CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rl, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grassi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1969/2022depositata il 07/06/2022.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 27680/2022Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 16736/2026Data pubblicazione 28/05/2026Così deciso in Roma, il 28/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Maria Acierno