sostenuto dalla ricorrente, un prelievo forzoso nei confrontiNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria o una forma di "condonoocculto") ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto an-nullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell'elenco formato dall'ente deipropri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza dicredito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in pro-prio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura; irrilevanti sono al riguardole considerazioni della ricorrente concernenti le (a suo dire) scarse possibi-lità in concreto di un risultato positivo di detta procedura.

Le considerazioniche precedono consentono di superare i dubbi di incostituzionalità dellamenzionata L. 228/2012, come prospettati dalla ricorrente».1.2.

Le successive pronunce hanno approfondito l'indagine della materiae analizzato e risolto questioni ulteriori.Si è così negato che «l'annullamento dei crediti e la eliminazione dallescritture contabili» dei crediti inferiori a euro 2.000,00 integri un provvedi-mento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non con-tribuisce neppure in via indiretta (Cass., sez.

III, 19 giugno 2020, n. 11972;Cass., sez.

III, 20 novembre 2020, n. 26531).Si rimanda, fra le altre, alle decisioni della Terza sezione 21 maggio2021 n. 26336 e 26 luglio 2021 n. 21386 e della Prima sezione 1° marzo2022 n. 6766 e 6767.Si richiama in particolare la motivazione di Cass., sez.

VI-1, ord. 1°marzo 2022, n. 6767 relativa a crediti avviati alla riscossione con il ruolosuppletivo 1998 e con il ruolo ordinario 1999, la quale, fra l'altro, ha esclusoche il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dall'art. 1,commi 527-529, l. n. 228/2012 si traduca in un aiuto di Stato contrastantecon l'art. 107 TFUE determinando un indebito vantaggio selettivo a dannodei concessionari operanti nel medesimo settore.Sul punto, e con espresso richiamo a Cass., sez.

VI-1, ord. 1° marzo2022, n. 6767, si veda anche Cass., sez.

VI-1, ord 1° luglio 2022, n. 21031,Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026che si è così pronunciata: «14.

Non può infine condividersi la tesi sostenutadalla difesa della ricorrente sub 3), pag.13, nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, in quanto configurabile comeuna sanatoria prevista unicamente a favore degli agenti della riscossione,confluiti nell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il meccanismo del discaricoautomatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi527-529, si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE,determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionarioperanti nel medesimo settore.

Come già osservato nelle citate ordinanzen. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un'analoga eccezione, ai fini dellaqualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensidell'art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condi-zioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato me-diante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati mem-bri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsio minacci di falsare la concorrenza (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, Achema; 13/09/2017, in causa C-329/15, ENEA,19/12/2013, in causa C-262/12, [OSCURATO:PERSONA] de Colere ed altri).

Nellaspecie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragionedell'introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell'i-doneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appar-tenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismodallo stesso istituito (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causaC-556.19, Eco TLC; 10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c.Commissione; 28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c.

Commissione),nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell'Agenzia delleEntrate - Riscossione rispetto ai concessionari operanti nel medesimo set-tore (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C-659/17, AziendaNapoletana Mobilità; 27.6.2017, in causa C-74/16, Congregación deEscuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]), non risulta in alcun modo dimostrato cheNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la benefi-ciaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr.

Corte diGiustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema; 17.7.2008, incausa C-206/06, [OSCURATO:PERSONA] e altri; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/6,Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]).

In senso contrario, de-pone d'altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzioneil legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione comples-siva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe con-cesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e correttagestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscos-sione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fit-tiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, inquanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione(cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792).

15. Non merita dunque accoglimentol'istanza di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE, ai sensidell'art. 267 TFUE, par. 3, proposta dalla difesa della ricorrente ai fini dellavalutazione in ordine alla riconducibilità della misura in esame alla nozionedi aiuto di Stato contemplata dall'art. 107 TFUE e della conseguente disap-plicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, per contrastocon la normativa eurounitaria».Si veda altresì Cass., sez.

I, ord. 11 gennaio 2024, n. 1107, così mas-simata: «In tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'a-gente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, taliessendo quelli non riscossi e non riversati, dunque, alla Cassa, ancorché inpresenza di alcuni adempimenti, l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoliresi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, del tutto indipendente-mente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone ladimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente credi-Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026tore, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamentecome condizione necessaria per il discarico».2.

La materia è stata di recente rivisitata e rimeditata dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza 7 dicembre 2025 n. 31908, cosìmassimata:«In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassanazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso,delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resiesecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della proceduradel discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigi-bilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (laquale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la prorogadei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato,quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazioneannuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principidi preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - qualenorma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma,Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato unaimprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondol'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019),anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligodi comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello diinvio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principioaffermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senzaseguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito as-seritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del con-cessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, daparte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombe-Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026vano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimentocontrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato ri-spetto degli obblighi informativi e di comunicazione)».3.

In prossimità dell'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente,che ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 31908/2025 delle Sezioniunite, ha depositato “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” controfir-mato dal difensore della controricorrente.La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo (artt.390 e 391, c.p.c.).4.

L'accordo delle parti (art. 391, comma 4, c.p.c.), oltre che la com-plessità delle questioni dibattute, soggette alla disciplina sopravvenuta nel2013 e da ultimo risolte dalle Sezioni Unite con sentenza emessa in pen-denza del presente giudizio, comporta la compensazione delle spese pro-cessuali.5.

La rinuncia al ricorso per cassazione è fuori del campo di applicazionedell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dalloart. 1, comma 17, l. n. 228/2012, poiché non rientra tra i casi tipici previstidalla disciplina sul c.d. raddoppio del contributo unificato, insuscettibile diinterpretazione estensiva o analogica (Cass., sez.

III, ord. 5 dicembre 2023,n. 34025; Cass., sez.

V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., sez.

VI-1,ord. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.MVisti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.

Dichiaraintegralmente compensate le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difeso dalloAvv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7712/2023 depositatail 28 novembre 2023.Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito,Cassa) ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che, a conferma delladecisione di primo grado (sull'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalConcessionario del servizio della riscossione dei tributi avverso il decretoingiuntivo n. 26522/2010, chiesto dalla Cassa con ricorso 10 novembre2010), ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dalla Cassa avente adoggetto somme iscritte a ruolo, quali contributi previdenziali dovuti dagliavvocati iscritti alla relativa gestione assicurativa, e non riversate dal Con-cessionario a termini di legge, oltre interessi di mora e spese di giustizia.2. Sosteneva la Cassa di avere diritto al pagamento della somma di euro93.391,35 quale residuo non riversato dall'allora concessionario [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, relativo an. 55 ruoli suppletivi 1998 e n. 89 ruoli principali 1999 (importo complessi-vamente spettante alla Cassa euro 792.809,60; importo effettivamente ri-versato euro 699.418,25).3. Il ricorso è articolato in cinque motivi.4. Si è costituito con controricorso l'attuale agente della riscossione deitributi.5. La sentenza impugnata ha, fra l'altro, affermato l'applicabilità ai ruolidi riscossione emessi dalla Cassa dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della l.24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013):«527. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, in-teressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutiviNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del con-seguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente cre-ditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilitele modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote an-nullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per leprocedure esecutive poste in essere.528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoliresi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza,l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anchein via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stessocomma 527.529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile».In materia è intervenuta anche la l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge distabilità 2015), con l'art. 1, commi 682, 683 e 684.Va altresì richiamato il decreto ministeriale 15 gennaio 2015 del Mini-stero dell'economia e delle finanze, in tema di "Modalità di trasmissione aglienti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti dellariscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli", in G.U., serie ge-nerale n. 142 del 22 giugno 2015, che agli artt. 1, 2 e 3 fa riferimento aldiscarico automatico delle quote inserite in elenco.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In materia si registrano vari interventi della Corte di cassazione.1.1. Cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12229 ha affermato, fra l'altro:«Come esattamente evidenziato anche dalla Corte territoriale, la menzio-nata L. 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti"consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmenteNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026beneficiari di finanziamenti pubblici", da una parte, e ruoli concernenti in-vece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra; siffatta legge, invero,come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre1999, ed è ispirata all'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti glienti creditori (a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, sog-getto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso ilruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossionea mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; rottamazione per la qualesussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l'epoca dell'i-scrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad euro2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapportonegativo tra i costi dell'esazione ed i benefici dell'eventuale riscossione. Nésiffatta univoca disposizione di legge può essere diversamente interpretatasolo perché, come sostiene la ricorrente, la Cassa è un ente di previdenzaprivatizzato, e pertanto un soggetto al cui bilancio lo Stato, ex art. 1 d.lgs.509/1994, non contribuisce neppure in via indiretta e non può quindi inci-dere sullo stesso, annullandone o riducendone i crediti. Al riguardo va evi-denziato, da un lato, che la Cassa è sì ente privatizzato ma comunque de-putato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale(Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente (comedetto) concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti medianteruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici(unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausiliodell'autorità giudiziaria); lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamentedisciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenutonella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli piùrisalenti. Va, d'altro lato, rilevato che la L. 228/2012, almeno per i creditisuperiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti (deter-minando, come sostenuto dalla ricorrente, un prelievo forzoso nei confrontiNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria o una forma di "condonoocculto") ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto an-nullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell'elenco formato dall'ente deipropri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza dicredito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in pro-prio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura; irrilevanti sono al riguardole considerazioni della ricorrente concernenti le (a suo dire) scarse possibi-lità in concreto di un risultato positivo di detta procedura. Le considerazioniche precedono consentono di superare i dubbi di incostituzionalità dellamenzionata L. 228/2012, come prospettati dalla ricorrente».1.2. Le successive pronunce hanno approfondito l'indagine della materiae analizzato e risolto questioni ulteriori.Si è così negato che «l'annullamento dei crediti e la eliminazione dallescritture contabili» dei crediti inferiori a euro 2.000,00 integri un provvedi-mento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non con-tribuisce neppure in via indiretta (Cass., sez. III, 19 giugno 2020, n. 11972;Cass., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26531).Si rimanda, fra le altre, alle decisioni della Terza sezione 21 maggio2021 n. 26336 e 26 luglio 2021 n. 21386 e della Prima sezione 1° marzo2022 n. 6766 e 6767.Si richiama in particolare la motivazione di Cass., sez. VI-1, ord. 1°marzo 2022, n. 6767 relativa a crediti avviati alla riscossione con il ruolosuppletivo 1998 e con il ruolo ordinario 1999, la quale, fra l'altro, ha esclusoche il meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dall'art. 1,commi 527-529, l. n. 228/2012 si traduca in un aiuto di Stato contrastantecon l'art. 107 TFUE determinando un indebito vantaggio selettivo a dannodei concessionari operanti nel medesimo settore.Sul punto, e con espresso richiamo a Cass., sez. VI-1, ord. 1° marzo2022, n. 6767, si veda anche Cass., sez. VI-1, ord 1° luglio 2022, n. 21031,Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026che si è così pronunciata: «14. Non può infine condividersi la tesi sostenutadalla difesa della ricorrente sub 3), pag.13, nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, in quanto configurabile comeuna sanatoria prevista unicamente a favore degli agenti della riscossione,confluiti nell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il meccanismo del discaricoautomatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi527-529, si traduce in un aiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE,determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionarioperanti nel medesimo settore. Come già osservato nelle citate ordinanzen. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un'analoga eccezione, ai fini dellaqualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensidell'art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condi-zioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato me-diante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati mem-bri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsio minacci di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15/05/2019, in causa C-706/17, Achema; 13/09/2017, in causa C-329/15, ENEA,19/12/2013, in causa C-262/12, [OSCURATO:PERSONA] de Colere ed altri). Nellaspecie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragionedell'introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell'i-doneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appar-tenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismodallo stesso istituito (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causaC-556.19, Eco TLC; 10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c.Commissione; 28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c. Commissione),nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell'Agenzia delleEntrate - Riscossione rispetto ai concessionari operanti nel medesimo set-tore (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C-659/17, AziendaNapoletana Mobilità; 27.6.2017, in causa C-74/16, Congregación deEscuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]), non risulta in alcun modo dimostrato cheNumero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la benefi-ciaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Corte diGiustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema; 17.7.2008, incausa C-206/06, [OSCURATO:PERSONA] e altri; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/6,Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]). In senso contrario, de-pone d'altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzioneil legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione comples-siva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe con-cesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e correttagestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscos-sione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fit-tiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, inquanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione(cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792). 15. Non merita dunque accoglimentol'istanza di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia UE, ai sensidell'art. 267 TFUE, par. 3, proposta dalla difesa della ricorrente ai fini dellavalutazione in ordine alla riconducibilità della misura in esame alla nozionedi aiuto di Stato contemplata dall'art. 107 TFUE e della conseguente disap-plicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, per contrastocon la normativa eurounitaria».Si veda altresì Cass., sez. I, ord. 11 gennaio 2024, n. 1107, così mas-simata: «In tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'a-gente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, taliessendo quelli non riscossi e non riversati, dunque, alla Cassa, ancorché inpresenza di alcuni adempimenti, l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoliresi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, del tutto indipendente-mente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone ladimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente credi-Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026tore, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamentecome condizione necessaria per il discarico».2. La materia è stata di recente rivisitata e rimeditata dalle Sezioni unitedella Corte di cassazione con la sentenza 7 dicembre 2025 n. 31908, cosìmassimata:«In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassanazionale di previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso,delle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resiesecutivi sino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della proceduradel discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del1999, ivi compreso l'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigi-bilità entro il triennio dalla consegna del ruolo) e dalla l. n. 190 del 2014 (laquale, per i ruoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la prorogadei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato,quale causa di decadenza dal diritto al discarico, la mancata comunicazioneannuale dello stato delle procedure) non si pone in contrasto con i principidi preminenza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - qualenorma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma,Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo che non ha determinato unaimprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondol'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019),anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligodi comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto a quello diinvio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga. (Principioaffermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale la Cassa creditrice, senzaseguire lo schema procedimentale di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112del 1999, aveva invocato, con un ordinario ricorso monitorio, il credito as-seritamente derivante dal mancato incasso dei contributi da parte del con-cessionario, sub specie di risarcimento del danno da inadempimento, daparte di quest'ultimo, del relativo mandato, per cui sulla stessa incombe-Numero registro generale 13512/2024Numero sezionale 3039/2026Numero di raccolta generale 24666/2026Data pubblicazione 17/08/2026vano gli oneri probatori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimentocontrattuale, che non potevano esaurirsi nella mera deduzione mancato ri-spetto degli obblighi informativi e di comunicazione)».3. In prossimità dell'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente,che ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 31908/2025 delle Sezioniunite, ha depositato “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” controfir-mato dal difensore della controricorrente.La rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo (artt.390 e 391, c.p.c.).4. L'accordo delle parti (art. 391, comma 4, c.p.c.), oltre che la com-plessità delle questioni dibattute, soggette alla disciplina sopravvenuta nel2013 e da ultimo risolte dalle Sezioni Unite con sentenza emessa in pen-denza del presente giudizio, comporta la compensazione delle spese pro-cessuali.5. La rinuncia al ricorso per cassazione è fuori del campo di applicazionedell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dalloart. 1, comma 17, l. n. 228/2012, poiché non rientra tra i casi tipici previstidalla disciplina sul c.d. raddoppio del contributo unificato, insuscettibile diinterpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. III, ord. 5 dicembre 2023,n. 34025; Cass., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., sez. VI-1,ord. 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MVisti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo. Dichiaraintegralmente compensate le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 24666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris