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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 41597/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 26 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dalla Difesa, con cui il G.u.p. del Tribunale di Enna l'11 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, per quanto in questa sede rileva, ritenute le attenuanti prevalenti sull'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.In estrema sintesi, i fatti, come ricostruiti dai Giudici di merito.

Il 12 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA], mentre, alla guida di un'autovettura, percorreva un rettilineo, iniziava una manovra di svolta a sinistra verso una strada secondaria nonostante la linea continua ed il divieto di svolta a sinistra (un cartello indicava come direzioni consentite solo avanti e a destra) senza avversi del sopraggiungere da dietro, nella stessa direzione di marcia, di una motocicletta in sorpasso ad alta velocità: per effetto del violento urto tra il lato sinistro dell'auto ed il muso della moto, condotta da [OSCURATO:PERSONA] e con trasportato [OSCURATO:PERSONA], il veicolo a due ruote veniva sbalzato verso il guard-rail e proseguiva la corsa senza controllo: il conducente decedeva quasi sul colpo, mentre il trasportato riportava serie lesioni. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Con il primo motivo denunzia nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. in quanto, essendo stato escluso che l'imputato viaggiasse in condizioni alterate in ragione dell'assunzione di stupefacenti, la responsabilità è stata affermata per un fatto diverso e mai contestato dal P.M., cioè avere effettuato una svolta a sinistra in un punto in cui non era consentita, fatto rispetto al quale non si è potuta sviluppare la difesa.

3.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione in ragione della illogicità interna della motivazione e della contraddittorietà della stessa rispetto agli elementi di prova acquisiti.

I Giudici di merito non avrebbero offerto motivazione riguardo al tema della mancanza del nesso di causa, avendo; in realtà, la condotta sconsiderata del • motociclista, che correva a 128 chilometri orari malgrado il limite massimo di 50 chilometri orari, e che, dunque, non poteva avere il controllo del veicolo, ad avviso della ricorrente, interrotto il nesso causale.

La Corte territoriale con motivazione illogica ha ritenuto che l'imputata avrebbe dovuto avvedersi di una moto in sorpasso in un tratto di strada in cui è vietato, in prossimità di un dosso che ostruiva la visuale in una frazione di secondo con lo specchietto retrovisore.

3.3. Con il terzo motivo si duole della mancata assoluzione e di violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e di difetto di motivazione per illogicità interna, avendo la Corte di appello manifestato dubbio sulla responsabilità, mediante l'espressione "la condotta pur imprudente del motociclista" (che si rinviene alla p. 3) e ciononostante - ma, si ritiene, illegittimamente - condannato l'imputato.

3.4. Con l'ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'art. 131- bis cod. pen ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della "scriminante" (così alla p. 6), di cui ricorrerebbero nel caso di specie, ad avviso della Difesa, i presupposti.

La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 luglio 2022 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 12 luglio 2015 + 15 anni = 12 luglio 2030), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Pur essendosi, infatti, in presenza di una "doppia conforme" sull'an della responsabilità, i primi tre motivi mirano ad una - non consentita - ricostruzione alternativa dei fatti e ad una - nuova e diversa - valutazione degli stessi, poggiando su mere affermazioni, indimostrate, di parte.

Occorre anzitutto convenire con il P.G. (p. 1 della requisitoria scritta) circa la insussistenza nel caso di specie della dedotta violazione del diritto di Difesa, in quanto comunque, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di reati colposi, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal Giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento connmissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (ex plurimis, Sez. 4, n. n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588).

Anche le ulteriori ragioni sono manifestamente infondate: in particolare, già nel capo di accusa si contesta di non avere controllato lo specchietto retrovisore prima di effettuale manovra di svolta a sinistra ed inoltre alla questione ha già fornito adeguate e non illogica risposta la sentenza impugnata (alla p. 2).

Il ricorso inoltre trascura il tema della concorrenza causale ex art. 41 cod. pen. che è fondamento delle imputazioni colpose.

L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che era stata invocata in maniera estremamente vaga con il quarto motivo di appello (p. 6 dell'impugnazione di merito), è stata esclusa con motivazione sufficiente e congrua dalla Corte territoriale.

Si tratta, in ogni caso, di questioni tutte già sottoposte alla Corte di appello e dalla stessa già adeguatamente risolte: in definitiva, le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 2438380).

3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 26 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dalla Difesa, con cui il G.u.p. del Tribunale di Enna l'11 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, per quanto in questa sede rileva, ritenute le attenuanti prevalenti sull'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2.In estrema sintesi, i fatti, come ricostruiti dai Giudici di merito. Il 12 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA], mentre, alla guida di un'autovettura, percorreva un rettilineo, iniziava una manovra di svolta a sinistra verso una strada secondaria nonostante la linea continua ed il divieto di svolta a sinistra (un cartello indicava come direzioni consentite solo avanti e a destra) senza avversi del sopraggiungere da dietro, nella stessa direzione di marcia, di una motocicletta in sorpasso ad alta velocità: per effetto del violento urto tra il lato sinistro dell'auto ed il muso della moto, condotta da [OSCURATO:PERSONA] e con trasportato [OSCURATO:PERSONA], il veicolo a due ruote veniva sbalzato verso il guard-rail e proseguiva la corsa senza controllo: il conducente decedeva quasi sul colpo, mentre il trasportato riportava serie lesioni. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 Con il primo motivo denunzia nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. in quanto, essendo stato escluso che l'imputato viaggiasse in condizioni alterate in ragione dell'assunzione di stupefacenti, la responsabilità è stata affermata per un fatto diverso e mai contestato dal P.M., cioè avere effettuato una svolta a sinistra in un punto in cui non era consentita, fatto rispetto al quale non si è potuta sviluppare la difesa. 3.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione in ragione della illogicità interna della motivazione e della contraddittorietà della stessa rispetto agli elementi di prova acquisiti. I Giudici di merito non avrebbero offerto motivazione riguardo al tema della mancanza del nesso di causa, avendo; in realtà, la condotta sconsiderata del • motociclista, che correva a 128 chilometri orari malgrado il limite massimo di 50 chilometri orari, e che, dunque, non poteva avere il controllo del veicolo, ad avviso della ricorrente, interrotto il nesso causale. La Corte territoriale con motivazione illogica ha ritenuto che l'imputata avrebbe dovuto avvedersi di una moto in sorpasso in un tratto di strada in cui è vietato, in prossimità di un dosso che ostruiva la visuale in una frazione di secondo con lo specchietto retrovisore. 3.3. Con il terzo motivo si duole della mancata assoluzione e di violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e di difetto di motivazione per illogicità interna, avendo la Corte di appello manifestato dubbio sulla responsabilità, mediante l'espressione "la condotta pur imprudente del motociclista" (che si rinviene alla p. 3) e ciononostante - ma, si ritiene, illegittimamente - condannato l'imputato. 3.4. Con l'ultimo motivo denunzia promiscuamente violazione dell'art. 131- bis cod. pen ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della "scriminante" (così alla p. 6), di cui ricorrerebbero nel caso di specie, ad avviso della Difesa, i presupposti. La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 luglio 2022 ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 12 luglio 2015 + 15 anni = 12 luglio 2030), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Pur essendosi, infatti, in presenza di una "doppia conforme" sull'an della responsabilità, i primi tre motivi mirano ad una - non consentita - ricostruzione alternativa dei fatti e ad una - nuova e diversa - valutazione degli stessi, poggiando su mere affermazioni, indimostrate, di parte. Occorre anzitutto convenire con il P.G. (p. 1 della requisitoria scritta) circa la insussistenza nel caso di specie della dedotta violazione del diritto di Difesa, in quanto comunque, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di reati colposi, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal Giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento connmissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (ex plurimis, Sez. 4, n. n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588). Anche le ulteriori ragioni sono manifestamente infondate: in particolare, già nel capo di accusa si contesta di non avere controllato lo specchietto retrovisore prima di effettuale manovra di svolta a sinistra ed inoltre alla questione ha già fornito adeguate e non illogica risposta la sentenza impugnata (alla p. 2). Il ricorso inoltre trascura il tema della concorrenza causale ex art. 41 cod. pen. che è fondamento delle imputazioni colpose. L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., che era stata invocata in maniera estremamente vaga con il quarto motivo di appello (p. 6 dell'impugnazione di merito), è stata esclusa con motivazione sufficiente e congrua dalla Corte territoriale. Si tratta, in ogni caso, di questioni tutte già sottoposte alla Corte di appello e dalla stessa già adeguatamente risolte: in definitiva, le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 2438380). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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