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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16518/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4171/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 627/2017,depositata i l 10/02/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. 2di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] conveniva Vin- cenzo Parisi dinanzi al Tribunale di Napoli.

Costei premetteva di esse- re proprietaria di un appartamento con terrazzo, confinante con altro terrazzo separato da un muro di proprietà del convenuto.

Lamentava che costui, nel corso degli anni: (a) aveva realizzato una serie di ope- re in violazione delle distanze tra le costruzioni e per le vedute; (b) aveva alterato il decoro architettonico del l’edificio .

Su questa base, nella sua qualità di proprietaria dell’unità immobiliare e di condomina, domandava la condanna alla riduzione in pristinoe la condanna gene- rica al risarcimento dei danni.

Parisi contestava la domanda, ecce- pendo sia l’usucapione che la prescrizione dell’azione altrui. [OSCURATO:PERSONA]- nale accertava che Parisi aveva realizzato, in appoggio al muro di confine tra i due terrazzi, un manufatto abitabile composto da più va- ni, coperto dai seguenti tre solai calpestabili, costituenti lastrici solai, situati a differenti quote: il primo a 2,25 metridal calpestio, raggiun- gibile da una scala provvisoria e privo di parapetto; i restanti due ri- spettivamente a 3,00 e 3,30 m etri , accessibili dal p rimo tramite un gradino di 75 centimetri, muniti di parapetti, posizionati a 1,03 metri dal terrazzo dell’attrice e a 5,90 metri dalla finestra del salone di quest’ultima.

Il giudice di primo grado accertava poi che dai due la- strici protetti è possibile sporgersi e guardare in tutte le direzioni nel fondo della vicina, applicava l'art. 905 c.c. (distanza minima di un metro e mezzo per l’apertura di vedutedirette), di conseguenza ordi- nava l’arretramento dei parapetti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Escludeva, invece, la violazione dell'art.873 c.c., osservando che era osservata la distanza minima dalla co- struzione dell’attrice, poiché era possibile costruire in aderenza al mu- ro, in applicazione del principio della prevenzione, senza che il rego- 3di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. lamento comunale prevedesse qualcosa in contrario.

In secondo gra- do la pronuncia è stata confermata, previo rigetto dell’appello princi- pale del convenuto e dell’incidentale dell’attrice.

Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi.

Resiste il convenuto con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 873 e ss. c.c.,68 e 20 regolamenti edilizi, rispettivamente del 1999 e del 1935, per avere la Corte di Appello rigettato la do- manda di condanna all'arretramento delle opere dal muro di confine.

La parte di sentenza censurata afferma che l'arretramento alla di- stanza regolamentare «potrebbe essere impartito per le sopraeleva- zioni che postulano una volumetria significativa dei piani sottostanti e tale certo non è lo sbalzo del solaio, anche considerato il principio per il quale, al fine del computo delle distanze, l'altezza dell'edificio si cal- cola al colmo piuttosto che alla gronda».

Il primo motivo è fondato.In tema di distanze tra gli edifici , la scel- ta del preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che - una volta edificato- nel sopraelevare l'opera, egli deve far combacia- re il fronte della sopraelevazione con il fronte della costruzione infe- riore, proseguendo in linea retta verticale, oppure deve arretrare il fronte della sopraelevazione fino a distanza dal confine non inferiore a quella legale o fino alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali vigenti al tempo della sopraelevazione (cfr. Cass. 7762/1999, 14077/2003).

Su questa base il primo motivo è accolto.

Spetterà al giudice di merito disporre l’applicazione delle distanze previste dal regolamento edilizio vigente al tempo della prima sopraelevazione. 4di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA].

2. –Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c., con riferimento alla valuta- zione delle caratteristiche e dell'aspetto architettonico del fabbricato, per avere la Corte di appello omesso qualsiasi indagine volta ad indi- viduare, in concreto, il preciso stile del fabbricato e dell'opera realiz- zata, giungendo alla conclusione secondo cui «non è apprezzabile l'in- compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio».

Il motivo è fondato.

Come si evince dalla sentenza, il c.t.u. ha rile- vato che le opere realizzate dal Parisi «alterano senz’altro lo stato originario di progetto del fabbricato. [ .. . ] Tali opere chiaramente os- servabili dagli appartamenti circostanti (anche di altri edifici) a quota uguale o maggiore. [ ... ] Le forme re alizzat e, quali ad esempio archi delle portefinestre, non risultano in sintonia con l'estetica del fabbri- cato, caratterizzata dalla linea dritta […] .

Inoltre, i volumi realizzati introducono elementi di disturbo e confusione (quali ad esempio solai a differenti altezze), compromettendo ulteriormente un giudizio posi- tivo sull'estetica del fabbricato».

La Corte ritiene di poter sottovalutare questi elementi, osservando che: «queste alterazioni sono intervenute su un prospetto dell'edificio giàgravemente compromesso da plurimi interventi di altri condomini che hanno concorso a disperdere la simmetria, l' estetica e l'aspetto generale del fabbricato, oltre che dal degrado connesso alla vetustà della struttura […] Inoltre, essi non sono visibili dalla strada su cui aggetta il prospetto interessato di talché non è apprezzabile l'incom- patibilità con lo stile architettonico dell'edificio, né la disomogeneità delle linee e delle strutture se non perdendo di vista l'armonia esteti- cadell'edificio e orientando lo sguardo da siti privati, con un'attenzio- ne al particolare,piuttosto che all'insieme». 5di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione urta contro la giurisprudenza di questa Corte già perché attribuisce rilevanza alla visibilità delle alterazioni.

Infatti, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultan- te dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinse- camente, imprimendogliuna determinata armonica fisionomia ed una specifica identità.

Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio(cfr. Cass. 851/2007).

Inoltre, sottesa all’argomentazione della Corte territoriale è l’idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'o- pera modificativa dell’edificio, quando l’originario decoro si sia già de- gradato in conseguenza di interventi modificativiprecedenti di cui non sia stato preteso il ripristino.

Tale idea, se può vantare qualche appi- glio nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4679/2009), è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l’impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa , adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore,in vista delle caratteri- stiche dell’edificio di volta in volta sottoposto a giudizio , ove devono essere reciprocamente temperati i riliev i attribuiti all’u nitarietà di li- nee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all’alterazione prodotta dall’attuale opera modifica- tiva(cfr. Cass. 5417/2002).

A tutto ciò si aggiunge che nel caso di specie l’allegata lesione del decoro architettonico si congiunge ad un’altra violazion e accertat a (in materia di distanze) che imponecomunque una revisione dell a nuova opera.

In tale contesto, far pesare in modo decisivo gli effetti delle plurime alterazioniprecedenti per negare l’incidenza lesiva del decoro architettonico dell’opera modificativasottoposta a giudizio priverebbe tale parametro estetico di qualsiasiforza normativa per il futuro, pro- 6di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. prio nel momento in cui s’impone per altre ragioni una revisione della nuova opera.

Su questa linea, cfr. già Cass. 851/2007 cit., che nega rilevanza a pregresse modifiche non autorizzate.

In sintesi, questo è il principio di diritto che fonda l’accoglimento del secondo motivo: «in materia di condominio negli edifici, nel valu- tare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproc o tempera mento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifichee all’alterazione prodotta dall’opera modifica- tivasottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sol a decisiva, al fine diescludere un’attuale lesione del decoro architetto- nico,al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale è accolto.

3. –Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 345 co. 3 c.p.c., 1117, 1158, 2665, 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio- ne tra le parti per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di di- fetto di legittimazione dell’attrice fondata sul fatto che costei non ha dimostrato di essere proprietaria del terrazzo per cui è causa.

Il motivo è infondato.

Con esso il ricorrente incidentale sovrappone il proprio apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevan- te a quello del giudice di merito, il quale non presta il fianco a censu- re ammissibili nel giudizio di legittimità.

L’argomentazione complessi- va del motivo urta contro il principio secondo il quale il giudice di me- rito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamen- te ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola dedu- 7di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. zione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adot- tata.

L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, men- tre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si so- stanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli hasufficientemente motivatoil proprio convincimento che l’attrice sia proprietaria del ter- razzo sulla base dell’esame del titolo ( la scrittura privata del 19/12/1983) che menziona un terrazzo a livello anness o all'apparta- mento; le planimetrie presentate dal costruttore per l’accatastamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); il possesso ultraventennale; la qualità accessoria del terrazzo rispetto all’appartamento dell’attrice, dal quale è esclusiva- mente raggiungibile.Tale motivazione non è scalfita da alcuna fra le obiezioni mosse del convenuto.

In particolare, non lo è da quella che fa leva sulla nota di trascrizione, che non costituisce fonte di prova del contenuto del titolo, ma solo uno dei vari elementi sui quali il giu- dice può fondare il proprio convincimento, anche perché la trascrizio- ne ha la funzione di risolvere il diverso problema del conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore (cfr. Cass 20641/2013).

Non è scalfi- ta dalla censura relativa alla mancata ammissione della documenta- zione prodotta per la prima volta in appello, che in ogni caso è da ravvisare come superflua ex art. 209 c.p.c.

Infine,la ratio che si basa sulla qualità di condomina dell’attrice non vale certo a scalzare la sua legittimazione quale proprietaria esclusiva del terrazzo, ma assume carattere palesemente accessorio. 8di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato.

4. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2934 c.c., 31 l. 47/1985, nonché omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l’usucapione del diritto di servitù a man- tenere le opere realizzate a distanza inferiore a quella prevista dalla legge e dai regolamenti edilizi locali Il motivo non è fondato.La sentenza accerta il difetto di prova che le opere effettuate nel 1993 abbiano investito una superficie analoga a quella attualmente occupata e che l'edificazione sulla zo na prospi- ciente il muro di confine sia rimasta immutata nel tempo.

Al contra- rio, la seconda istanza di condono rinviene la propria ragione suffi- ciente nell’esigenza di sanare l’abbattimento dell’originaria veranda, sostituita da una nuova costruzione in muratura.Da questo e da altri elementi, la Corte territoriale desume che l'inclusione del precedente manufatto in una più vasta struttura impone di qualificare come nuo- va l'opera e impedisce di far regredire il dies a quodel ventennio utile alla prescrizione (acquisitiva ed estintiva) al completamento della precedente struttura (veranda), totalmente diversa.

Tale apprezza- mento non esibisce profili censurabili nel giudizio di legittimità.

In conclusione,il secondo motivo è rigettato.

5. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 1102 c.c., nonché omesso esa- me circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello ritenuto che la fattispecie per cui è causa debba essere disciplinata dall'art. 905 c.c., accertandone la violazione e non già dall'art. 1102 c.c.

Il motivo è infondato.

In via di principio, la disciplina delle distanze delle costruzioni si osserva anche n ei rapporti tra condomini di un edificio purché sia compatibile con la disciplina relativa alle cose co- 9di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. muni, che quindi prevale in ipotesi di contrasto, determinando l’inapplicabilità delle norme sulle distanze (cfr. Cass 30528 del 2017).

La Corte di appello ha correttamente constatato che nella situazione de quanon sussistesse contrasto tra le due discipline.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

6. - Con il quarto motivo del ricorso incidentale , si deduce violazio- ne degli artt. 905 e 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, poiché la Corte di appello ha ritenuto sussistente il danno in re ipsain capo all’attrice.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha accolto la domanda di condanna generica, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell’autore della violazione di dare la prova di fattiimpeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass.25082/2020).

In questo senso è da intendere il concetto di danno in reipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l’evento dellalesione (del contenuto ) di cer- ti diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce co- me modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è verificato per un andamento delle cose accidentalmente di- vergente dall’id quod plerumque accidit.

Tale è l’impostazione recen- temente avallata da Cass.

SU 33645/2022.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

7. - Con il quinto motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento al governo delle spese del giu- dizio di primo grado, per avere la Corte di appello, da un lato, con- fermato la decisione di prime cure che applicato il criterio della soc- 10di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. combenza integrale di cui all'art. 91 c.p.c., dall’altro lato, disposto la compensazione integrale delle spese in secondo grado, in una situa- zione in cui vi è una evidente soccombenza reciproca.

Del quinto motivo è da dichiarare l’assorbimento, poiché l’accoglimento del ricorso principale è accompagnato da l giudizio di rinvio, all’esito del quale il giudice dovrà procedere ad una ridetermi- nazione delle spese, secondo l’esito finale della lite.

8. – In conclusione, è accolto il ricorso principale; sono rigettati i primi quattro motivi del ricorso incidentale; è assorbito il quinto moti- vo del ricorso incidentale; è cassata la sentenza impugnata in relazio- ne ai motivi accolti del ricorsoprincipale; è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, ad opera della parte ricorrente incidentale , dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale; dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale;rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del pre- sente giudizio di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4171/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 627/2017,depositata i l 10/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. 2di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] conveniva Vin- cenzo Parisi dinanzi al Tribunale di Napoli. Costei premetteva di esse- re proprietaria di un appartamento con terrazzo, confinante con altro terrazzo separato da un muro di proprietà del convenuto. Lamentava che costui, nel corso degli anni: (a) aveva realizzato una serie di ope- re in violazione delle distanze tra le costruzioni e per le vedute; (b) aveva alterato il decoro architettonico del l’edificio . Su questa base, nella sua qualità di proprietaria dell’unità immobiliare e di condomina, domandava la condanna alla riduzione in pristinoe la condanna gene- rica al risarcimento dei danni. Parisi contestava la domanda, ecce- pendo sia l’usucapione che la prescrizione dell’azione altrui. [OSCURATO:PERSONA]- nale accertava che Parisi aveva realizzato, in appoggio al muro di confine tra i due terrazzi, un manufatto abitabile composto da più va- ni, coperto dai seguenti tre solai calpestabili, costituenti lastrici solai, situati a differenti quote: il primo a 2,25 metridal calpestio, raggiun- gibile da una scala provvisoria e privo di parapetto; i restanti due ri- spettivamente a 3,00 e 3,30 m etri , accessibili dal p rimo tramite un gradino di 75 centimetri, muniti di parapetti, posizionati a 1,03 metri dal terrazzo dell’attrice e a 5,90 metri dalla finestra del salone di quest’ultima. Il giudice di primo grado accertava poi che dai due la- strici protetti è possibile sporgersi e guardare in tutte le direzioni nel fondo della vicina, applicava l'art. 905 c.c. (distanza minima di un metro e mezzo per l’apertura di vedutedirette), di conseguenza ordi- nava l’arretramento dei parapetti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Escludeva, invece, la violazione dell'art.873 c.c., osservando che era osservata la distanza minima dalla co- struzione dell’attrice, poiché era possibile costruire in aderenza al mu- ro, in applicazione del principio della prevenzione, senza che il rego- 3di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. lamento comunale prevedesse qualcosa in contrario. In secondo gra- do la pronuncia è stata confermata, previo rigetto dell’appello princi- pale del convenuto e dell’incidentale dell’attrice. Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi. Resiste il convenuto con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 873 e ss. c.c.,68 e 20 regolamenti edilizi, rispettivamente del 1999 e del 1935, per avere la Corte di Appello rigettato la do- manda di condanna all'arretramento delle opere dal muro di confine. La parte di sentenza censurata afferma che l'arretramento alla di- stanza regolamentare «potrebbe essere impartito per le sopraeleva- zioni che postulano una volumetria significativa dei piani sottostanti e tale certo non è lo sbalzo del solaio, anche considerato il principio per il quale, al fine del computo delle distanze, l'altezza dell'edificio si cal- cola al colmo piuttosto che alla gronda». Il primo motivo è fondato.In tema di distanze tra gli edifici , la scel- ta del preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che - una volta edificato- nel sopraelevare l'opera, egli deve far combacia- re il fronte della sopraelevazione con il fronte della costruzione infe- riore, proseguendo in linea retta verticale, oppure deve arretrare il fronte della sopraelevazione fino a distanza dal confine non inferiore a quella legale o fino alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali vigenti al tempo della sopraelevazione (cfr. Cass. 7762/1999, 14077/2003). Su questa base il primo motivo è accolto. Spetterà al giudice di merito disporre l’applicazione delle distanze previste dal regolamento edilizio vigente al tempo della prima sopraelevazione. 4di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c., con riferimento alla valuta- zione delle caratteristiche e dell'aspetto architettonico del fabbricato, per avere la Corte di appello omesso qualsiasi indagine volta ad indi- viduare, in concreto, il preciso stile del fabbricato e dell'opera realiz- zata, giungendo alla conclusione secondo cui «non è apprezzabile l'in- compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio». Il motivo è fondato. Come si evince dalla sentenza, il c.t.u. ha rile- vato che le opere realizzate dal Parisi «alterano senz’altro lo stato originario di progetto del fabbricato. [ .. . ] Tali opere chiaramente os- servabili dagli appartamenti circostanti (anche di altri edifici) a quota uguale o maggiore. [ ... ] Le forme re alizzat e, quali ad esempio archi delle portefinestre, non risultano in sintonia con l'estetica del fabbri- cato, caratterizzata dalla linea dritta […] . Inoltre, i volumi realizzati introducono elementi di disturbo e confusione (quali ad esempio solai a differenti altezze), compromettendo ulteriormente un giudizio posi- tivo sull'estetica del fabbricato». La Corte ritiene di poter sottovalutare questi elementi, osservando che: «queste alterazioni sono intervenute su un prospetto dell'edificio giàgravemente compromesso da plurimi interventi di altri condomini che hanno concorso a disperdere la simmetria, l' estetica e l'aspetto generale del fabbricato, oltre che dal degrado connesso alla vetustà della struttura […] Inoltre, essi non sono visibili dalla strada su cui aggetta il prospetto interessato di talché non è apprezzabile l'incom- patibilità con lo stile architettonico dell'edificio, né la disomogeneità delle linee e delle strutture se non perdendo di vista l'armonia esteti- cadell'edificio e orientando lo sguardo da siti privati, con un'attenzio- ne al particolare,piuttosto che all'insieme». 5di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione urta contro la giurisprudenza di questa Corte già perché attribuisce rilevanza alla visibilità delle alterazioni. Infatti, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultan- te dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinse- camente, imprimendogliuna determinata armonica fisionomia ed una specifica identità. Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio(cfr. Cass. 851/2007). Inoltre, sottesa all’argomentazione della Corte territoriale è l’idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'o- pera modificativa dell’edificio, quando l’originario decoro si sia già de- gradato in conseguenza di interventi modificativiprecedenti di cui non sia stato preteso il ripristino. Tale idea, se può vantare qualche appi- glio nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4679/2009), è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l’impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa , adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore,in vista delle caratteri- stiche dell’edificio di volta in volta sottoposto a giudizio , ove devono essere reciprocamente temperati i riliev i attribuiti all’u nitarietà di li- nee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all’alterazione prodotta dall’attuale opera modifica- tiva(cfr. Cass. 5417/2002). A tutto ciò si aggiunge che nel caso di specie l’allegata lesione del decoro architettonico si congiunge ad un’altra violazion e accertat a (in materia di distanze) che imponecomunque una revisione dell a nuova opera. In tale contesto, far pesare in modo decisivo gli effetti delle plurime alterazioniprecedenti per negare l’incidenza lesiva del decoro architettonico dell’opera modificativasottoposta a giudizio priverebbe tale parametro estetico di qualsiasiforza normativa per il futuro, pro- 6di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. prio nel momento in cui s’impone per altre ragioni una revisione della nuova opera. Su questa linea, cfr. già Cass. 851/2007 cit., che nega rilevanza a pregresse modifiche non autorizzate. In sintesi, questo è il principio di diritto che fonda l’accoglimento del secondo motivo: «in materia di condominio negli edifici, nel valu- tare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproc o tempera mento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifichee all’alterazione prodotta dall’opera modifica- tivasottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sol a decisiva, al fine diescludere un’attuale lesione del decoro architetto- nico,al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni. In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale è accolto. 3. –Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 345 co. 3 c.p.c., 1117, 1158, 2665, 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio- ne tra le parti per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di di- fetto di legittimazione dell’attrice fondata sul fatto che costei non ha dimostrato di essere proprietaria del terrazzo per cui è causa. Il motivo è infondato. Con esso il ricorrente incidentale sovrappone il proprio apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevan- te a quello del giudice di merito, il quale non presta il fianco a censu- re ammissibili nel giudizio di legittimità. L’argomentazione complessi- va del motivo urta contro il principio secondo il quale il giudice di me- rito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamen- te ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola dedu- 7di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. zione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo sono da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adot- tata. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice, men- tre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si so- stanzi nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. Nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli hasufficientemente motivatoil proprio convincimento che l’attrice sia proprietaria del ter- razzo sulla base dell’esame del titolo ( la scrittura privata del 19/12/1983) che menziona un terrazzo a livello anness o all'apparta- mento; le planimetrie presentate dal costruttore per l’accatastamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); il possesso ultraventennale; la qualità accessoria del terrazzo rispetto all’appartamento dell’attrice, dal quale è esclusiva- mente raggiungibile.Tale motivazione non è scalfita da alcuna fra le obiezioni mosse del convenuto. In particolare, non lo è da quella che fa leva sulla nota di trascrizione, che non costituisce fonte di prova del contenuto del titolo, ma solo uno dei vari elementi sui quali il giu- dice può fondare il proprio convincimento, anche perché la trascrizio- ne ha la funzione di risolvere il diverso problema del conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore (cfr. Cass 20641/2013). Non è scalfi- ta dalla censura relativa alla mancata ammissione della documenta- zione prodotta per la prima volta in appello, che in ogni caso è da ravvisare come superflua ex art. 209 c.p.c. Infine,la ratio che si basa sulla qualità di condomina dell’attrice non vale certo a scalzare la sua legittimazione quale proprietaria esclusiva del terrazzo, ma assume carattere palesemente accessorio. 8di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato. 4. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2934 c.c., 31 l. 47/1985, nonché omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l’usucapione del diritto di servitù a man- tenere le opere realizzate a distanza inferiore a quella prevista dalla legge e dai regolamenti edilizi locali Il motivo non è fondato.La sentenza accerta il difetto di prova che le opere effettuate nel 1993 abbiano investito una superficie analoga a quella attualmente occupata e che l'edificazione sulla zo na prospi- ciente il muro di confine sia rimasta immutata nel tempo. Al contra- rio, la seconda istanza di condono rinviene la propria ragione suffi- ciente nell’esigenza di sanare l’abbattimento dell’originaria veranda, sostituita da una nuova costruzione in muratura.Da questo e da altri elementi, la Corte territoriale desume che l'inclusione del precedente manufatto in una più vasta struttura impone di qualificare come nuo- va l'opera e impedisce di far regredire il dies a quodel ventennio utile alla prescrizione (acquisitiva ed estintiva) al completamento della precedente struttura (veranda), totalmente diversa. Tale apprezza- mento non esibisce profili censurabili nel giudizio di legittimità. In conclusione,il secondo motivo è rigettato. 5. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 1102 c.c., nonché omesso esa- me circa un fatto decisivo, per avere la Corte di appello ritenuto che la fattispecie per cui è causa debba essere disciplinata dall'art. 905 c.c., accertandone la violazione e non già dall'art. 1102 c.c. Il motivo è infondato. In via di principio, la disciplina delle distanze delle costruzioni si osserva anche n ei rapporti tra condomini di un edificio purché sia compatibile con la disciplina relativa alle cose co- 9di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. muni, che quindi prevale in ipotesi di contrasto, determinando l’inapplicabilità delle norme sulle distanze (cfr. Cass 30528 del 2017). La Corte di appello ha correttamente constatato che nella situazione de quanon sussistesse contrasto tra le due discipline. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 6. - Con il quarto motivo del ricorso incidentale , si deduce violazio- ne degli artt. 905 e 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, poiché la Corte di appello ha ritenuto sussistente il danno in re ipsain capo all’attrice. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha accolto la domanda di condanna generica, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accertata violazione della disciplina delle distanze reca con sé di regola un danno da risarcire, salva la possibilità dell’autore della violazione di dare la prova di fattiimpeditivi del danno, come le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione (cfr. Cass.25082/2020). In questo senso è da intendere il concetto di danno in reipsa, cioè come danno che normalmente (secondo il corso ordinario degli eventi) coincide con l’evento dellalesione (del contenuto ) di cer- ti diritti (come la proprietà e gli altri diritti reali) e che si produce co- me modalità della lesione, salva la prova contraria, cioè che il danno non si è verificato per un andamento delle cose accidentalmente di- vergente dall’id quod plerumque accidit. Tale è l’impostazione recen- temente avallata da Cass. SU 33645/2022. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 7. - Con il quinto motivo del ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento al governo delle spese del giu- dizio di primo grado, per avere la Corte di appello, da un lato, con- fermato la decisione di prime cure che applicato il criterio della soc- 10di 11 – RG 4171/2018 – S2 – CC 03/02/2022 (14) – [OSCURATO:PERSONA]. combenza integrale di cui all'art. 91 c.p.c., dall’altro lato, disposto la compensazione integrale delle spese in secondo grado, in una situa- zione in cui vi è una evidente soccombenza reciproca. Del quinto motivo è da dichiarare l’assorbimento, poiché l’accoglimento del ricorso principale è accompagnato da l giudizio di rinvio, all’esito del quale il giudice dovrà procedere ad una ridetermi- nazione delle spese, secondo l’esito finale della lite. 8. – In conclusione, è accolto il ricorso principale; sono rigettati i primi quattro motivi del ricorso incidentale; è assorbito il quinto moti- vo del ricorso incidentale; è cassata la sentenza impugnata in relazio- ne ai motivi accolti del ricorsoprincipale; è rinviata la causa alla Corte di appello di Napoli, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento, ad opera della parte ricorrente incidentale , dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta i primi quattro motivi del ricorso incidentale; dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale;rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del pre- sente giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si
Sentenza Cassazione n. 16518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris