CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10854/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31217-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Potenza, Via del Gallitello, 116/b, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, domiciliato “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI n. cronol. 4293/2021, depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 31217 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - 1. In data 2.07.2021 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva alla Corte di appello di Napoli il riconoscimento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata della causa instaurata il 5.09.1957 dal defunto padre innanzi alla Corte dei conti,sezione giurisdizionale Regione Campania, per il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra. Dopo numerose vicende giudiziarie, l a domanda relativa al giudizio presupposto veniva rigettata nel merito dalla citata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con sentenza n.104/2020 del 27.02.2020 . 2. Il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo in dipendenza dell’irragionevole durata del suddetto giudizio presupposto veniva respintodal Consigliere delegato della Corte d i a ppello di Napoli con decreto del 5.07.2021, che motivavala decisione - ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquiesdella legge 24 marzo 2001, n. 89 – ritenendo che la parte ricorrente aveva agito nel giudizio presupposto con la consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della propria domanda, come desumibile dalla stessa motivazione della citata sentenza n. 104/2020 della Corte dei conti. 3. Il decreto veniva opposto ex art. 5 - ter legge n. 89/2001 sulla scortadi due motivi: l’uno, in base al quale il primo giudice non aveva tenuto conto dell’assenza di difesa tecnica nella valutazione di ammissibilità della domanda; l’altro, in virtù del quale, nelle complesse vicende del giudizio presupposto, [OSCURATO:PERSONA] era risultata vittoriosa con la sentenza di appello n. 694/2015 , con la quale era stataannullata la sentenza di prime cure, il cui giudizio era stato promosso nel 1966: sicché, per lo meno dal 1966 al 2015 , l’equo indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto. 4. La Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione con decreto n. cronol. 4293/2021, con Ric. 2021 n. 31217 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - compensazione delle spese, in considerazione del la peculiarità della vicenda e dell’obiettiva controvertibilità delle questioni poste, così argomentando: -il giudizio presupposto avrebbe dovuto essere valutato nella sua unitarietà, con riferimento, cioè , al merito della pretesa sostanziale fatta valere con l’originario ricorso introduttivo della lite, e quindi – nel caso di specie - con riferimento all’esito finale della causa per effetto della sentenza n. 104/2020,di rigetto del ricorso; - il patema d’animo deve escludersi nell’ipotesi di temerarietà sopravvenuta e, con riguardo al contenzioso in questione, dalla ricostruzione delle vicende giudiziarie era emerso che non vi era una ragionevole incertezza sulla fondatezza della pretesa; - era manifestamente infondata l’eccezione di il legittimità costituzionale della legge n. 89/2001 solle vata dall’opponente , laddove prevede la possibilità di rigettare il ricorso presentato successivamente alla definizione del giudizio presupposto per manifesta infondatezza della domanda originaria, trattandosidi scelte ragionevoli del legislatore rientranti nell’ambito della sua discrezionalità. 5. Avverso il suddetto decreto adottato all’esito dell’opposizione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 2- quinquieslett. a) della legge n. 89/2001, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5),c.p.c. Ric. 2021 n. 31217 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - Con un primo argomento , nella prospettazione della ricorrente la norma citata della l. n. 89/2001 deve essere interpretata nell’ottica dell’abuso del processo, non in relazione all’esito nel merito: la manifesta infondatezza di una domanda di equo indennizzo, infatti, non rientra tra i motivi di esclusione dell’indennizzo. Di contro, nel decreto impugnato non era stato evidenziato alcun abuso del processo nel giudizio presupposto da parte di essaricorrente. Con un secondo argomento, la ricorrente lamenta che erroneamente è stato escluso il patema d’animo subito dal ricorrente originario e, poi, dalla stessa, quale erede: il giudizio presupposto aveva ad oggetto, infatti, l’attribuzione di un beneficio assistenziale quale riconoscimento, in favore del padre, pe r aver servito la P atria (in conflitto bellico, durante il quale aveva riportato un’infermità) e tale aspetto psicologico non avrebbe potuto essere considerato irrilevante. 2. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile per inesistenza della procura speciale. Si osserva, infatti, che, nel ricorso per cassazione , la procura speciale, oltre ad investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddettoed essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, deve essere rilasciata in data suc cessiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (v. Cass. Sez. 2, n. 7014 del 17.03.2017;Cass. Sez. 5, n. 5577 del 26.02.2019 e Cass. Sez. VI - 5, n. 938 del 13.01.2023). Ebbene, nel caso che ci occupa, la procura risulta essere stata conferita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Oliviero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in data di gran lunga anteriore al provvedimento impugnato, pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevandosi, altresì, dal suo testo, cheil mandato alla lite riguardava il (pregress o) Ric. 2021 n. 31217 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - «giudizio dinanzi la Corte dei Conti», senza alcun riferimento ad un giudizio di cassazione. Sussistono giusti motivi (avuto riguardo al rilievo d’ufficio della causa di inammissibilità del ricorso e alla inconsistenza delle difese del Ministero controricorrente) per disporre l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio. Non ricorrono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. Sez. 2, n. 2273 del 28.01.2019 e Cass. SU, n. 19883 del 23.07.2019), e, quindi, in virtù dell’esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese d