CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.261/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]) , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e sul ricorso proposto in seno ad esso da: REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- nonché sul ricorso adesivo a quello della Regione Abruzzo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quindi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente riguardo ad entrambi i ricorsi - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.2148/2023depositata il 24/10/2023.lette l e distinte rinunc e a i rispettivi ricors i de l la Regione Abruzzo e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l e contestual i accettazion i del la controricorrente[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese nei rapporti processuali fra le due rinunciante e la parte accettante su indicata, stante l’accettazione della rinuncia; ritenuto che si deve invece provvedere sulle spese riguardo al rapporto processuale fra entrambe la parti ricorrenti e la resistente [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, atteso che quest’ultima non ha accettato la rinuncia; che le spese, considerata la desistenza dal giudizio, possono compensarsi per la metà; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Abruzzo alla rifusione a Monte dei Paschi della metà delle spese del giudizio, che, previa compensazione dell’altra metà, liquida a carico di ognuna delle ricorrenti in € 3 000,00 oltre € 200 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il