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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04925/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20407-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - con troricorrente - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 n controricorrente — I [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA; [OSCURATO:PERSONA] 6 - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] E. Florio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente — [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello - controricorrente — avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Fatto e ragioni della decisione Ritenuto che, con sentenza n. 6422/2014 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la responsabilità solidale delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per i vizi e i difetti accertati dal CTU, condannando le suddette società, in solido tra loro, al pagamento delle somme di C 19.446,09, oltre IVA, nonché di C 30.349,88 oltre agli interessi legali, al pagamento delle spese di CTU e di quelle processuali; rigettava la domanda degli attori formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannando gli attori al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali; che, avverso detta sentenza, proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resisteva all'impugnazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci; che, con sentenza n 927/2016, depositata in data 11.2.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva gli appelli principali e rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli al rimborso delle spese processuali del primo grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:SOCIETA]. e alla restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di C 66.913,27, pagata in forza della sentenza impugnata; rigettava l'appello incidentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite del grado d'appello; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto autonomo ricorso principale avverso la medesima sentenza; che i ricorsi sono stati riuniti nel medesimo gravame oggi pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con n. di R.G. 20407 del 2016; che [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano controricorso; che nelle more del contenzioso [OSCURATO:PERSONA] è venuto a mancare lasciando come uniche eredi [OSCURATO:PERSONA] e le due figlie Alice e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto ha trovato una soluzione transattiva della controversia; per tale ragione ha chiesto agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare al ricorso presentato dal de cuius in virtù dei poteri loro derivanti dalla c.d. ultrattività del mandato a suo tempo ricevuto; che i legali del Ferraresi hanno accettato di procedere come richiesto; che [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali legali del defunto [OSCURATO:PERSONA], dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso in Cassazione iscritto al n.

R.G. 20407/2016; che [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarano di accettare, come in effetti accettano le suddette rinunce, a spese compensate, con atto di rinuncia e contestuale accettazione in data 29.9.2021.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese e non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d.

"doppio contributo".

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione: Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2021. 11, P 9si nte "kr Dr.

E-e - nna i 5 FEB. 2021 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE £0-z-fe 5-4\iNte\PAD‘ A CL)..Tho, DW. oC2ANs7?)\-1).Ack, .-kt e 51011 -5 CD-UA:11/0„ ZU, CO-C)<-3L-QrleLi •jjag-, ,)ra-r.A ZL 6-1-.n/R) 0,220, colw -b-orvu.

JJJ C0 L • zeJ « L 2c-te, • go1ca),(DC(011- 2-(3, o ‘, r2"UPJ,:da.

APZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20407-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - con troricorrente - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 n controricorrente — I [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA, VIA D. CHELINI 5 - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in ROMA; [OSCURATO:PERSONA] 6 - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] E. Florio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente — [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], contumace in appello - controricorrente — avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Fatto e ragioni della decisione Ritenuto che, con sentenza n. 6422/2014 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la responsabilità solidale delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per i vizi e i difetti accertati dal CTU, condannando le suddette società, in solido tra loro, al pagamento delle somme di C 19.446,09, oltre IVA, nonché di C 30.349,88 oltre agli interessi legali, al pagamento delle spese di CTU e di quelle processuali; rigettava la domanda degli attori formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannando gli attori al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali; che, avverso detta sentenza, proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e proponeva appello incidentale, al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. resisteva all'impugnazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci; che, con sentenza n 927/2016, depositata in data 11.2.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva gli appelli principali e rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli al rimborso delle spese processuali del primo grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA] . [OSCURATO:SOCIETA]. e alla restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di C 66.913,27, pagata in forza della sentenza impugnata; rigettava l'appello incidentale svolto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese di lite del grado d'appello; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto autonomo ricorso principale avverso la medesima sentenza; che i ricorsi sono stati riuniti nel medesimo gravame oggi pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con n. di R.G. 20407 del 2016; che [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano controricorso; che nelle more del contenzioso [OSCURATO:PERSONA] è venuto a mancare lasciando come uniche eredi [OSCURATO:PERSONA] e le due figlie Alice e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto ha trovato una soluzione transattiva della controversia; per tale ragione ha chiesto agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare al ricorso presentato dal de cuius in virtù dei poteri loro derivanti dalla c.d. ultrattività del mandato a suo tempo ricevuto; che i legali del Ferraresi hanno accettato di procedere come richiesto; che [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali legali del defunto [OSCURATO:PERSONA], dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso in Cassazione iscritto al n. R.G. 20407/2016; che [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarano di accettare, come in effetti accettano le suddette rinunce, a spese compensate, con atto di rinuncia e contestuale accettazione in data 29.9.2021. Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese e non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del c.d. "doppio contributo". P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione: Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2021. 11, P 9si nte "kr Dr. E-e - nna i 5 FEB. 2021 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE £0-z-fe 5-4\iNte\PAD‘ A CL)..Tho, DW. oC2ANs7?)\-1).Ack, .-kt e 51011 -5 CD-UA:11/0„ ZU, CO-C)<-3L-QrleLi •jjag-, ,)ra-r.A ZL 6-1-.n/R) 0,220, colw -b-orvu. JJJ C0 L • zeJ « L 2c-te, • go1ca),(DC(011- 2-(3, o ‘, r2"UPJ,:da. 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