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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 27401/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competem.a avverso l'ordinanza R.G. 2545/2018 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/202 I dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e, in via di subordine, per il suo rigetto.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di proprietà dell'attrice e sottostante a quello di proprietà del convenuto, sostenendo che quest'ultimo, con l'art. 2 dell'atto con cui aveva acquistato tale appartamento dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto l'obbligo ad eseguire, a sua cura e spese, interventi manutentivi alla terrazza antistante all'immobile oggetto della compravendita, nonché di pro,1,vedere anche alla ristrutturazione delle pareti perimetrali esterne di ta!e immobile, obbligo non adempiuto; il convenuto si costituì ed eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Roma; il Tribunale di Teramo, con ordinanza datata 12 gennaio 2020 e pubblicata il 13 gennaio 2020, rigettò l'eccezione di incompetenza; avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza; non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per il suo rigetto; considerato che: in data anteriore alla fissata adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguite' di accordo transattivo tra le parti, procedimento di merito NRC, 2545/2018 già pendente presso il Ric. 2020 n. 04907 sez.

M3 - ud. 30-03-2021 -2- t Tribunale di Teramo, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata in questa sede; pur se di tale ordinanza è stata depositata copia priva di attestazione di conformità all'originale, tuttavia, l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritta dal difensore del Cutonilli e alla quale risulta allegato il provvedimento del Tribunale di Teramo in parola, è sicuramente idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al proposto regolamento; da quanto precede resta assorbito l'esame di ogni ulteriore questione; alla luce delle ragion sopra espresse, va dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza; non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento nei confronti deh'intinnata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; pur se il ricorso è stato preposto successivamente al 30 gennaio 2013, non deve farsi luogo alla dichiarazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, ::omma 1-quater, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, -t. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annue[e e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): la ratio della norma - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., ord., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord., 22 dicembre 2016, n. 26865; Cass. 11 settembre 2018, n. 21996, tutte non massimate).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammisstdle il ricorso.

Ric. 2020 n. 04907 sez.

M3 - ud. 30-03-202:‘ Ci -3- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4907-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per regolamento di competem.a avverso l'ordinanza R.G. 2545/2018 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/202 I dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], e, in via di subordine, per il suo rigetto. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Teramo, [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento di proprietà dell'attrice e sottostante a quello di proprietà del convenuto, sostenendo che quest'ultimo, con l'art. 2 dell'atto con cui aveva acquistato tale appartamento dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto l'obbligo ad eseguire, a sua cura e spese, interventi manutentivi alla terrazza antistante all'immobile oggetto della compravendita, nonché di pro,1,vedere anche alla ristrutturazione delle pareti perimetrali esterne di ta!e immobile, obbligo non adempiuto; il convenuto si costituì ed eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente il Tribunale di Roma; il Tribunale di Teramo, con ordinanza datata 12 gennaio 2020 e pubblicata il 13 gennaio 2020, rigettò l'eccezione di incompetenza; avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza; non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, in subordine, per il suo rigetto; considerato che: in data anteriore alla fissata adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stato dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguite' di accordo transattivo tra le parti, procedimento di merito NRC, 2545/2018 già pendente presso il Ric. 2020 n. 04907 sez. M3 - ud. 30-03-2021 -2- t Tribunale di Teramo, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata in questa sede; pur se di tale ordinanza è stata depositata copia priva di attestazione di conformità all'originale, tuttavia, l'istanza volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sottoscritta dal difensore del Cutonilli e alla quale risulta allegato il provvedimento del Tribunale di Teramo in parola, è sicuramente idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al proposto regolamento; da quanto precede resta assorbito l'esame di ogni ulteriore questione; alla luce delle ragion sopra espresse, va dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza; non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento nei confronti deh'intinnata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; pur se il ricorso è stato preposto successivamente al 30 gennaio 2013, non deve farsi luogo alla dichiarazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, ::omma 1-quater, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, -t. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annue[e e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): la ratio della norma - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass., ord., 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord., 22 dicembre 2016, n. 26865; Cass. 11 settembre 2018, n. 21996, tutte non massimate). P.Q.M. La Corte dichiara inammisstdle il ricorso. Ric. 2020 n. 04907 sez. M3 - ud. 30-03-202:‘ Ci -3- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di